Cassazione Civile, Ordinanza n. 30899/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, ha modificato il classamento di alcuni immobili di proprietà della società ricorrente siti in Roma, in una microzona oggetto di revisione. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e sul classamento catastale, sostenendo che l'Ufficio avesse motivato in modo generico il nuovo classamento con riferimento alla migliore qualità del contesto urbano e al rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona, senza indicare gli specifici elementi concreti relativi alla singola unità immobiliare; 2) violazione del contraddittorio e dei principi costituzionali e unionali, deducendo che l'atto fosse stato adottato senza previo confronto procedimentale; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia su eccezioni e sulla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri. Ha affermato che, nei procedimenti di revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, l'Amministrazione deve motivare l'atto in modo rigoroso su due piani: da un lato, indicando in modo chiaro i presupposti di fatto della c.d. riclassificazione di massa della microzona, con dati, fonti, metodi e criteri usati per calcolare il rapporto tra valore medio di mercato e valore catastale; dall'altro, esplicitando le ragioni del nuovo classamento della singola unità immobiliare, con riferimento ai fattori posizionale ed edilizio rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 138 del 1998. Nel caso concreto l'avviso non conteneva tali indicazioni, né sulle fonti e sui criteri di elaborazione dei dati di microzona, né sugli elementi specifici incidenti sul singolo immobile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; decidendo nel merito, la Corte ha accolto l'originario ricorso della contribuente. Le spese dell'intero procedimento sono state compensate per la recente evoluzione giurisprudenziale in materia.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
"La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali..."
consente la revisione del classamento solo al ricorrere di uno scostamento significativo tra il rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona e quello dell'insieme delle microzone comunali; l'atto deve poi essere supportato da motivazione rigorosa
art. 7 L. n. 212 del 2000
"i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione"
impone una motivazione chiara e completa dell'avviso, tale da consentire la difesa del contribuente e da delimitare le ragioni spendibili dall'Ufficio in giudizio
art. 3 L. n. 241 del 1990
richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo
art. 9 d.P.R. n. 138 del 1998
richiamato per i criteri di classamento e per il raccordo con i fattori previsti dall'art. 8 del medesimo regolamento
art. 8 d.P.R. n. 138 del 1998
individua i criteri di classamento, distinguendo tra fattore posizionale e fattore edilizio, entrambi rilevanti nella seconda fase della revisione della singola unità immobiliare
art. 61 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamato per la nozione di classamento come collocazione dell'unità in categoria e classe
art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio e sulla tutela dell'affidamento
artt. 24 e 97 Cost.
richiamati dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e ai principi di buon andamento imparzialità
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto a una buona amministrazione e al contraddittorio
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come vizio dedotto per nullità della sentenza per error in procedendo
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nella revisione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'avviso deve dare conto sia dei presupposti della revisione di microzona sia dei criteri concretamente applicati alla singola unità immobiliare.
- Non è sufficiente un richiamo generico allo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona: l'Amministrazione deve indicare fonti, dati, metodi di calcolo, tempi e criteri di elaborazione utilizzati per accertare lo scostamento significativo.
- Poiché la revisione ex comma 335 ha natura perequativa e massiva, l'atto individuale deve comunque esplicitare quali caratteristiche del singolo immobile, in rapporto ai fattori posizionale ed edilizio, giustifichino il nuovo classamento.
- L'Ufficio non può integrare in giudizio la motivazione dell'avviso facendo riferimento a ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle poste a base dell'atto impugnato.
- Se la controversia è definita con accoglimento del ricorso originario in cassazione, la Corte può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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