Cassazione Civile, Ordinanza n. 11200/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione diretta spettante a un lavoratore dello spettacolo, titolare di trattamento a carico della gestione ex ENPALS dal gennaio 2018. In primo e secondo grado era stata accolta la domanda del pensionato e, ai fini della determinazione della cosiddetta "quota B" della pensione, riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993, era stato escluso l'applicazione del massimale pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997. Secondo l'Istituto, la Corte d'appello aveva errato nel ritenere non più applicabile il tetto massimo di retribuzione pensionabile alla quota B, poiché tale limite non sarebbe stato espressamente abrogato e resterebbe compatibile con il sistema introdotto dal d.lgs. n. 182 del 1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ribadito l'orientamento già consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997, non vanno considerate ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese, affinché si uniformi ai principi di diritto affermati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato quale parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
art. 12, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto da questa disposizione continua ad applicarsi anche alla determinazione della quota B della pensione.
art. 4, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità del limite previsto dall'art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420 del 1971.
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Ha modificato il limite di cui all'art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420 del 1971, che resta operativo.
Massime di principio
- Nella liquidazione della quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992 per i lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile conserva efficacia se non risulta espressamente abrogato e se non sussiste un'incompatibilità normativa insanabile con la disciplina sopravvenuta.
- L'interpretazione della disciplina previdenziale va condotta in modo letterale, sistematico e diacronico: la modifica di un sistema pensionistico non implica, di per sé, la caducazione di limiti preesistenti che risultino coerenti con il nuovo assetto e funzionali all'equilibrio complessivo della prestazione.
- In assenza di nuovi argomenti idonei a superare un orientamento di legittimità consolidato, il giudice di merito deve uniformarsi al principio di diritto già affermato dalla Corte di cassazione sulla portata e persistente applicabilità della norma speciale.
- La determinazione della base pensionabile deve avvenire tenendo conto dei limiti legali espressamente previsti dalla disciplina speciale di settore, senza poter escludere tali limiti sulla sola base di una presunta funzione compensativa del nuovo sistema, ove tale ricostruzione non trovi supporto testuale o sistematico.
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