Cassazione Penale, Sentenza n. 39101/2022 del 17/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare (art. 303, comma 4, c.p.p.), sostenendo di essere detenuto ininterrottamente dal 30/01/2018 e di essere stato condannato in appello a 6 anni e 8 mesi, per cui il termine massimo di 4 anni sarebbe già decorso. La difesa ha contestato il computo dei termini, deducendo: (i) che la proroga del termine per la redazione della sentenza d'appello (ulteriore periodo di 90 giorni) era stata disposta inaudita altera parte e senza il necessario contraddittorio previsto dall'art. 305 c.p.p.; (ii) che la sospensione dei termini di custodia cautelare durante il procedimento d'appello non poteva essere estesa all'intero intervallo tra la prima e l'ultima udienza ma doveva limitarsi ai soli giorni di udienza, e che la sospensione non operava automaticamente ma richiedeva un provvedimento espresso
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittima la proroga disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., la quale non richiede la preventiva attivazione del contraddittorio e si limita ad un obbligo di comunicazione al CSM; di conseguenza l'omessa comunicazione non inficia la validità della successiva ordinanza del giudice del processo che sospende i termini ai sensi dell'art. 304 c.p.p. La Corte ha inoltre confermato che la sospensione prevista dall'art. 304, comma 2, c.p.p. riguarda non solo i giorni di udienza e di deliberazione, ma anche gli intervalli tra le udienze (i cosiddetti "tempi morti"), purché non eccedenti il limite della ragionevolezza, e che la difesa non ha dimostrato rinvii immotivati. La seconda censura è stata dichiarata inammissibile per essere nuova e non proposta al giudice del riesame. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 303, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina il termine massimo di durata della custodia cautelare: il ricorrente sosteneva che il limite era superato, ma la Corte ha ricordato che al computo si sottraggono i periodi di sospensione previsti dalle norme procedurali
art. 304, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Prevede la sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario alla redazione della sentenza e per lo svolgimento del giudizio d'appello; la Corte ha interpretato che la sospensione comprende anche gli intervalli tra le udienze ("tempi morti") entro limiti di ragionevolezza
art. 154, comma 4-bis, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Autorizza il Presidente del Tribunale o della Corte a prorogare fino a 90 giorni il termine per il deposito della motivazione senza previa audizione delle parti; il provvedimento richiede solo comunicazione al CSM e non viola il contraddittorio
art. 305, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa come base del diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non si applichi alla proroga presidenziale prevista dall'art. 154 disp. att., per la quale il contraddittorio non è previsto
art. 616, cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma richiamata per adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; prevedibile riferimento alle formalità di comunicazione e registrazione del provvedimento
Massime di principio
- La proroga presidenziale del termine per la motivazione (art. 154 disp. att.) può essere disposta senza audizione delle parti e senza pregiudicare il diritto al contraddittorio; la relativa sospensione dei termini è efficiente se recepita con provvedimento del giudice del processo
- La sospensione dei termini di custodia cautelare durante il processo d'appello (art. 304) comprende non solo i giorni di udienza e di deliberazione ma anche gli intervalli tra le udienze ("tempi morti"), purché i rinvii non siano immotivati e non superino limiti di ragionevolezza
- Per contestare in Cassazione vizi procedurali relativi al calcolo dei termini o all'operatività della sospensione è necessario dedurre e proporre tali censure già davanti al giudice del riesame; questioni sollevate per la prima volta in Cassazione risultano inammissibili
- Nel calcolo del termine massimo di custodia cautelare (art. 303) vanno sottratti i periodi in cui la misura è sospesa per le ragioni previste dalla legge; chi contesta il computo deve fornire elementi concreti che dimostrino rinvii irragionevoli o l'assenza di provvedimenti che legittimino la sospensione
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non sussistano elementi per ritenere l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso
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