Sentenza n. 2837/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi - sez. Lavoro - n. 238 pubblicata il 14/09/2023, resa dal Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi nel giudizio R.G. n. 274/2023 e notificata il 22/09/2023, anche con nomina di un Commissario ad acta ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza, al momento della proposizione del ricorso, a una sentenza del giudice ordinario del lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza, anche con richiesta di nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Lodi, sezione lavoro, pubblicata il 14 settembre 2023 e notificata il 22 settembre 2023. Nel corso del giudizio, con memoria del 29 aprile 2026, ha dichiarato che il Ministero aveva integralmente ottemperato alla sentenza nelle more processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'integrale soddisfazione dell'interesse della ricorrente. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico dell'amministrazione resistente, rilevando che al momento della proposizione del ricorso l'inadempimento non era controverso e che, dunque, il successivo adempimento non eliminava la ragione della domanda processuale. Le spese sono state liquidate in 500 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, comprensivo della possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto, l'avvenuta integrale esecuzione nelle more ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del provvedimento giudiziale da parte dell'amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse del ricorrente.
- Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico se l'inadempimento esisteva al momento della proposizione del ricorso.
- La liquidazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può tenere conto del valore estremamente contenuto della controversia e del carattere minimo e stereotipato delle attività difensive richieste.
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