Sentenza n. 262/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n° 32/2025 pronunciata in data 16 gennaio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott. Silvia Fioraso nel giudizio RG n 692/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in favore di - ROBERTA ORSI, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 2022/2023; - MICHELA POGGIO, per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 e per l'effetto, CONDANNA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione delle ricorrenti - Orsi Roberta € 1.500,00, - Poggio Michela € 2.000,00; da impiegare in spese formative alla medesime modalità del corrispondente personale di ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Alessandria, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione euro 1.500,00 in favore di una ricorrente ed euro 2.000,00 in favore dell’altra. Nelle more del giudizio, il Ministero ha corrisposto a una delle ricorrenti, Roberta Orsi, le somme spettanti. Il difensore ha quindi insistito per l’ottemperanza limitatamente a Michela Poggio, chiedendo anche la condanna del Ministero alle spese di lite nei confronti di entrambe, in applicazione della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di Roberta Orsi, poiché l’Amministrazione aveva dato esecuzione al giudicato in suo favore. Quanto a Michela Poggio, ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza del Tribunale di Alessandria e di corrispondere le somme liquidate dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’eventuale inerzia successiva, il TAR ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato, poiché aveva eseguito il titolo solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario e la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i profili di possibile danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inerzia.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adempie alla pretesa azionata; tale effetto è stato dichiarato limitatamente alla ricorrente già soddisfatta.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese di lite in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’Amministrazione al giudicato sopravvenuto alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione del beneficiario soddisfatto.
- Quando il giudicato è stato eseguito solo parzialmente, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell’Amministrazione qualora questa non adempia entro il termine assegnato.
- L’esecuzione parziale e tardiva del giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite anche per la posizione rispetto alla quale sia cessata la materia del contendere.
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