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Ordinanza

Ordinanza n. 2705/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Comunicazione prot. n. MD AB05933REG20260083872 del 17.02.2026 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, 3 Divisione, notificata a mani in data 18.02.2026 , con cui è stato comunicato al Tenente Colonello Filippi Stefano la sua esclusione dall’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore per il 2026, a causa di un impedimento ai sensi dell’art.1051, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.66, nonché della Determinazione Dirigenziale MD AB05933REG20260069989 del 10 febbraio 2026, richiamata ma non allegata alla suddetta comunicazione.

Giustizia amministrativa202604611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dall'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per il 2026, motivata da un impedimento previsto dall'art. 1051, comma 2, lettera d), d.lgs. 66/2010, nonché la determinazione dirigenziale richiamata nella comunicazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione ministeriale con cui gli è stata notificata l'esclusione dall'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per il 2026, nonché la determinazione dirigenziale richiamata nella comunicazione. La questione centrale riguarda gli effetti del distacco sindacale retribuito previsto dall'art. 913-bis del codice dell'ordinamento militare sull'ammissione alle procedure di avanzamento dell'ufficiale che si trovi in tale posizione. Il giudizio coinvolge numerosi ufficiali inclusi nell'aliquota di avanzamento; il ricorso era stato notificato soltanto a uno di essi, individuato come controinteressato costituito o comunque destinatario della notifica.

La decisione

Il Collegio non ha definito nel merito la legittimità dell'esclusione né ha accolto o respinto definitivamente la domanda cautelare. Ritenuta la novità e la portata della questione, ha disposto una rapida definizione della controversia mediante fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi degli artt. 55, comma 10, e 119, comma 3, c.p.a., ritenendo così adeguatamente tutelate le esigenze cautelari del ricorrente. Ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nell'aliquota di avanzamento al grado di Colonnello dell'Esercito Italiano per il 2026. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. Il ricorrente deve eseguire gli adempimenti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, chiedendo immediatamente all'Amministrazione la pubblicazione; l'Amministrazione deve provvedere entro dieci giorni dalla richiesta; la prova della pubblicazione deve essere depositata nei successivi dieci giorni, a pena di decadenza. È stato inoltre imposto il deposito della documentazione relativa alla notificazione al controinteressato già individuato. L'udienza pubblica di merito è stata fissata per l'8 luglio 2026. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 913-bis d.lgs. 66/2010

    La disposizione sul distacco sindacale retribuito costituisce il parametro della questione sostanziale relativa all'ammissione dell'ufficiale distaccato alla procedura di avanzamento; l'ordinanza non ne definisce ancora l'interpretazione conclusiva.

  • art. 1051, comma 2, lettera d), d.lgs. 66/2010

    È la disposizione indicata dall'Amministrazione quale fondamento dell'impedimento che ha determinato l'esclusione dell'ufficiale dall'aliquota di valutazione; la sua applicazione non è ancora valutata nel merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, in sede cautelare, di fissare direttamente la discussione del merito quando ciò assicura una tutela adeguata; è stato applicato mediante fissazione dell'udienza pubblica dell'8 luglio 2026.

  • art. 119, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base per la rapida definizione della controversia mediante fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza dei presupposti processuali, la notificazione per pubblici proclami; è stato richiamato per integrare il contraddittorio nei confronti dell'elevato numero di controinteressati.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    È richiamato insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a. quale fondamento dell'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    È richiamato per le modalità di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco dei controinteressati.

Massime di principio

  • Quando una domanda cautelare riguarda una questione nuova e di ampia portata, il giudice amministrativo può assicurare una tutela adeguata fissando direttamente e in tempi ravvicinati l'udienza pubblica per la definizione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza dover necessariamente adottare una distinta misura cautelare sostanziale.
  • Se il giudizio di annullamento relativo all'esclusione da una procedura selettiva o di avanzamento coinvolge una pluralità elevata di soggetti potenzialmente controinteressati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti gli interessati.
  • Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, imponendo termini perentori per l'esecuzione e il deposito della prova.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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