Corte di giustizia, Ordinanza C-648/20
Rectification order of 13 April 2021. — Svishtov Regional Prosecutor’s Office v PI. — Rectification of judgment. — Case C-648/20 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSi tratta di un'ordinanza di rettifica relativa alla sentenza PI, resa nel contesto di un rinvio pregiudiziale sull'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. La Corte corregge due paragrafi della motivazione per evitare letture inesatte della propria giurisprudenza. In particolare, chiarisce che la sentenza MM non ha risolto la questione della piena conformità del sistema bulgaro ai requisiti della tutela giurisdizionale effettiva.
rettifica di due passaggi della sentenza PI in materia di mandato d'arresto europeo e tutela giurisdizionale effettiva del ricercato
La questione giuridica
Non vi sono nuove questioni pregiudiziali di merito; l'ordinanza dispone la rettifica di due paragrafi della sentenza PI, chiarendo: 1) che la prassi bulgara richiamata dal governo bulgaro non garantisce di per sé la conformità del sistema procedurale ai requisiti della decisione quadro 2002/584; 2) che la sentenza MM non ha affermato che il controllo giurisdizionale ex post sia sufficiente a soddisfare la tutela giurisdizionale effettiva in materia di mandato d'arresto europeo emesso dal pubblico ministero nella fase istruttoria.
Principio di diritto
La Corte rettifica la sentenza PI precisando che una prassi nazionale di immediata comparizione davanti a un giudice dopo la consegna non basta, da sola, a dimostrare la conformità del sistema bulgaro ai requisiti della decisione quadro 2002/584; inoltre, la sentenza MM non va letta nel senso che un mero controllo giurisdizionale successivo sia sufficiente a garantire la tutela giurisdizionale effettiva del destinatario del mandato d'arresto europeo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 103(1) del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Decisione quadro 2002/584/GAI
Rettifica della sentenza PI in materia di mandato d'arresto europeo
L'ordinanza riguarda una rettifica della sentenza del 10 marzo 2021 nella causa PI, pronunciata in un procedimento pregiudiziale promosso dal Westminster Magistrates’ Court nell'ambito dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. La Corte interviene ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su richiesta del governo bulgaro, per correggere due passaggi della versione linguistica del caso.
Contesto del procedimento
Il procedimento principale concerneva l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di PI. L'ordinanza del 13 aprile 2021 non decide il merito della controversia, ma si limita a rettificare alcuni punti della motivazione della sentenza precedente, ritenuti inesatti nella versione originaria.
Oggetto della rettifica
La Corte dispone la sostituzione del paragrafo 55 della sentenza PI con una formulazione più precisa: la circostanza che, secondo la risposta scritta del governo bulgaro, la persona consegnata venga immediatamente comparsa davanti a un giudice che verifica la necessità di una misura cautelare restrittiva della libertà e, così facendo, anche la proporzionalità del mandato, non basta a garantire che il sistema processuale bulgaro sia conforme ai requisiti derivanti dalla decisione quadro 2002/584.
La Corte rettifica inoltre il paragrafo 56, chiarendo il significato della sentenza MM del 13 gennaio 2021. In particolare, precisa che in tale causa non era stata affrontata direttamente la questione se la procedura bulgara di emissione di un mandato d'arresto europeo da parte del pubblico ministero nella fase istruttoria soddisfacesse le esigenze inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva. La Corte si era limitata a riconoscere che, se il diritto dello Stato membro emittente non prevede un rimedio separato, il diritto dell'Unione attribuisce la competenza a un giudice nazionale a svolgere un controllo indiretto sulla validità del mandato.
Significato giuridico della rettifica
La Corte evita così che la sentenza PI venga letta nel senso di aver equiparato la possibilità di un controllo giurisdizionale successivo alla piena soddisfazione del requisito della tutela giurisdizionale effettiva. Il chiarimento è rilevante per l'interpretazione della disciplina del mandato d'arresto europeo, in particolare quando l'emissione avvenga da parte di un pubblico ministero e il sistema nazionale non preveda un controllo giurisdizionale preventivo o autonomo.
Dispositivo
La Corte ordina che i paragrafi 55 e 56 della sentenza PI siano rettificati nel senso indicato e che il testo dell'ordinanza sia allegato all'originale della sentenza rettificata, con annotazione a margine. La decisione è quindi di natura meramente correttiva e non incide sul dispositivo sostanziale della sentenza originaria.
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