Cassazione Civile, Ordinanza n. 32082/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La lite nasce da un procedimento monitorio promosso dalla fornitrice per ottenere il pagamento del corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica. La società cliente propose opposizione a decreto ingiuntivo eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, deducendo che nel contratto era inserita una clausola generale di contratto, specificamente sottoscritta, che attribuiva al foro di Torino natura esclusiva. Il giudice di pace accolse l'eccezione; il tribunale rigettò l'appello della fornitrice, confermando la declinatoria di competenza e aggiungendo una valutazione di infondatezza nel merito della domanda monitoria. In cassazione la fornitrice denunciò violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 18 e 19 c.p.c., sostenendo: 1) che la controparte avrebbe dovuto contestare la competenza rispetto a tutti i fori concorrenti; 2) che la clausola non sarebbe stata di foro esclusivo; 3) che l'eccezione di incompetenza sarebbe stata tardiva perché non proposta preliminarmente rispetto al merito; 4) che la controparte avrebbe agito in abuso del diritto, difettando un interesse concreto a far valere l'incompetenza.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che, nonostante la sentenza impugnata fosse stata resa dal tribunale, la controversia verteva esclusivamente sulla competenza; la parte della decisione che aveva espresso un giudizio di merito sulla domanda monitoria era stata resa in mancanza di potestas iudicandi e quindi non era impugnabile. L'unico mezzo esperibile era il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non il ricorso ordinario per cassazione. La conversione del ricorso in regolamento non è possibile perché il ricorso è stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ne consegue l'inammissibilità per tardività dell'unico rimedio esperibile. La ricorrente è condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
il ricorso è stato formalmente incardinato come ricorso per cassazione per violazione di legge, ma la Corte ha escluso che fosse il mezzo corretto quando la decisione riguardava solo la competenza.
artt. 18 e 19 c.p.c.
sono richiamati come criteri di competenza territoriale oggetto della censura, ma la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché dichiara l'inammissibilità del mezzo di impugnazione.
art. 42 c.p.c.
è indicato come unico mezzo di impugnazione esperibile contro le pronunce sulla sola competenza, anche se rese in grado di appello.
art. 46 c.p.c.
viene ricordato che contro la sentenza del giudice di pace sulla sola competenza non è proponibile il regolamento di competenza, ma ciò non muta l'individuazione del regolamento necessario come unico rimedio definitivo nel caso deciso dal tribunale.
art. 47 c.p.c.
la conversione del ricorso ordinario in regolamento di competenza è possibile solo se rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata; nella specie tale termine non è stato rispettato.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria nella fase camerale.
art. 13 d.P.R. 115/2002
viene applicato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Cass., Sez. Un., n. 3840/2007
richiamata per affermare che la statuizione di merito resa in mancanza di potestas iudicandi non può costituire oggetto di impugnazione.
Cass. n. 18898/2023
richiamata a sostegno del principio per cui le decisioni sulla sola competenza sono impugnabili con regolamento necessario di competenza e non con ricorso ordinario per cassazione, salvo conversione tempestiva.
Cass. n. 20304/2015
richiamata in senso conforme sul mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze sulla sola competenza.
Cass. n. 5721/2002
richiamata in senso conforme sulla conversione del ricorso ordinario in regolamento di competenza e sul termine di proposizione.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata decide esclusivamente sulla competenza, il mezzo di impugnazione tipico è il regolamento necessario di competenza; il ricorso ordinario per cassazione è inammissibile.
- La possibilità di convertire il ricorso ordinario in regolamento di competenza è subordinata al rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata.
- Una statuizione di merito resa dal giudice privo di potestas iudicandi, perché pronunciata in un giudizio che verte solo sulla competenza, non è idonea a formare oggetto di valida impugnazione.
- L'eccezione di incompetenza e le contestazioni sui criteri di competenza territoriale non possono superare il limite del corretto mezzo di impugnazione: se la lite riguarda soltanto la competenza, la doglianza va veicolata con il rimedio previsto dagli artt. 42 e 47 c.p.c.
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