Sentenza n. 5809/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, che aveva rigettato l’appello principale, accolto parzialmente l’appello incidentale e confermato l’esclusione dell’aggiudicatario dalla gara per sottostima dei costi della manodopera e omessa indicazione separata dei costi relativi a tre manutentori subappaltati
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errori di fatto derivanti da un’inesatta percezione dei documenti processuali. Con il primo motivo ha sostenuto che la sentenza revocanda avesse utilizzato, per il calcolo del costo della manodopera, il monte ore settimanale contrattuale di 7.228 ore anziché il monte ore effettivo o mediamente lavorato di 5.468,10 ore, così determinando un costo superiore a quello indicato in offerta e ritenendo erroneamente l’offerta sottostimata. Con il secondo motivo ha dedotto che il giudice avesse omesso di considerare un documento dal quale risultava la quantificazione dei costi dei tre manutentori impiegati in subappalto, quantificazione che, secondo il ricorrente, avrebbe dimostrato l’assolvimento dell’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera. Il ricorrente ha inoltre riproposto, in sede rescissoria, i motivi di appello già respinti. Le resistenti hanno chiesto l’inammissibilità o il rigetto della revocazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio consiste in una mera svista o in un travisamento percettivo delle risultanze processuali, relativo all’esistenza o al significato letterale di un atto, e non coincide con l’erronea interpretazione o valutazione del materiale probatorio e delle questioni controverse. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché contestava il ragionamento giuridico e valutativo con cui la sentenza revocanda aveva qualificato le ore indicate nell’offerta come monte ore contrattuale, anziché monte ore meramente teorico o mediamente lavorato, e aveva conseguentemente determinato il costo della manodopera. Si trattava quindi di un errore di giudizio, non di una svista percettiva. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile: la sentenza revocanda aveva espressamente esaminato la questione dei costi dei tre manutentori e aveva ritenuto che la loro indicazione generica nella voce “spese generali”, anche se quantificata nelle giustificazioni dell’anomalia, non soddisfacesse l’obbligo di indicazione specifica e autonoma dei costi della manodopera in offerta. La censura mirava dunque a rimettere in discussione la valutazione compiuta dal giudice e avrebbe trasformato la revocazione in un ulteriore grado di giudizio. Non è stato pertanto possibile esaminare le censure riproposte in fase rescissoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro per ciascuna controparte costituita.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione contro le sentenze del giudice amministrativo è ammessa nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c.; il vizio dedotto deve essere effettivamente riconducibile a un errore revocatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio consiste in una mera svista o in un travisamento percettivo delle risultanze processuali e non nell’erronea valutazione o interpretazione delle prove e delle questioni controverse.
art. 104, comma 2, c.p.a.
La sentenza revocanda aveva ritenuto inammissibile una nuova prova prodotta per la prima volta in appello in assenza di sopravvenienze oggettive.
art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016
I costi della manodopera devono essere indicati specificamente nell’offerta; la loro quantificazione soltanto nelle giustificazioni dell’anomalia e la loro allocazione generica nelle spese generali non sono sufficienti quando si tratta di prestazioni stabili e continuative.
art. 97, comma 5, lettera d), d.lgs. n. 50/2016
La verifica di anomalia deve considerare il rispetto dei costi della manodopera e del trattamento salariale minimo.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione consiste in una svista percettiva del giudice sull’esistenza o sul significato letterale di un atto processuale e deve tradursi in una falsa rappresentazione della realtà processuale; non ricorre quando la censura investe l’interpretazione, il confronto o la valutazione critica delle prove e degli atti.
- Non è ammissibile utilizzare la revocazione per contestare il percorso argomentativo seguito nella qualificazione dei dati contenuti nell’offerta o nelle giustificazioni dell’anomalia, poiché tale contestazione configura un errore di giudizio e trasformerebbe il giudizio revocatorio in un ulteriore grado di merito.
- Quando la lex specialis non stabilisce un monte ore minimo inderogabile, le ore indicate dal concorrente nell’offerta possono costituire il monte ore contrattuale, ossia le ore alle quali l’offerente si obbliga per l’esecuzione del servizio; il costo della manodopera deve essere giustificato in relazione a tale monte ore, non alle sole ore mediamente o effettivamente lavorate.
- I costi della manodopera relativi a lavoratori impiegati stabilmente e continuativamente, anche se in subappalto, devono essere indicati specificamente e separatamente nell’offerta; la loro successiva quantificazione nelle giustificazioni dell’anomalia o la loro inclusione generica nelle spese generali non sostituisce l’adempimento dell’obbligo di indicazione.
- La revocazione non consente di introdurre nuovamente, nella fase rescissoria, censure già esaminate e respinte quando il motivo revocatorio è inammissibile.
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