Ordinanza n. 135/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria nei confronti dell'impresa individuale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La titolare di un'impresa individuale ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura e ne ha chiesto la sospensione cautelare. Il giudice, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha esaminato il fumus boni iuris alla luce degli elementi posti a fondamento dell'interdittiva: la posizione del marito convivente, imputato per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis, commi 1 e 2, c.p., qualificato come reato-spia ai sensi dell'art. 84, comma 4, lettera a), d.lgs. 159/2011; il settore di attività dell'impresa, esercente apicoltura e coltivazione di agrumi; la struttura di impresa individuale; i rapporti della ricorrente con soggetti gravati da significativi pregiudizi, anche in materia di stupefacenti e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; nonché i precedenti gravanti su suoi congiunti, tra cui il genero condannato ai sensi degli artt. 99 e 416-bis c.p. per partecipazione ad associazione di stampo mafioso operante nel medesimo contesto territoriale.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare ritenendo prima facie carente il fumus boni iuris. In particolare, ha giudicato non implausibile né irragionevole la conclusione prefettizia circa il rischio di possibili condizionamenti dell'impresa da infiltrazioni mafiose, in ragione della valutazione complessiva e concatenata degli elementi relativi al marito convivente, al settore economico dell'impresa, alla sua struttura individuale, ai rapporti con soggetti pregiudicati e ai precedenti dei congiunti. La valutazione è stata espressamente formulata con riserva di eventuali approfondimenti o rivalutazioni nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 84, comma 4, lettera a), d.lgs. 159/2011
Il reato contestato al marito convivente è stato considerato un elemento rilevante ai fini della valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa.
art. 603-bis, commi 1 e 2, c.p.
reato di cui all’art. 603 bis, commi 1 e 2 c.p.
L'imputazione per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stata valorizzata quale elemento sintomatico rilevante nell'analisi prefettizia.
art. 99 c.p.
condannato ai sensi degli artt. 99 e 416 bis c.p.
Il riferimento alla recidiva concorre alla descrizione dei precedenti penali del congiunto della ricorrente.
art. 416-bis c.p.
condannato ai sensi degli artt. 99 e 416 bis c.p. per aver fatto parte di associazione di stampo mafioso
La condanna per partecipazione ad associazione mafiosa di un congiunto è stata considerata elemento significativo nel quadro indiziario dell'interdittiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2
La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ritenuto carente quando il rischio di condizionamento mafioso dell'impresa risulti, prima facie, non implausibile né irragionevole sulla base di una valutazione complessiva di rapporti familiari, frequentazioni, precedenti penali, settore economico e struttura dell'impresa.
- Ai fini della legittimità dell'interdittiva antimafia, l'imputazione per un reato qualificato dalla legge come reato-spia costituisce un elemento valorizzabile nel quadro indiziario, senza che la misura richieda necessariamente una condanna definitiva.
- La struttura di impresa individuale e l'operatività in uno specifico settore economico non costituiscono, isolatamente, prova di infiltrazione mafiosa, ma possono concorrere, insieme agli altri elementi concreti acquisiti, alla valutazione prefettizia del rischio di condizionamento.
- I precedenti penali di congiunti e i rapporti dell'imprenditore con soggetti pregiudicati possono essere considerati dalla Prefettura quali elementi del quadro indiziario, purché valutati in modo complessivo e non atomistico.
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