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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41089/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino pakistano ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Trieste che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel ricorso ha dedotto tre censure: (1) violazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 e dell'art. 8 d.lgs. 25/2008, sostenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente approfondito la situazione della regione di provenienza e si fosse basato su fonti non aggiornate; (2) violazione degli artt. 3, 5 e 7 d.lgs. 251/2007, lamentando che il Tribunale avesse escluso la credibilità del suo racconto senza adempiere al dovere di cooperazione istruttoria e senza valutare i documenti prodotti; (3) violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che non fosse stata valutata la sua vulnerabilità né svolto il giudizio comparativo tra integrazione in Italia e situazione nel Paese d'origine.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla protezione sussidiaria perché il Tribunale aveva fondato la decisione su fonti internazionali aggiornate e aveva escluso, con accertamento non censurabile, la presenza nella regione di provenienza di una violenza indiscriminata tale da integrare l'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che l'inattendibilità del racconto del richiedente, già motivatamente accertata dal giudice di merito, escludeva il dovere di cooperazione istruttoria; inoltre la doglianza sui documenti era priva di specificità. Il terzo motivo è stato reputato parimenti inammissibile, perché la protezione umanitaria presuppone una vulnerabilità personale autonoma e non può essere fondata, da sola, sull'integrazione in Italia, specie quando la vicenda personale sia stata ritenuta non credibile e non siano stati allegati ulteriori specifici elementi di vulnerabilità. Il Ministero si era costituito in modo irrituale solo per la discussione orale, sicché non è stata regolata la liquidazione delle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    La tutela sussidiaria richiede una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno; un mero stato di insicurezza non basta.

  • art. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    Il dovere di cooperazione istruttoria opera solo se il richiedente abbia fornito un racconto attendibile e affidabile; non è imposto quando la narrazione sia stata ritenuta inattendibile.

  • artt. 3, 5 e 7 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    La verifica di credibilità della vicenda personale e dei relativi elementi probatori è presupposto per l'esame delle domande di protezione; l'inattendibilità del racconto può legittimare il rigetto senza ulteriori approfondimenti.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La protezione umanitaria richiede una condizione di vulnerabilità personale autonoma e non può essere riconosciuta sulla sola base dell'integrazione sociale/lavorativa in Italia.

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    La sentenza richiama la questione della validità della procura ad litem e la relativa evoluzione giurisprudenziale, ma senza deciderla perché assorbita dalla manifesta infondatezza/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 non è sufficiente un quadro generico di insicurezza o di terrorismo diffuso: occorre che il territorio sia interessato da violenza indiscriminata connessa a conflitto armato interno, tale da esporre il civile, per la sola presenza nell'area, a un rischio grave per la vita o l'incolumità.
  • Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice non opera in modo automatico: esso presuppone che il richiedente abbia fornito un narrato quanto meno credibile; se il racconto è generico, lacunoso o contraddittorio e privo di riscontri esterni, il giudice può arrestarsi al giudizio di inattendibilità.
  • La censura per omesso esame di documenti è inammissibile se il ricorrente non ne indica specificamente il contenuto e i passaggi rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo meramente generico alla loro esistenza.
  • La protezione umanitaria richiede una vulnerabilità personale concreta e attuale, da valutare autonomamente; il solo radicamento in Italia non integra, di per sé, i seri motivi umanitari se manca una specifica compromissione dei diritti fondamentali nel Paese di origine.
  • Quando la vicenda personale allegata dal richiedente è stata ritenuta non credibile, non è necessario procedere a un autonomo approfondimento istruttorio sulla vulnerabilità, salvo che siano dedotti fatti ulteriori e distinti rispetto a quelli posti a base delle domande di protezione maggiore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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