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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03170/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (risparmiatore)

La controversia

Una risparmiatrice aveva ottenuto dal giudice di pace un decreto ingiuntivo nei confronti della società emittente di buoni postali fruttiferi per il pagamento della differenza tra quanto effettivamente riscosso alla scadenza di un buono serie Q e quanto risultante dalla tabella di rendimento stampata sul retro del titolo, oltre interessi. L’opposizione dell’emittente era stata respinta dal giudice di pace, con condanna anche al risarcimento delle spese. In appello la società aveva sostenuto che il buono derivasse da un contratto concluso mediante modulo prestampato ex art. 1342 c.c., che il giudizio dovesse quindi essere deciso secondo diritto e che le condizioni di emissione dei buoni fossero dettate dalla legge, con prevalenza delle disposizioni normative sulle indicazioni letterali riportate sul titolo; contestava inoltre l’erronea interpretazione del D.M. 13 giugno 1986, art. 5, ritenuto dal tribunale mera norma integrativa delle pattuizioni. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito del motivo, perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, nonostante la parte ricorrente avesse dato atto che la sentenza era stata notificata. In tale situazione, essendo applicabile il termine breve di impugnazione, il deposito della relata era necessario ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e la sua mancanza determinava improcedibilità. La Corte ha anche escluso che la sola produzione o allegazione della notifica nel controricorso potesse sanare il vizio, e ha rilevato che la notifica del ricorso non superava comunque la prova di resistenza rispetto al termine breve.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, perché la parte ricorrente aveva allegato la notificazione della sentenza impugnata ma non aveva depositato la relativa relata di notifica, né ciò era stato fatto dalla controparte. Ha inoltre condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. Non è stata esaminata nel merito la doglianza sull’interpretazione del D.M. 13 giugno 1986 e sulla disciplina dei buoni postali fruttiferi.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il ricorrente che alleghi la notificazione della sentenza impugnata ha l’onere di depositarne la relata di notifica; la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Quando risulta la notificazione della sentenza, opera il termine breve per impugnare; la tempestività del ricorso va valutata rispetto a tale termine.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo si applica solo se non risulta allegata o provata la notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    La copia autentica del provvedimento impugnato deve essere depositata nei termini di legge, a pena di improcedibilità, con la relata se la sentenza è stata notificata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il deposito della relata di notificazione non può essere effettuato tardivamente in modo da sanare l’originaria improcedibilità.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel giudizio a quo per qualificare la decisione del giudice di pace come pronunciata secondo equità, con conseguenti limiti all’appello.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    Le sentenze pronunciate secondo equità sono appellabili solo per violazione dei principi regolatori della materia e dei principi costituzionali.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il buono derivasse da condizioni predisposte unilateralmente su modulo prestampato, ma la Corte non ha deciso sul merito della questione.

  • D.M. 13 giugno 1986, art. 5

    Norma invocata per contestare il tasso applicabile al buono postale nel periodo finale di durata; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara o fa risultare che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare la relata di notificazione della sentenza unitamente al ricorso, altrimenti il ricorso è improcedibile.
  • La mancata produzione della relata di notifica non è sanata dalla sola circostanza che la controparte ne faccia menzione nel controricorso, se la prova non risulta ritualmente depositata.
  • Quando la sentenza impugnata risulta notificata, la tempestività dell’impugnazione va verificata con riferimento al termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.; se il ricorso è notificato oltre tale termine, esso è tardivo e comunque non supera il controllo di procedibilità.
  • Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili solo nei limiti della violazione dei principi regolatori della materia e dei principi costituzionali, con censura specifica del principio asseritamente violato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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