Ordinanza n. 466/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1533 del 2026, resa nel giudizio R.G. n. 777/2026, concernente l’istanza di accesso proposta da Rekeep S.p.A. nell’ambito della controversia relativa al Lotto 3 – “Catania Uno” della procedura aperta per l’affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del TAR Sicilia, Sez. I, che aveva ordinato l'ostensione integrale delle offerte tecniche dei concorrenti nella gara relativa al Lotto 3 "Catania Uno"
Esito
Favorevole al resistente (appellati)
Prevale il privato
La controversia
La Regione ha impugnato l'ordinanza con cui il TAR aveva accolto l'istanza di accesso proposta da un'impresa concorrente nell'ambito della procedura per l'affidamento quadriennale dei servizi di pulizia e servizi integrati per gli enti del Servizio sanitario regionale. L'Amministrazione ha sostenuto che il primo giudice non avesse verificato adeguatamente la sussistenza di un interesse difensivo concreto e attuale, evidenziando che l'impresa istante avrebbe già conseguito ed eseguito quattro lotti nel precedente assetto della procedura e avrebbe quindi saturato il limite massimo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis. Secondo l'Amministrazione, l'accesso alle offerte tecniche altrui non sarebbe stato funzionale alla tutela di una posizione giuridica ancora utilmente azionabile e avrebbe comportato un'indebita acquisizione di documentazione riservata. Il consorzio aggiudicatario ha aderito sostanzialmente a tale prospettazione. L'impresa istante ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'improcedibilità dell'appello, deducendo che l'Amministrazione, prima della proposizione del gravame, aveva già dato esecuzione all'ordinanza trasmettendo il link per il download della documentazione, poi effettivamente scaricata, senza formulare alcuna riserva di impugnazione.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l'appello inammissibile per acquiescenza dell'Amministrazione e, comunque, per difetto di interesse concreto e attuale, ritenendo altresì configurabile la sopravvenuta carenza di interesse. La trasmissione del link e la messa a disposizione della documentazione, avvenute prima dell'appello e senza alcuna riserva, hanno integrato acquiescenza tecnica all'ordinanza appellata. Nel giudizio sull'accesso il bene controverso coincide con la conoscenza del documento: una volta integralmente eseguita l'ostensione, l'effetto conoscitivo è istantaneo e irreversibile e l'eventuale riforma dell'ordine non può restituire la segretezza perduta. Una successiva diffida a non scaricare, utilizzare o conservare i documenti non è idonea a neutralizzare l'acquisizione già compiuta. L'eventuale disciplina dell'uso successivo degli atti, inclusi limiti, divieti o responsabilità, appartiene a un piano distinto rispetto all'interesse alla rimozione dell'ordine ostensivo. Sono rimaste assorbite le questioni sulla spettanza originaria dell'accesso, sulla strumentalità difensiva, sulla posizione dell'impresa nella gara, sul limite massimo di lotti e sull'utilità ricavabile dal giudizio principale. Il Collegio ha precisato che l'accesso difensivo richiede un collegamento rigoroso tra documenti richiesti e situazione giuridica da tutelare, ma tale profilo non doveva essere esaminato perché l'impugnazione era divenuta priva di utilità. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 64 e 116 c.p.a.
Disciplinano, nel caso esaminato, l'istanza e il giudizio in materia di accesso nel processo amministrativo.
art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
Il Collegio ha ricondotto la definizione del gravame all'inammissibilità per acquiescenza e difetto di interesse concreto e attuale e, comunque, all'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo sull'accesso, il bene controverso coincide con la conoscenza del documento; quando l'ostensione sia stata integralmente eseguita, l'effetto conoscitivo è istantaneo e irreversibile e la successiva riforma dell'ordine ostensivo non può restituire la segretezza perduta.
- L'amministrazione che, prima di proporre appello contro un ordine di ostensione, trasmetta o renda disponibile la documentazione senza formulare una contestuale riserva di impugnazione presta acquiescenza tecnica al provvedimento; una riserva successiva non è idonea a neutralizzare tale effetto.
- L'esecuzione dell'ordine di accesso senza riserve determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione quando il gravame mirava a impedire l'acquisizione conoscitiva e questa sia già avvenuta; l'appello è quindi inammissibile o, comunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'eventuale regolazione dell'uso successivo dei documenti acquisiti, mediante limiti, divieti o responsabilità, è distinta dall'interesse alla rimozione dell'ordine di accesso e non consente di proseguire il giudizio volto a impedire una conoscenza ormai realizzata.
- L'accesso difensivo richiede un collegamento concreto e rigoroso tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che l'istante intende curare o tutelare, senza che il giudizio sull'accesso possa trasformarsi, salvo l'ipotesi di assoluta mancanza di collegamento, in una valutazione anticipata della fondatezza o decisività delle censure del giudizio principale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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