Ordinanza n. 38/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento dd. 23.05.2025 a firma del Presidente della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 20 della l.p. 17/2017, con il quale è stato negato il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale per il progetto di funicolare tra il centro del paese di S. Cristina Val Gardena e la frazione di Monte Pana, approvato con deliberazione della Giunta Comunale di S. Cristina Val Gardena n. 390 del 23.12.2020 e valutato positivamente in sede di valutazione d’impatto ambientale (Via) con deliberazione della Giunta Provinciale n. 253 del 16.04.2024; per l’annullamento in via derivata: della predetta deliberazione della Giunta provinciale n. 253 del 16.04.2024, pubblicata il 13.05.2024, limitatamente alla terza condizione imposta, secondo la quale il provvedimento autorizzatorio unico provinciale non può essere rilasciato, se non viene garantito lo smantellamento dell’attuale seggiovia gestita dall’Alpenpana s.r.l., nonché del parere del Comitato ambientale n. 2/2023 del 03.04.2023, sempre limitatamente alla predetta terza condizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del provvedimento autorizzatorio unico provinciale per il progetto di funicolare tra il centro di Santa Cristina Val Gardena e Monte Pana, nonché, in via derivata, la terza condizione della valutazione di impatto ambientale che subordinava il rilascio allo smantellamento dell’attuale seggiovia
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato il diniego del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, determinato dal mancato soddisfacimento della terza condizione contenuta nella deliberazione della Giunta provinciale n. 253 del 16 aprile 2024, recante esito positivo della VIA. La condizione prevedeva che il provvedimento autorizzatorio non potesse essere rilasciato senza la garanzia dello smantellamento dell’attuale seggiovia gestita da altra impresa. Il ricorso è stato esteso, in via derivata, alla stessa terza condizione e al parere del Comitato ambientale, limitatamente a tale prescrizione. La legittimità della condizione è già oggetto di un distinto giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, avente a oggetto la riforma della sentenza con cui il TRGA aveva escluso i vizi dedotti contro la prescrizione.
La decisione
Il TRGA ha sospeso necessariamente il giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., fino alla definizione dell’appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato. Il giudice ha ritenuto che la legittimità della terza condizione costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico rispetto alla decisione sul diniego, poiché il mancato adempimento di tale prescrizione ne ha determinato direttamente l’adozione. L’accertamento della questione nel giudizio di appello è stato considerato pregiudiziale necessaria e destinato ad avere efficacia di giudicato nel presente processo, al fine di evitare decisioni contrastanti. Per la prosecuzione del giudizio dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 80 c.p.a., istanza di fissazione entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto idoneo a far venir meno la causa di sospensione, ossia la sentenza d’appello.
Norme richiamate
art. 79 c.p.a.
Visto l’art. 79, co. 1, cod. proc. amm.
Consente la sospensione necessaria del processo amministrativo nei casi previsti dal codice di procedura civile; nel caso concreto è stato applicato insieme all’art. 295 c.p.c. per la pendenza di una causa pregiudiziale.
art. 295 c.p.c.
sospensione necessaria del presente giudizio
Impone la sospensione quando la decisione di una controversia dipende dalla definizione di altra causa, la cui soluzione costituisce indispensabile antecedente logico-giuridico e deve fare stato con efficacia di giudicato.
art. 80 c.p.a.
istanza di fissazione entro il termine di novanta giorni della comunicazione dell’atto idoneo a comportare il venir meno della causa della sospensione
Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso, subordinandola alla presentazione dell’istanza di fissazione entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che elimina la causa sospensiva.
art. 20 l.p. 17/2017
provvedimento autorizzatorio unico provinciale
È la base normativa provinciale della conferenza di servizi e del provvedimento autorizzatorio unico provinciale oggetto del diniego impugnato.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del giudizio amministrativo è ammissibile quando la decisione di un altro processo, pendente davanti a un giudice diverso, riguarda una questione che costituisce indispensabile antecedente logico-giuridico della controversia e il cui accertamento è destinato a fare stato con efficacia di giudicato nel giudizio sospeso.
- Quando il diniego di un provvedimento autorizzatorio è motivato esclusivamente dal mancato soddisfacimento di una prescrizione contenuta in un precedente atto amministrativo, la legittimità di tale prescrizione può assumere carattere di pregiudizialità necessaria rispetto all’impugnazione del diniego.
- La sospensione necessaria è funzionale a evitare il contrasto tra giudicati quando l’atto oggetto del giudizio pregiudiziale costituisce un elemento costitutivo della situazione giuridica sostanziale dedotta nel giudizio successivo.
- Dopo il venir meno della causa di sospensione, la prosecuzione del processo amministrativo richiede la presentazione dell’istanza di fissazione entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto rilevante, ai sensi dell’art. 80 c.p.a.
Come è indicizzato
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