Sentenza n. 3460/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio serbato sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dal ricorrente in data 11.10.2025 ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 7.8.1990 n. 241
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata l'11 ottobre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., domanda contro il silenzio della Regione Campania formatosi su un'istanza di accesso documentale. L'istanza mirava a ottenere le generalità del funzionario regionale che aveva sottoscritto un attestato di qualifica professionale di operatore socio-sanitario rilasciato al ricorrente e un estratto del registro regionale relativo all'attestato. L'accesso era funzionale alla difesa del ricorrente in un procedimento penale nel quale era contestata la genuinità del titolo. Il ricorrente ha dedotto l'illegittima inerzia dell'amministrazione, protrattasi nonostante solleciti e l'intervento favorevole del Difensore civico regionale. In corso di giudizio, la Regione ha comunicato i dati richiesti, sostenendo che il ritardo era dipeso dall'invio dell'istanza a un indirizzo PEC non più operativo a seguito di una riorganizzazione interna.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la comunicazione dei dati richiesti in pendenza di giudizio aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente e fatto venir meno il suo interesse a una pronuncia di merito. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza del ricorso al momento della proposizione. Ha ritenuto il ricorso palesemente fondato: il ricorrente disponeva di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato all'esercizio del diritto di difesa in sede penale, mentre la Regione era tenuta a provvedere sull'istanza entro trenta giorni. L'inerzia protratta per mesi, anche dopo l'intervento del Difensore civico, integrava silenzio-inadempimento illegittimo. L'erroneo inoltro dell'istanza a un indirizzo PEC non operativo non escludeva la responsabilità dell'amministrazione, poiché spettava all'ente curarne la corretta assegnazione interna; inoltre, il corretto indirizzo PEC era stato utilizzato nelle comunicazioni successive senza che l'inerzia fosse superata. Poiché l'adempimento era intervenuto solo dopo la notifica del ricorso, l'azione giudiziaria è stata considerata causa efficiente della soddisfazione della pretesa. La Regione è stata quindi condannata a pagare Euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina generale dell'accesso ai documenti amministrativi, esercitato dal ricorrente per esigenze difensive.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Impone all'amministrazione di provvedere sull'istanza di accesso entro trenta giorni; il mancato riscontro nel termine integra, nel caso concreto, un silenzio-inadempimento illegittimo.
art. 117 c.p.a.
Consente l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente durante il giudizio instaurato contro il silenzio in materia di accesso, viene meno l'interesse a una pronuncia di merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La fondatezza originaria del ricorso contro il silenzio può essere valutata ai fini della regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, anche quando l'amministrazione provveda in corso di causa.
- L'amministrazione destinataria di un'istanza è tenuta a curarne la corretta assegnazione all'ufficio interno competente; l'invio dell'istanza a un indirizzo PEC interno non operativo per ragioni organizzative non esclude, di per sé, l'illegittimità dell'inerzia né la responsabilità sulle spese.
- La comunicazione dei documenti o delle informazioni richieste solo dopo la notifica del ricorso costituisce elemento idoneo a dimostrare che l'iniziativa giudiziaria ha determinato la soddisfazione della pretesa e giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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