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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19513/2020 del 18/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Zooagricola acquistò nel 2002 partite di pulcini di un giorno da Ibertec con patto che venissero vaccinate due volte contro il morbo di Marek. Dopo lo svezzamento si registrò elevata mortalità; la ricorrente sostenne che Ibertec avesse effettuato una sola vaccinazione e sospese il pagamento del saldo (€83.305,00) trattenendo un acconto di €130.683,06. In primo grado Zooagricola chiese, in sostanza, la riduzione del prezzo, la ripetizione dell'acconto, la risoluzione/ restituzione e il risarcimento dei danni; il Tribunale risolse il contratto e ordinò la restituzione dell'acconto. In appello la Corte di Bologna ha ritenuto che le domande fossero sostanzialmente actio quanti minoris e di risarcimento, ha annullato la pronuncia di risoluzione e restituzione emessa in primo grado, ha valutato che la prova dei vizi (causa della mortalità) non fosse fornita e ha richiamato rilievi processuali sulle decadenze nella produzione probatoria. Zooagricola ha impugnato in Cassazione sostenendo violazioni processuali e di diritto sostanziale (anche riferendosi alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Zooagricola in tutte le doglianze ammissibili, confermando il giudizio di merito che, in sintesi, ha escluso la prova della esistenza e della rilevanza dei vizi (mancata dimostrazione che la mortalità fosse dovuta al morbo di Marek o che i pulcini morti coincidessero con quelli forniti da Ibertec) e ha valutato correttamente la prova peritale (CTU). La Cassazione ha altresì respinto le censure relative a omessa pronuncia e a violazioni procedurali rilevando che la Corte d'appello ha correttamente interpretato le domande e deliberato sul merito; ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e ha disposto la liquidazione delle stesse.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Regola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha valutato l'interpretazione delle domande (actio quanti minoris vs risoluzione) come questione di fatto/motivazione devoluta al giudice del merito e ha ritenuto corretta l'interpretazione adottata dalla Corte d'appello

  • art. 113 cod. proc. civ.

    Collegato alle regole sull'oggetto del giudizio; citato nella contestazione su interpretazione delle domande, la Cassazione ha comunque ritenuto la motivazione di merito adeguata

  • art. 1490 cod. civ.

    Norma sui vizi della cosa venduta (garanzia); la Corte ha richiamato il principio che chi agisce per vizi deve provare l'esistenza e la rilevanza dei vizi

  • art. 1492 cod. civ.

    Disciplina delle azioni a difesa per vizi (risoluzione, riduzione); la Corte d'appello ha fatto riferimento ai limiti e rapporti tra actio quanti minoris e risoluzione nella interpretazione delle domande

  • Convenzione di Vienna (CISG) - art. 1, 3, 25, 26, 35, 36, 45, 49, 50, 74, 81, 82

    La ricorrente richiamava la Convenzione sulla vendita internazionale; la Corte ha ricordato che la disciplina internazionale non impedisce l'interpretazione delle domande né modifica l'onere probatorio: comunque la valutazione probatoria e la mancata dimostrazione dei vizi restano decisive

  • art. 57 legge n. 218/1995

    Rinvio alla legge processuale italiana per atti formati all'estero; la Corte ha esaminato la validità della procura presentata dall'istante straniera e l'ha ritenuta valida

  • art. 343, 346 cod. proc. civ.

    Norme sull'impugnazione incidentale e sulla riproposizione delle domande in appello; la Corte ha chiarito che la parte vittoriosa in primo grado non era obbligata a proporre appello incidentale per conservare domande assorbite, dovendo però riproporle tempestivamente nell'appello ove necessario

  • art. 180 e 183 cod. proc. civ.

    Regole sulle dichiarazioni delle prove e termini processuali; la Corte ha esaminato le censure sulle decadenze processuali e ha ritenuto corretta la valutazione sulla tempestiva definizione del thema decidendum e sulle produzioni documentali

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti infondati o assorbiti

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Disposizioni sul contributo unificato; la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente

Massime di principio

  • Le domande delle parti vanno interpretate nel loro complesso: una richiesta di determinazione delle partite e di riduzione del prezzo può far emergere implicitamente la volontà di risolvere o ridimensionare il rapporto, ma l'interpretazione spetta al giudice del merito e sarà valutata in Cassazione solo se determina un 'error in procedendo'.
  • In controversie per vizi della merce il ricorrente ha l'onere di provare l'esistenza del vizio, il nesso causale e la rilevanza economica; la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che nega o non accerta tali elementi costituisce prova decisiva e difficilmente è resa vana da testimonianze ordinarie.
  • Le censure processuali relative a decadenze e produzioni probatorie richiedono attenzione temporale: fatti e documenti decisivi devono essere allegati/produciuti nei termini processuali stabiliti (prime memorie/prime udienze), pena l'improcedibilità o la perdita di efficacia della prova.
  • L'applicazione della Convenzione di Vienna ai contratti internazionali non esime dalla necessità di prova dei vizi e non modifica il principio che la valutazione della prova è rimessa al giudice del merito; la Convenzione può semplificare alcuni rimedi ma non annulla il requisito probatorio.
  • La motivazione contenuta nella parte narrativa della sentenza integra il dispositivo: l'omissione formale nel dispositivo non esclude che il pronunciamento sul merito sia comunque stato reso per iscritto nella motivazione e abbia efficaci conseguenze giuridiche.
  • Chi vince in primo grado su una domanda assorbente non è obbligato a proporre appello incidentale per conservare tutte le questioni 'assorbite', ma deve manifestare tempestivamente la volontà di riproporre le domande in appello (art. 346) per evitare la presunzione di rinuncia.

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