Cassazione Penale, Sentenza n. 17567/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Buonofiglio è stato ritenuto responsabile di istigazione a commettere delitti (art. 414 cod. pen.) per aver pubblicato un articolo online durante una grave carenza idrica a Corigliano Calabro, in cui sosteneva che i cittadini "avrebbero dovuto prendere gli amministratori pubblici a pugni, schiaffi e calci" e linciarli casa per casa. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo vizio di motivazione: ha sostenuto l'assenza del pericolo concreto (reato di pericolo concreto richiede idoneità ex ante a provocare delitti), l'assenza del nesso causale con una aggressione verificatasi solo due anni dopo (quando la persona offesa non ricopriva più cariche), la legittima critica nell'esercizio della libertà di stampa e la mancanza dell'elemento soggettivo dell'istigazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, nel contesto della grave situazione di carenza idrica e della tensione sociale (manifestatasi anche con danneggiamenti e incendi di cassonetti), le espressioni dell'imputato avevano una forte carica persuasiva e suggestiva idonea, ex ante, a turbare l'ordine pubblico e a istigare reati contro l'incolumità fisica e l'esercizio degli organi amministrativi. Ha inoltre escluso la scriminante della libertà di stampa, ritenendo superati i limiti consentiti dalla critica politica quando si arriva all'invito all'aggressione fisica. Di conseguenza è stata confermata la condanna inflitta in primo grado (pena di mesi dieci di reclusione e risarcimento del danno alla parte civile) e disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 414 cod. pen. (istigazione a delinquere)
Il delitto è qualificato come reato di pericolo concreto che richiede, per la sua configurazione, che la condotta sia concretamente idonea, in base a un giudizio ex ante, a provocare la commissione di delitti. La libertà di stampa non esclude la punibilità quando il contenuto supera i limiti della critica e si traduce in invito alla violenza.
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 48247 del 12/09/2019 (PM c/ De Salvatore, Rv. 277428)
Conferma il principio che la pubblicazione di messaggi con contenuti direttamente istigatori può integrare il reato di istigazione a delinquere se sussiste idoneità concreta a provocare delitti (es.: inviti incendiari in contesti già caratterizzati da azioni violente).
Massime di principio
- Per configurare l'istigazione a delinquere (art. 414) è necessario valutare l'idoneità 'ex ante' del messaggio a provocare reati: non è sufficiente la mera aggressività verbale, conta il contesto concreto in cui il messaggio è diffuso.
- La libertà di stampa e di critica politica ha limiti: è lecita la critica anche aspra, ma non quando si traduce in inviti espliciti o strumentali alla violenza o al compimento di reati.
- Il contesto fattuale (tensione sociale, precedenti episodi di violenza o danneggiamenti, clima di insofferenza) è decisivo per valutare la pericolosità del messaggio; la presenza di disordini o di atti violenti contemporanei aumenta la probabilità che certe espressioni siano ritenute istigatorie.
- La prova di una successiva aggressione materiale lontana nel tempo non è necessaria per configurare il reato: è sufficiente la valutazione di idoneità concreta al momento della diffusione del messaggio.
- In sede di Cassazione i giudizi di merito sulla valutazione del contesto e sulla prova vengono disattesi solo quando sono manifestamente illogici o contraddittori; semplici critiche alle valutazioni dei giudici di merito non sono sufficienti.
- Difesa consigliata in casi simili: dimostrare il carattere metaforico o meramente polemico delle espressioni, l'assenza di un contesto di tensione o di correlazioni oggettive con atti violenti, e l'assenza di intento concreto di istigare.
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