Cassazione Penale, Sentenza n. 47356/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Peretto impugna la conferma della condanna per tentato omicidio pronunciata in sede di rito abbreviato. Contesta la qualificazione del fatto come tentato omicidio sostenendo che la lite fosse reciproca, che la vittima non fosse inerte e che l'eventuale reazione fosse giustificata o, al più, costituisse eccesso colposo in legittima difesa. Denuncia inattendibilità dei testi (la vittima e la madre), superficialità delle indagini e la mancanza dei requisiti di idoneità e inequivocità dell'azione omicida, proponendo in via alternativa il dolo di lesioni. Chiede inoltre il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, delle attenuanti generiche e la riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto provata la volontà omicida alla luce della pluralità e della direzione dei colpi, della natura "micidiale" del mezzo di offesa (ascia), dei fendenti diretti a zone vitali (capo, petto) e del certificato medico che attesta trauma cranico. Ha ricordato che il dolo di omicidio si valuta ex ante (prognosi postuma) sulla base dell'idoneità e dell'inequivocità dell'azione e non sugli esiti effettivi. Ha escluso la legittima difesa e l'eccesso colposo perché mancavano gli elementi dell'aggressione ingiusta attuale e della necessità di difendersi; ha ritenuto infondata l'attenuante della provocazione per difetto di correlazione causale tra l'antefatto e la reazione abnorme dell'imputato. Ha confermato la condanna inflitta in appello (pena principale di quattro anni di reclusione con riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi e i limiti di impugnazione in Cassazione; qui serve per stabilire l'ambito in cui sono esaminati i motivi di ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma che ha consentito la trattazione scritta del ricorso (procedimento svolto in forma scritta)
art. 55 cod. pen.
Regola l'eccesso colposo nella legittima difesa; la Corte ricorda che tale figura presuppone comunque l'esistenza dell'aggressione ingiusta attuale e della necessità di difendersi, elementi mancanti nel caso
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ricorda che la loro applicazione è devoluta al giudice del fatto che deve motivare la scelta sui criteri ritenuti preponderanti
Massime di principio
- Il dolo di omicidio può essere desunto dalla natura dell'arma, dalla pluralità e direzione dei colpi e dall'obiettivo di colpire parti vitali: non conta solo l'esito finale ma l'idoneità e l'inequivocità dell'azione valutata ex ante (prognosi postuma).
- La legittima difesa richiede un'aggressione ingiusta, attuale e la necessità di una reazione immediata; il semplice rifiuto di lasciare un'abitazione o una lite verbale non costituiscono di per sé "pericolo attuale di offesa ingiusta".
- L'eccesso colposo nella difesa è rilevabile solo se erano presenti i presupposti della legittima difesa e l'agente ha errato nella valutazione del pericolo o nella scelta dei mezzi: senza aggressione attuale non si può invocare l'eccesso colposo.
- L'attenuante della provocazione richiede una correlazione causale e un'adeguatezza tra l'offesa ricevuta e la reazione; risposte abnormi sproporzionate rispetto alla provocazione escludono l'attenuante.
- La quantificazione della pena entro il minimo edittale, se coerente con i criteri di gravità, non richiede una motivazione analitica dettagliata; le attenuanti generiche restano materia di valutazione di merito non sindacabile in modo estensivo in Cassazione.
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