Sentenza del 16/04/2015 n. 1543 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Dispositivo della sentenza - Effetto dichiarativo-informativo - Decorrenza termini per impugnazione - Data deposito sentenza in segreteria - Mancata notifica del dispositivo sentenza - Irrilevanza per computo termini per impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sosteneva che l’appello dovesse considerarsi tempestivo perché non aveva ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza della Commissione tributaria provinciale. Riteneva, quindi, che il termine per impugnare non fosse ancora decorso. La questione riguardava il valore della comunicazione del dispositivo e l’individuazione del momento iniziale del termine per proporre appello.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello perché proposto oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. È stato chiarito che la comunicazione del dispositivo ha natura meramente dichiarativa e informativa e che dalla sua mancata ricezione non deriva alcuna sospensione o differimento del termine per impugnare. Il termine decorre dalla data di pubblicazione o deposito della sentenza presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.
Norme richiamate
Disciplina del processo tributario sui termini per l’impugnazione
Il termine per proporre appello decorre dalla pubblicazione o dal deposito della sentenza, salvo i diversi effetti derivanti dalla notificazione della sentenza quando prevista. La comunicazione del dispositivo non costituisce il momento da cui decorre autonomamente il termine.
Termine semestrale per l’impugnazione in assenza di notificazione della sentenza
Quando la sentenza non viene notificata, l’impugnazione deve essere proposta entro sei mesi dalla sua pubblicazione o deposito. La mancata comunicazione del dispositivo non impedisce il decorso di tale termine.
Massime di principio
- Nel processo tributario, occorre distinguere tra deposito o pubblicazione della sentenza e comunicazione del dispositivo: solo il primo costituisce, in assenza di notificazione, il riferimento per il decorso del termine semestrale di impugnazione.
- La mancata ricezione della comunicazione del dispositivo non giustifica, di regola, la rimessione in termini né rende tempestivo un appello proposto oltre il termine decorrente dal deposito della sentenza.
- Per evitare decadenze, la parte interessata deve verificare autonomamente la data di deposito o pubblicazione della sentenza e calcolare da tale data il termine per l’impugnazione.
- La comunicazione del dispositivo ha funzione informativa e non sostituisce gli adempimenti processuali rilevanti per la decorrenza dei termini di impugnazione.
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