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Ordinanza

Ordinanza n. 3536/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo: “n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”. Graduatoria approvata e validata dalla commissione Ripam nella seduta del 18.02.2026 relativa al profilo di “assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria” (Codice 02), e pubblicata sul sito internet ufficiale Giustizia.it e su inPA in data 18.02.2026, nella parte in cui il ricorrente viene inserito come “Idoneo non vincitore”, nella posizione 19221 anziché vincitore riservatario; 2) del mancato scorrimento della riserva ex L. 68/99 con conseguente violazione della quota d’obbligo indicata in bando; 3) dell’esclusione del ricorrente dal contingente dei posti riservati ex l. n. 68/99 e dai vincitori; 4) dei verbali della Commissione esaminatrice RIPAM del 16-18/02/2026, nella parte in cui omettono l’attribuzione al ricorrente del titolo di riserva legittimamente dichiarato nella domanda di partecipazione; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi errori materiali.

Giustizia amministrativa202604763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria del concorso pubblico per 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato come idoneo non vincitore senza riconoscimento della riserva ex legge n. 68/1999

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria concorsuale, il mancato scorrimento della quota di riserva prevista dalla legge n. 68/1999, la propria esclusione dai posti riservati e dai vincitori, nonché i verbali della Commissione RIPAM, deducendo l’omessa attribuzione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione e la conseguente violazione della quota d’obbligo prevista dal bando. Ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare. Il Collegio ha rilevato che erano già stati evidenziati profili processuali in una precedente ordinanza e che permaneva la necessità di acquisire documentazione non depositata dall’Amministrazione, dalla Commissione RIPAM e dal Formez. In sede cautelare, tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile: dagli atti disponibili in altri giudizi emergeva che la riserva era stata riconosciuta ai candidati riservatari che avessero comunque raggiunto un punteggio utile per risultare vincitori e che il candidato riservatario con il punteggio più basso tra i vincitori aveva conseguito 23 punti, mentre il ricorrente ne aveva conseguiti 22.

La decisione

Il TAR ha reiterato l’ordine istruttorio già disposto, imponendo all’Amministrazione, alla Commissione interministeriale RIPAM e al Formez di depositare la documentazione richiesta entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha respinto la domanda cautelare perché, allo stato degli atti, non risultava integrato il requisito del periculum in mora, ossia il pregiudizio grave e irreparabile. Il Collegio ha ritenuto rilevante che la riserva fosse stata riconosciuta soltanto ai candidati che, in possesso del relativo titolo, avessero raggiunto un punteggio comunque sufficiente a collocarsi tra i vincitori; il ricorrente, con 22 punti, risultava al di sotto del punteggio minimo di 23 conseguito dal candidato riservatario collocato tra i vincitori. La decisione cautelare è stata adottata senza definire nel merito la legittimità della graduatoria e degli atti concorsuali, restando impregiudicati i profili in rito e la necessità di completare l’istruttoria. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per l’insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

  • legge n. 68/1999

    Costituisce la base normativa della riserva invocata dal candidato nel concorso pubblico; l’ordinanza, allo stato degli atti, considera decisivo il mancato raggiungimento del punteggio minimo utile tra i vincitori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di una graduatoria concorsuale richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera collocazione come idoneo non vincitore non è sufficiente quando, allo stato degli atti, il candidato non abbia raggiunto il punteggio minimo conseguito dagli altri vincitori appartenenti alla medesima categoria riservataria.
  • La titolarità di una riserva concorsuale non comporta automaticamente l’inclusione tra i vincitori se il candidato non raggiunge il punteggio utile individuato dalla graduatoria e dalla lex specialis per l’accesso ai posti riservati, ferma la necessità di verificare nel merito la corretta applicazione della disciplina della riserva.
  • Quando la documentazione necessaria per decidere non è stata integralmente prodotta, il giudice amministrativo può reiterare l’ordine istruttorio nei confronti dell’amministrazione e degli ulteriori soggetti pubblici o incaricati della gestione della procedura, senza per ciò solo concedere la tutela cautelare.
  • La mancata concessione della misura cautelare non definisce il merito della controversia quando il giudice dispone ulteriori acquisizioni documentali e lascia impregiudicati i profili di rito e le questioni sulla legittimità della graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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