Sentenza del 03/12/2019 n. 31464 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava numerosi avvisi di rettifica relativi a importazioni di scarpe sportive dalla Cina nel 2006. L'Amministrazione aveva ritenuto non congruo e inattendibile il valore di transazione dichiarato e aveva rideterminato il valore doganale utilizzando fatture relative a merci similari e il database statistico M.E.R.C.E. CAD contestava, tra l'altro, la violazione della sequenza gerarchica dei criteri di valutazione doganale, l'inadeguatezza del contraddittorio, la motivazione della rettifica, la propria responsabilità solidale e il mancato riconoscimento della buona fede e dello sgravio. La Corte ha ritenuto corretta l'attivazione del contraddittorio e la responsabilità di CAD quale rappresentante indiretto, ma ha censurato il metodo concretamente utilizzato per determinare il valore doganale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, relativi rispettivamente all'utilizzo del database M.E.R.C.E. nell'ambito del criterio previsto dall'art. 30 CDC e alla contraddittorietà della motivazione della CTR sul metodo di calcolo. Ha rigettato gli altri motivi: il contraddittorio era stato correttamente attivato, le contestazioni sulla documentazione erano generiche o non adeguatamente documentate, CAD rispondeva dell'obbligazione doganale quale rappresentante indiretto e non ricorrevano i presupposti per l'esenzione prevista dall'art. 220 CDC né per lo sgravio ex art. 239 CDC. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Artt. 29, 30 e 31 del Codice doganale comunitario (regolamento CEE n. 2913/1992)
Stabiliscono una sequenza gerarchica e sussidiaria per la determinazione del valore in dogana: prima il valore di transazione, poi i metodi dell'art. 30, da applicare nell'ordine previsto, e infine il criterio residuale dell'art. 31. Non è possibile ricorrere a un criterio successivo senza avere escluso l'applicabilità di quello precedente.
Art. 181-bis del regolamento CEE n. 2454/1993 (DAC)
"fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'art. 29 del codice doganale"
Quando l'autorità doganale dubita fondatamente del valore dichiarato, deve chiedere informazioni integrative e garantire all'importatore un ragionevole contraddittorio prima di discostarsi dal valore di transazione.
Art. 30, par. 2, lett. b), CDC
"valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare"
Il valore deve essere fondato sul valore di transazione di merci similari effettivamente vendute per l'esportazione verso la Comunità in un periodo temporalmente comparabile. Un database statistico non può sostituire questo criterio, se viene applicato l'art. 30.
Art. 31 CDC
Costituisce il criterio residuale, utilizzabile solo quando il valore non possa essere determinato mediante gli artt. 29 e 30. In tale ambito possono assumere rilievo strumenti statistici, purché usati nel rispetto dei limiti normativi.
Art. 201 CDC
L'obbligazione doganale nasce dalla presentazione della dichiarazione e grava sull'importatore e sul rappresentante indiretto, che agisce in nome proprio per conto del rappresentato.
Art. 199 del regolamento CEE n. 2454/1993
Il rappresentante indiretto assume responsabilità per l'esattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione, l'autenticità dei documenti e il rispetto degli obblighi connessi al regime doganale.
Art. 220, par. 2, lett. b), CDC
"non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando: (...) l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni"
L'esenzione dal recupero a posteriori richiede congiuntamente un errore attivo dell'autorità, non ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede, e il rispetto da parte del debitore di tutte le prescrizioni doganali. La mera ricezione di dichiarazioni inesatte non costituisce errore dell'autorità.
Art. 239 CDC
Lo sgravio o rimborso richiede una specifica domanda e l'attivazione della relativa procedura amministrativa. In ogni caso, presuppone condizioni sostanzialmente analoghe a quelle dell'art. 220 CDC.
Art. 202 CDC
Disciplina l'obbligazione doganale derivante dall'introduzione irregolare di merci, in assenza di una valida dichiarazione doganale. Non è la norma pertinente quando la merce è stata regolarmente dichiarata e il valore viene rettificato successivamente.
Massime di principio
- Il valore dichiarato in dogana è il criterio prioritario, ma può essere disatteso solo in presenza di dubbi fondati, adeguatamente motivati, e dopo un effettivo contraddittorio con l'importatore.
- I criteri di determinazione del valore doganale devono essere applicati in ordine gerarchico: prima il valore di transazione, poi i metodi dell'art. 30 CDC e solo da ultimo il criterio residuale dell'art. 31 CDC.
- Un database statistico o un valore medio di mercato non può essere utilizzato per sostituire direttamente il valore di transazione o il criterio delle merci similari previsto dall'art. 30; può rilevare, nei limiti consentiti, nell'ambito del criterio residuale.
- Il rappresentante indiretto è normalmente coobbligato per i dazi, perché è considerato dichiarante e presenta la dichiarazione in nome proprio, anche se per conto dell'importatore.
- La buona fede non si presume in modo sufficiente a evitare il recupero a posteriori: il soggetto deve dimostrare sia un errore attivo dell'autorità doganale sia la propria impossibilità di rilevarlo ragionevolmente e il pieno rispetto della normativa.
- Verifiche doganali precedenti o la semplice accettazione di dichiarazioni non dimostrano, da sole, un errore attivo dell'Amministrazione né garantiscono la correttezza definitiva del valore dichiarato.
- Una sentenza può essere cassata anche solo perché il metodo di calcolo applicato dall'Amministrazione o validato dal giudice non è coerente con il criterio normativo invocato; in tal caso la causa viene rinviata per un nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 dic 2019Sentenza del 03/12/2019 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 3 dic 2019Sentenza del 03/12/2019 n. 339 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 3 dic 2019Sentenza del 03/12/2019 n. 761 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 3 dic 2019Sentenza del 03/12/2019 n. 4436 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 3 dic 2019Sentenza del 03/12/2019 n. 4859 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 dic 2019Sentenza del 03/12/2019 n. 6755 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →