Cassazione Civile, Ordinanza n. 29795/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, documentando che il Tribunale civile di Forlì aveva omologato una procedura di accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi anche con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per l'atto impositivo oggetto del giudizio. L'Amministrazione finanziaria, con memoria ex art. 380-bis c.p.c., ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del giudizio e di non opporsi alla cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese. La questione sostanziale rilevante per la decisione concerne quindi gli effetti della transazione fiscale omologata sui giudizi tributari pendenti e, in particolare, sulla sorte del processo di legittimità e della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la transazione fiscale perfezionata nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e omologata dal tribunale fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio sulle pretese tributarie oggetto dell'accordo. Ha inoltre richiamato il principio per cui tale esito determina l'inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata. Quanto alle spese, dal testo emerge che l'Amministrazione non si è opposta alla richiesta di cessazione con spese compensate, ma il dispositivo finale non è integralmente visibile nel brano fornito.
Norme richiamate
art. 182-bis l.fall.
accordi di ristrutturazione dei debiti
La Corte lo richiama come base della procedura di ristrutturazione omologata cui è collegata la definizione della pretesa tributaria.
art. 182-ter l.fall.
La Corte afferma che il perfezionamento della transazione fiscale comporta il consolidamento del debito tributario, inteso come cristallizzazione della pretesa erariale alla data di presentazione della domanda.
art. 182-ter l.fall.
La Corte richiama questa norma come fonte della cessazione della materia del contendere nei giudizi tributari pendenti relativi ai tributi oggetto dell'accordo.
art. 181 l.fall.
È richiamato per collocare la transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.
art. 380-bis c.p.c.
È la norma processuale richiamata per la memoria depositata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di legittimità.
artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.
La Corte afferma che la cessazione della materia del contendere non rientra nelle tipologie decisorie previste da tali norme e comporta l'inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la transazione fiscale omologata nell'ambito di una procedura concorsuale determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti relativi ai tributi oggetto dell'accordo, anche in sede di legittimità.
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata anche d'ufficio quando sopravviene un fatto che elimina integralmente la ragione del contendere e l'interesse delle parti a proseguire il processo.
- Il perfezionamento della transazione fiscale produce il consolidamento della pretesa tributaria alla data della domanda, con cristallizzazione dell'importo e preclusione, per l'ufficio e per il debitore, di ulteriori contestazioni o accertamenti nei limiti dell'accordo.
- L'intervenuto accordo negoziale omologato rende inefficace la sentenza impugnata, poiché la sopravvenuta definizione della lite priva di oggetto il giudizio.
- Se la transazione fiscale viene meno per inadempimento del contribuente, può riespandersi la pretesa fiscale originaria con riferimento anche ai crediti per i quali sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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