Sentenza n. 5759/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione della prima ordinanza comunale e accolto le impugnazioni della successiva ordinanza di rimozione e smaltimento di un vaporetto abbandonato e dei rifiuti presenti a bordo
Esito
Favorevole al resistente (destinatari dell'ordinanza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Veneto sostenendo l'erroneità dell'esclusione della responsabilità dei destinatari dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006. Con il primo motivo ha contestato l'esclusione della responsabilità della persona fisica cui era stato attribuito l'ordine di trainare il vaporetto nel 2011, sostenendo che tale soggetto avrebbe tollerato l'ormeggio dell'imbarcazione in un'area ove non avrebbe dovuto trovarsi e che avrebbe dovuto segnalare la situazione agli enti competenti. Con il secondo motivo ha contestato l'esclusione della responsabilità della società concessionaria dello specchio acqueo e del suo legale rappresentante, nonché, sotto alcuni profili, di altro soggetto coinvolto, prospettando una responsabilità omissiva per avere tollerato la presenza del natante e omesso di segnalarne tempestivamente il degrado. Gli appellati hanno eccepito l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta rimozione del vaporetto e dei rifiuti, nonché la necessità di integrare il contraddittorio; nel merito hanno chiesto la conferma della sentenza e riproposto i motivi assorbiti. Il Collegio ha ritenuto non necessario esaminare le eccezioni preliminari, poiché l'appello era manifestamente infondato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'annullamento degli atti impugnati disposto dal TAR. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati per persistente difetto di istruttoria e di motivazione. Quanto alla persona cui era stato attribuito l'ordine di traino, il Collegio ha ritenuto decisivo che, anche se l'ordine fosse stato effettivamente impartito, tale condotta non avrebbe avuto rapporto causale con il successivo abbandono del vaporetto: nel 2011 il natante non risultava abbandonato, poiché era utilizzato anche come abitazione, e il Comune aveva concesso la residenza a bordo dopo avere svolto un sopralluogo nel 2013. Non è quindi possibile imputare a chi abbia disposto o agevolato il trasporto la responsabilità per una situazione verificatasi in epoca significativamente successiva, altrimenti si configurerebbe una generale posizione di garanzia per chiunque sia entrato in contatto con il bene. Quanto alla società concessionaria e agli altri destinatari, il Comune aveva sovrapposto diverse ipotesi di addebito senza chiarire quale condotta concreta fosse loro imputabile. Era contraddittorio contestare la collocazione del vaporetto in quel luogo, poiché lo stesso Comune aveva ritenuto l'imbarcazione idonea a ospitare la residenza di una persona. Inoltre, l'addebito di omessa segnalazione era smentito dal fatto che il degrado era stato segnalato già dal 2016 e nuovamente nel 2021, mentre il Comune conosceva direttamente la presenza del natante. La responsabilità per abbandono non può fondarsi su una mera posizione soggettiva, sulla titolarità della concessione o sulla semplice tolleranza, in assenza della precisa individuazione di una condotta causalmente rilevante e colposa. I motivi riproposti dagli appellati sono rimasti assorbiti. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
L'ordine di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti può essere rivolto ai soggetti responsabili dell'abbandono solo sulla base dell'accertamento della condotta loro imputabile; non è sufficiente una mera posizione soggettiva o la semplice presenza del bene in un'area concessa.
art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi
Il TAR aveva qualificato il vaporetto come rifiuto in presenza di un intento dismissivo; tale capo della sentenza non è stato oggetto di appello incidentale ed è rimasto fermo.
art. 49, comma 2, c.p.a.
La manifesta infondatezza nel merito consente di prescindere dall'esame della richiesta di integrazione del contraddittorio.
art. 101, comma 2, c.p.a.
I motivi di ricorso riproposti in appello sono rimasti assorbiti in conseguenza del rigetto dell'appello e della conferma dell'annullamento degli atti.
Massime di principio
- L'ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006 richiede l'individuazione di una condotta concreta, colposa e causalmente rilevante del destinatario; non può fondarsi su una mera posizione soggettiva, sulla titolarità di una concessione, sulla presenza del bene nell'area o su una generica tolleranza.
- La condotta di chi abbia disposto o consentito il trasferimento di un bene non può essere posta in rapporto causale con il suo successivo abbandono quando, al momento del trasferimento, il bene non era abbandonato e la situazione di abbandono si è verificata in epoca significativamente successiva, salvo la dimostrazione di ulteriori condotte causalmente rilevanti.
- L'amministrazione che imputi una responsabilità omissiva per mancata segnalazione deve indicare con precisione quale condotta fosse doverosa, su quale base derivasse l'obbligo di attivazione e in che modo l'omissione abbia contribuito all'abbandono o al degrado del rifiuto.
- È illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione il provvedimento che sovrapponga plurime ipotesi di responsabilità senza chiarire il fatto specifico contestato a ciascun destinatario e il relativo nesso causale, soprattutto quando l'amministrazione conosceva direttamente la situazione e aveva essa stessa ritenuto compatibile la collocazione del bene con l'uso abitativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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