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Sentenza

Sentenza n. 1546/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della determinazione del Responsabile del Servizio 5 prot. n. 0000942 del 9/1/2025 (successivamente conosciuta), con cui è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi indetta a seguito della presentazione da parte della società ricorrente di un’istanza ai sensi del D. Lgs. n. 259/03, per la realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche; b) della nota assunta al prot. n. 51162/2024 del 16/12/2024, con cui l’U.T.C. ha espresso parere negativo; c) del parere negativo della Soprintendenza A.B.A.P. per l’Area Metropolitana di Napoli prot. n. 2024/0027378-P del 27/12/2024; d) della nota con cui l’Ufficio Paesaggio ha aderito al parere negativo della Soprintendenza A.B.A.P. per l’Area Metropolitana di Napoli; e) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202501120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa all’autorizzazione per la realizzazione di un’infrastruttura per comunicazioni elettroniche, nonché i pareri urbanistico e paesaggistico negativi presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la conclusione negativa della conferenza di servizi e i pareri del Comune e della Soprintendenza relativi al progetto di installazione di una nuova infrastruttura per comunicazioni elettroniche. Ha dedotto: violazione dell’art. 44, comma 3, del d.lgs. 259/2003 e difetto di istruttoria, sostenendo che l’impianto non fosse soggetto alle ordinarie prescrizioni urbanistiche sulle distanze dai confini; erroneità dei presupposti, illogicità e arbitrarietà del parere comunale, fondato sulla presenza di pregressi abusi edilizi e su un frazionamento catastale asseritamente privo di autorizzazione urbanistica; incompetenza ed ulteriori vizi riferiti agli atti impugnati; violazione dell’art. 3 l. 241/1990, per difetto di motivazione e istruttoria del parere paesaggistico, ritenuto fondato su affermazioni generiche e stereotipate. La ricorrente ha inoltre sostenuto che, ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 259/2003, la Soprintendenza avrebbe dovuto prospettare una localizzazione o soluzione alternativa. Il Comune ha difeso il diniego richiamando abusi edilizi pregressi e il frazionamento dell’area; la Soprintendenza ha insistito sulla compatibilità negativa dell’intervento con i valori paesaggistici.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, facendo salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all’illegittimo richiamo, da parte del Comune, alla distanza dai confini prevista dalla normativa programmatica del PUC: le ordinarie prescrizioni urbanistiche e le distanze previste per altre tipologie edilizie non possono essere utilizzate, di per sé, per impedire l’installazione di impianti di telefonia mobile, salva la verifica dei limiti elettromagnetici e delle specifiche tutele relative a siti sensibili o aree di particolare pregio. Ha inoltre rilevato il difetto di motivazione e istruttoria del parere comunale, che aveva richiamato precedenti pareri già annullati con sentenza passata in giudicato senza indicare nuovi elementi e senza confrontarsi con il precedente giudicato, secondo cui la presenza di abusi edilizi non impedisce l’installazione dell’impianto quando non vi sia interferenza con essi. Il parere della Soprintendenza è stato ritenuto illegittimo per motivazione generica e stereotipata: le affermazioni sull’alterazione del paesaggio, sulla compromissione degli elementi locali e sulla diminuzione della qualità paesaggistica non erano riferite allo specifico contesto, allo stato effettivo dei luoghi e ai concreti valori paesaggistici tutelati. Il TAR ha invece respinto la censura relativa all’obbligo della Soprintendenza di individuare una soluzione alternativa, precisando che l’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 259/2003 riguarda i poteri urbanistici conformativi e pianificatori di Regioni ed enti locali e non vincola la Soprintendenza nell’esercizio della funzione consultiva paesaggistica; l’operatore deve eventualmente individuare e proporre siti alternativi. I vizi dei pareri si sono riverberati, per invalidità derivata, sulla determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 1, d.lgs. 259/2003

    «I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge [...] per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici [...] con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio [...]»

    I Comuni possono disciplinare il corretto insediamento degli impianti e la protezione della popolazione, ma non introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione né incidere sui limiti elettromagnetici riservati allo Stato.

  • art. 44, comma 3, d.lgs. 259/2003

    La disposizione è invocata in relazione al procedimento autorizzatorio per l’infrastruttura di comunicazioni elettroniche; il diniego non può fondarsi sul mero contrasto con ordinarie prescrizioni urbanistiche non specificamente riferite a siti sensibili o a particolari valori tutelati.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 259/2003

    «Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica [...] ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione dai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo in tal caso garantire, comunque, una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto»

    La previsione riguarda i poteri urbanistici conformativi e pianificatori di Regioni ed enti locali e non impone alla Soprintendenza, quale autorità consultiva paesaggistica, di individuare una localizzazione alternativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il parere paesaggistico deve essere adeguatamente motivato e fondato su un’istruttoria specifica, con valutazione comparativa tra l’intervento progettato e i concreti valori paesaggistici del sito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante una sollecita definizione del merito, di fissare direttamente l’udienza pubblica senza concedere la sospensione.

Massime di principio

  • Le ordinarie prescrizioni urbanistiche ed edilizie sulle distanze dai confini o dai fabbricati, dettate per tipologie edilizie diverse, non possono essere invocate autonomamente per impedire l’installazione di infrastrutture per comunicazioni elettroniche; sono invece ammissibili specifiche limitazioni riferite a siti sensibili, aree di particolare pregio o alla tutela dai campi elettromagnetici nei limiti delle competenze statali e della normativa applicabile.
  • Il parere comunale contrario alla realizzazione di un impianto di comunicazioni elettroniche deve indicare una concreta e pertinente violazione di norme urbanistiche o di specifiche discipline di tutela; il mero richiamo alla presenza di abusi edilizi o a un frazionamento catastale irregolare non è sufficiente, soprattutto quando tali circostanze siano già state esaminate in un precedente giudicato e l’amministrazione non evidenzi elementi nuovi né una concreta interferenza tra gli abusi e l’impianto progettato.
  • Il parere paesaggistico negativo deve contenere una motivazione specifica, riferita allo stato effettivo dei luoghi, ai concreti elementi paesaggistici tutelati e all’impatto dell’intervento su tali elementi. Espressioni generiche e stereotipate, astrattamente riferibili a qualsiasi sito, non soddisfano l’obbligo di motivazione e rivelano un difetto di istruttoria.
  • L’obbligo di garantire una localizzazione o soluzione alternativa previsto per le reti di comunicazione elettronica grava, nei limiti stabiliti dalla legge, sui poteri urbanistici conformativi e pianificatori di Regioni ed enti locali e non impone alla Soprintendenza, nell’esercizio della funzione consultiva paesaggistica, di individuare essa stessa un sito alternativo; l’operatore può proporre soluzioni alternative alle autorità competenti.
  • L’illegittimità dei pareri negativi presupposti determina l’invalidità derivata della determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi quando quest’ultima si fondi sulle posizioni espresse nei pareri viziati.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaConferenza di serviziMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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