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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-388/20

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021. — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Mercato finlandese del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Finlandia alla Finnair nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Garanzia statale associata a un prestito – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Parità di trattamento – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Obbligo di motivazione. — Causa T-388/20

Giurisprudenza europea62020TJ0388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Ryanair contro la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato una garanzia statale finlandese a favore di Finnair nel contesto della pandemia di COVID-19. Ha ritenuto che la misura fosse idonea a contribuire a porre rimedio al grave turbamento dell’economia finlandese e che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE non richieda un bilanciamento ulteriore degli effetti dell’aiuto sulla concorrenza. Ha inoltre escluso la violazione dei principi di non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché di motivazione e dei diritti procedurali della ricorrente.

Aiuto di Stato finlandese alla Finnair sotto forma di garanzia statale su un prestito nell’emergenza COVID-19: compatibilità ex articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e assenza di obbligo di bilanciamento degli effetti sull’economia e sulla concorrenza.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia errato nel dichiarare compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del quadro temporaneo COVID-19, una garanzia statale concessa esclusivamente alla Finnair; in particolare: (i) se una misura individuale a favore di una sola impresa possa porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro; (ii) se la Commissione debba effettuare un bilanciamento tra effetti positivi e negativi dell’aiuto; (iii) se la misura violi i principi di non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; (iv) se la Commissione avesse l’obbligo di avviare il procedimento formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE; (v) se la decisione fosse sufficientemente motivata.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, in presenza di un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE consente anche un aiuto individuale a favore di una sola impresa, purché la misura sia necessaria, adeguata e proporzionata a contribuire al rimedio del turbamento; non è invece richiesto un ulteriore bilanciamento tra effetti benefici dell’aiuto e sue ricadute negative su scambi e concorrenza. La garanzia concessa esclusivamente alla Finnair non viola, nel caso concreto, né il principio di non discriminazione né la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei servizi, e la decisione della Commissione era sufficientemente motivata e non imponeva l’avvio del procedimento formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 58, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 100, paragrafo 2, TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
  • Articolo 296 TFUE

Aiuto di Stato finlandese alla Finnair sotto forma di garanzia statale su un prestito nell’emergenza COVID-19

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Ryanair DAC contro la decisione della Commissione che ha dichiarato compatibile con il mercato interno una garanzia statale finlandese concessa a Finnair nell’ambito del quadro temporaneo COVID-19. Il Tribunale, decima sezione ampliata, ha esaminato la compatibilità della misura con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, nonché i profili relativi a non discriminazione, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, motivazione e diritti procedurali.

Fatti e procedimento

La Finlandia ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, una misura di aiuto consistente in una garanzia statale destinata a consentire a Finnair di ottenere un prestito di EUR 600 milioni per il fabbisogno di capitale di esercizio. La garanzia copriva il 90% del prestito, aveva durata massima di tre anni ed era attivabile solo in caso di dissesto della compagnia verso il fondo pensionistico creditore. La Commissione ha adottato una decisione di non sollevare obiezioni, ritenendo l’aiuto compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE come interpretato dal quadro temporaneo.

Dopo la proposizione del ricorso, la Commissione ha rettificato la decisione impugnata con una decisione del 29 luglio 2020, limitatamente ad alcuni errori materiali nella nota 9 relativa alle quote di mercato di Finnair.

Motivi di ricorso

Ryanair ha dedotto quattro motivi:

  • violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE;
  • violazione dei principi di non discriminazione, libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento;
  • violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE per mancato avvio del procedimento formale;
  • violazione dell’obbligo di motivazione.

Normativa e quadro di riferimento

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 107, paragrafi 1 e 3, lettera b), TFUE;
  • l’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE;
  • l’articolo 18 TFUE;
  • gli articoli 56, 58, paragrafo 1, e 100, paragrafo 2, TFUE;
  • il regolamento (UE) 2015/1589;
  • il regolamento (CE) n. 1008/2008, relativo ai servizi aerei;
  • il quadro temporaneo della Commissione del 19 marzo 2020, modificato il 3 aprile 2020;
  • l’articolo 296 TFUE in tema di motivazione.

Primo motivo: applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE

Il Tribunale ricorda che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE costituisce una deroga alla regola di incompatibilità degli aiuti di Stato e va interpretato restrittivamente. Tuttavia, una volta accertato un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare aiuti, anche individuali, che siano necessari, adeguati e proporzionati per porre rimedio a quel turbamento.

Quanto alla tesi secondo cui una misura individuale a favore di una sola impresa non potrebbe, per definizione, porre rimedio a un grave turbamento economico, il Tribunale la respinge: l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE non esige che il singolo aiuto risolva da solo la crisi, potendo più misure concorrere al medesimo obiettivo.

Il Tribunale conferma poi che la Commissione aveva sufficientemente dimostrato l’importanza di Finnair per l’economia finlandese: il ruolo nella connettività nazionale e internazionale, il trasporto merci, l’occupazione, gli acquisti presso fornitori locali e il contributo al PIL. In particolare, Finnair era il principale vettore in Finlandia, l’unico a servire regolarmente la maggior parte degli aeroporti regionali, e rivestiva un ruolo strategico anche per il trasporto di merci e per l’approvvigionamento di beni essenziali durante la pandemia.

Assenza di obbligo di bilanciamento ex articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE

Il Tribunale afferma in modo espresso che, a differenza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la lettera b) non contiene una clausola che imponga di bilanciare gli effetti benefici dell’aiuto con i suoi effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza. Se le condizioni della deroga sono soddisfatte, la misura si presume nell’interesse dell’Unione. Perciò la Commissione non era tenuta a compiere il bilanciamento sostenuto da Ryanair, né tale obbligo risultava dal quadro temporaneo.

Secondo motivo: non discriminazione, libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

Il Tribunale riconosce che un aiuto individuale avvantaggia per definizione una sola impresa, ma ciò non rende automaticamente illegittima la misura: la differenza di trattamento è inerente alla natura stessa dell’aiuto individuale e può essere giustificata se necessaria e proporzionata al fine legittimo perseguito.

Nel caso di specie, la concessione della garanzia esclusivamente a Finnair è stata ritenuta necessaria e proporzionata perché il mantenimento della compagnia era ritenuto essenziale per la connettività e, più in generale, per l’economia finlandese. Il Tribunale respinge anche la tesi del “nazionalismo economico”, osservando che la partecipazione pubblica maggioritaria nella compagnia non è incompatibile con un aiuto che soddisfi i requisiti dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Quanto alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento, il Tribunale osserva che nel settore dei trasporti l’articolo 56 TFUE non si applica direttamente e che la disciplina rilevante è quella speciale del titolo VI TFUE e del regolamento n. 1008/2008. In ogni caso, Ryanair non ha dimostrato in che modo la misura avesse effetti restrittivi ulteriori e autonomi rispetto a quelli propri dell’aiuto di Stato, né che la Commissione dovesse procedere a un esame distinto su tali libertà.

Terzo motivo: mancato avvio del procedimento formale

Il Tribunale dichiara che il terzo motivo è sostanzialmente sussidiario rispetto alla censura sulla legittimità sostanziale dell’aiuto e non ha contenuto autonomo. Poiché il Tribunale ha già esaminato nel merito la compatibilità della misura, non vi è luogo di valutare separatamente la lesione dei diritti procedurali di Ryanair. In ogni caso, il motivo non evidenziava elementi specifici idonei a far emergere serie difficoltà tali da imporre l’apertura del procedimento d’indagine formale.

Quarto motivo: obbligo di motivazione

Quanto alla motivazione, il Tribunale ricorda che essa deve consentire di comprendere il ragionamento della Commissione e il controllo giurisdizionale, ma non deve contenere ogni dettaglio fattuale o giuridico. Esclude poi che la mancata effettuazione del bilanciamento possa integrare un difetto di motivazione, poiché tale bilanciamento non era richiesto dalla norma applicabile.

Sulla pretesa mancata valutazione della discriminazione e delle libertà fondamentali, il Tribunale rileva che la decisione impugnata esponeva in modo sufficiente le ragioni per cui la misura era rivolta solo a Finnair. Riguardo alle quote di mercato, le incongruenze iniziali tra testo principale e nota 9 erano dovute a un mero errore materiale successivamente rettificato dalla Commissione e comunque non tali da inficiare la comprensibilità della decisione. Le differenze tra i dati della Commissione e quelli prodotti da Ryanair sono considerate marginali e spiegabili con fonti diverse.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Ryanair a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, comprese quelle relative alla domanda di trattamento riservato. Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.

Principi affermati

La sentenza conferma che, in una crisi economica grave come quella generata dalla COVID-19, una garanzia statale a favore di una singola impresa può essere compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE se essa contribuisce in modo necessario, adeguato e proporzionato a porre rimedio al turbamento economico. La Corte ribadisce inoltre che, per tale base giuridica, non esiste un obbligo generale di bilanciamento tra effetti positivi e negativi dell’aiuto, e che la mera esclusività del beneficiario non basta a dimostrare una violazione dei principi di uguaglianza o delle libertà fondamentali.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporto aereoemergenza covid-19libera prestazione dei servizilibertà di stabilimento

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