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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44335/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con sei motivi: 1) contestazione dell'affidamento sulle immagini video estrapolate da telecamere dell'area di servizio per presunta mancanza di prova di autenticità; 2) censura sull'utilizzabilità delle riprese non esaminate nel contraddittorio delle parti; 3) contestazione della valutazione della responsabilità di Puca, ritenuta dagli giudici sulla base del comportamento ripreso e della convivenza con Di Sarno (si deduce che uscire insieme non prova correità e la presenza di altre persone esclude deduzioni certe); 4) contestazione dell'argomento che la brevità del tempo tra il furto e il prelievo al bancomat provi l'utilizzo della carta da parte degli imputati e quale dei due abbia operato il prelievo; 5) doglianza per errata applicazione dell'art. 81, comma 4, c.p. concernente l'aumento minimo di un terzo in caso di continuazione con recidiva reiterata (si sostiene che la recidiva con sentenza irrevocabile risultava accertata solo per Di Sarno e non per Puca, per cui l'aumento non poteva essere applicato a quest'ultima); 6) deduzione di improcedibilità per difetto di querela rispetto al reato di furto aggravato (si assume che fosse procedibile a querela e manchi la querela).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato nel complesso i primi quattro motivi ritenendoli reiterativi delle censure già esaminate in appello e ha confermato la validità delle riprese video come prova documentale utilizzabile senza nuova visione in contraddittorio, nonché la valutazione di responsabilità operata dai giudici di merito. Ha inoltre respinto la deduzione sulla mancata querela, rilevando che in atti è presente la querela/denuncia della persona offesa (Giovanni Galante) con l'esplicita richiesta di punizione dei responsabili. Ha invece accolto il quinto motivo: l'aumento di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. richiede che la recidiva reiterata sia stata accertata con sentenza irrevocabile anteriore alla commissione dei reati; ciò non risultava per Puca, pertanto la Corte ha annullato la parte impugnata relativa all'aumento per Puca e ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni due e mesi due di reclusione e euro 1.500 di multa. Il resto del ricorso di Puca è dichiarato inammissibile. Il ricorso di Di Sarno è dichiarato inammissibile nella sua interezza; Di Sarno è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110, 624, 625 n.4, 493 ter cod. pen.

    Norme penali relative ai reati ascritti agli imputati: concorso di persone (art.110), furto aggravato (art.624 e 625 n.4) e falsificazione/uso di documenti o reati connessi (art.493 ter). La Corte ha confermato la responsabilità per tali reati in base alle prove di merito.

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    «..se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave»

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'aumento minimo di un terzo presuppone l'accertamento della recidiva reiterata mediante sentenza irrevocabile emessa anteriormente alla commissione dei reati oggetto del processo; in mancanza di tale accertamento l'aumento non può essere applicato.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Riguarda la recidiva reiterata: per incidere sull'aumento previsto dall'art.81 comma 4 occorre che la recidiva sia stata accertata con precedente sentenza irrevocabile.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Le registrazioni video costituiscono prova documentale non disciplinata espressamente dalla legge e possono essere utilizzate come prova documentale: la fonte della prova è il contenuto delle registrazioni stesse, non il riassunto di polizia giudiziaria.

  • art. 620 lett. i) cod. proc. pen.

    La Corte esercita il potere di rettifica della statuizione di merito sia annullando che, quando possibile, ripristinando il trattamento sanzionatorio del giudice di primo grado; qui è stato utilizzato per rideterminare la pena di Puca dopo aver annullato l'aumento applicato erroneamente.

Massime di principio

  • Le riprese video realizzate in luoghi pubblici o aree aperte al pubblico hanno natura di prova documentale e possono essere utilizzate senza necessità di nuova visione nel contraddittorio, salvo specifiche e concrete contestazioni sull'autenticità.
  • Una generica e non circostanziata allegazione di mancanza di autenticità delle videoriprese è inammissibile: le censure devono essere puntuali e dimostrare vizi rilevanti.
  • La sindacabilità in Cassazione della motivazione di merito per manifesta illogicità è limitata: occorre che il vizio sia di macroscopica evidenza (ictu oculi); una mera rielaborazione alternativa dei fatti viene solitamente ritenuta insufficiente.
  • Per applicare l'aumento minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. è necessario che la recidiva reiterata sia già stata accertata con sentenza irrevocabile anteriore alla commissione dei reati; in mancanza l'aumento non può essere mantenuto.
  • La convivenza tra imputati e il fatto che i due escano insieme da un luogo non sono di per sé elementi decisivi di correità: la responsabilità passibile di condanna deve essere fondata su elementi probatori logici e specifici (es. comportamento attivo rilevabile dalle immagini, disponibilità materiale della carta e del PIN).
  • La brevità del tempo tra il furto e l'utilizzo della carta al bancomat costituisce un elemento indiziario rilevante, specie se congiunto ad altri elementi (es. rinvenimento annotazione del PIN nel portafogli), ma non prova da sola chi abbia materialmente effettuato il prelievo.

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