Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04184/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che confermava l'assoluzione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) resa in primo grado. Il ricorrente deduceva tre motivi: 1) nullità per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521, 522 c.p.p.), sostenendo che la sentenza avrebbe ritenuto un fatto diverso rispetto all'editto di accusa (si sarebbe punita la cosiddetta "comunicazione negativa" anziché la semplice rivelazione di precedenti condanne); 2) vizio di travisamento della prova rispetto alla trascrizione della conversazione intercettata del 28/06/2018 e impossibilità materiale della "comunicazione negativa" in quanto il Ferrante non avrebbe potuto consultare direttamente lo SDI; 3) insufficiente motivazione circa il requisito del pericolo concreto richiesto dall'art. 326 c.p., ossia mancanza di prova di un danno concreto o di pericolo effettivo per l'amministrazione derivante dalla divulgazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i tre motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo di nullità strutturale: le doglianze attengono alla correlazione dell'imputazione e non integrano nullità sanabile solo per sentenze di condanna, inoltre il ricorrente era stato messo concretamente in condizione di difendersi sull'aspetto della "comunicazione negativa" nel corso dell'iter (anche in primo grado e in appello). Sul secondo motivo la Corte ha escluso il travisamento della prova: la ricostruzione del contenuto della conversazione operata dai giudici di merito è plausibile e fondatasi su elementi istruttori (fascicoli presi in carico dall'imputato), e la Corte di legittimità non può sostituirsi a un apprezzamento alternativo del merito. Sul terzo motivo la Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la rivelazione di notizie coperte da segreto di ufficio (anche la comunicazione della mancanza di iscrizioni nello SDI) integra il reato di cui all'art. 326 c.p.: si tratta di reato a tutela del buon andamento dell'amministrazione, per il quale la legge stessa può considerare il pericolo come insito nella violazione del segreto, senza necessità di dimostrare un danno concreto. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 (pena di rifusione come da decisione).

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'assoluzione per particolare tenuità del fatto; la Corte conferma che la sentenza di assoluzione per tale motivo è impugnabile dall'imputato ma non si equipara automaticamente a sentenza di condanna ai fini di nullità per mutamento del fatto.

  • art. 326 cod. pen.

    Delitto di rivelazione di segreti d'ufficio: la Corte richiama la giurisprudenza che lo qualifica come reato di pericolo concreto e afferma che la rivelazione di notizie desumibili da registri riservati (inclusa la 'non presenza di iscrizioni' nello SDI) integra il reato senza dover provare un pregiudizio concreto alle indagini o all'amministrazione.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità della sentenza per fatti nuovi/reato concorrente: la Corte sottolinea che la disciplina circa la nullità per mancata correlazione tra accusa e sentenza è tipicamente riferita alla sentenza di condanna e non può essere invocata come tale dall'imputato che impugna una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norme sul contenuto dell'imputazione e garanzie di difesa; la Corte richiama il principio che la violazione del principio di correlazione può sussistere solo se vi è stata una trasformazione radicale della fattispecie tale da pregiudicare la difesa, non per un semplice ampliamento che l'imputato abbia potuto affrontare nel processo.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Ragione dell'impugnazione in Cassazione: norma che indica i motivi di ricorso; la Corte valuta l'ammissibilità e la fondatezza del motivo invocato ai sensi di tale disposizione.

  • art. 110-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che regola la comunicazione all'interessato delle iscrizioni: la Corte osserva che l'addetto può rispondere solo con formule previste dalla legge e che ciò giustifica la protezione di tali informazioni tramite il segreto amministrativo.

  • art. 3, comma 1, lett. f), D.P.R. n. 313/2002

    Riferimento sulla iscrizione delle sentenze nel casellario giudiziale: la Corte rileva che anche le sentenze di assoluzione per particolare tenuità sono iscritte, ma ciò non le trasforma in sentenze di condanna ai fini delle nullità indicate.

  • Giurisprudenza (Sez. U. n. 4694/2011, Casani; Sez. 5 n. 8911/2011; Sez. 5 n. 24583/2011 e altra giurisprudenza citata)

    La Corte richiama e applica precedenti che affermano: la rivelazione di informazioni desumibili da registri riservati (compresa la notizia della mancanza di iscrizioni) integra il reato di rivelazione di segreti d'ufficio; il reato è di pericolo concreto e non richiede prova di un danno effettivo alle indagini.

Massime di principio

  • La contestazione della nullità per violazione del principio di correlazione (accusa vs sentenza) è di regola riferita alle sentenze di condanna; per le sentenze di proscioglimento (anche per particolare tenuità) l'eccezione è più limitata e non trova facile applicazione salvo radicale mutamento del fatto che abbia pregiudicato concretamente la difesa.
  • La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova: il vizio di travisamento richiede una macroscopica discrepanza tra il materiale probatorio presente nel processo e la rappresentazione fattane dai giudici, evidenziabile in termini inequivocabili.
  • La rivelazione di informazioni tratte da registri o banche dati di polizia (SDI) è generalmente tutelata come segreto di ufficio; anche la comunicazione della 'assenza di iscrizioni' può integrare il reato ex art. 326 c.p., in quanto la norma e la giurisprudenza considerano il pericolo come insito nella violazione del divieto di comunicazione.
  • Quando la legge impone il segreto su determinate informazioni, non è necessario provare un danno concreto alle indagini o all'amministrazione per configurare il reato: la fonte normativa può già valutare la rilevanza del pericolo.
  • In un ricorso per cassazione è essenziale formulare motivi specifici e circostanziati: la mera ripetizione di censure già esaminate e ritenute infondate in sede di merito è inammissibile per genericità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.