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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19820/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Genova ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Savona nei confronti di un imputato per detenzione di sostanze stupefacenti, con contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Secondo la ricostruzione recepita nei gradi di merito, l'imputato sarebbe stato trovato presso l'abitazione di una donna, con disponibilità di hashish e cocaina, materiale per il peso, il taglio e lo spaccio, cinque telefoni cellulari, agende e appunti manoscritti; al momento dell'intervento degli operanti, si sarebbe inoltre disfatto di un bilancino di precisione gettandolo dalla finestra e della droga gettandola nel water e azionando lo scarico, mentre la donna tratteneva gli agenti oltre la porta. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto il concorso dell'imputato nel reato sulla base della sua sola presenza in casa e di condotte solo supposte, sostenendo che la sua condotta avrebbe potuto semmai integrare una connivenza non punibile; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata; 3) eccessività della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica, coerente e adeguata rispetto alle emergenze processuali; ha inoltre valorizzato la disponibilità in capo all'imputato di strumenti e materiali compatibili con l'attività di spaccio. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché la Corte territoriale aveva correttamente fondato la recidiva sul dato delle pregresse condanne in materia di stupefacenti, due delle quali irrevocabili nel quinquennio precedente. Il terzo motivo, relativo alla pena, è stato respinto rilevandosi che il trattamento sanzionatorio era stato già contenuto sotto la misura intermedia, anche per effetto delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    fattispecie di detenzione di stupefacenti ai fini penalmente rilevanti, oggetto della conferma di condanna nei gradi di merito

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di ricorso inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato indirettamente quale criterio di valutazione delle prove e della motivazione, nel senso che non è consentita in cassazione una nuova lettura del compendio probatorio se la decisione di merito è logicamente argomentata

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e la sostituzione della ricostruzione operata dal giudice di merito con una diversa e più favorevole al ricorrente, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e non contraddittoria.
  • In materia di stupefacenti, la distinzione tra concorso punibile e mera connivenza non punibile va valutata alla luce delle concrete condotte accertate; la mera presenza sul luogo del fatto non basta in sé, ma la disponibilità di strumenti, sostanze e ulteriori elementi sintomatici può sorreggere il giudizio di partecipazione.
  • La recidiva può essere legittimamente confermata quando risulti da precedenti condanne per reati della stessa natura, specie se irrevocabili in un arco temporale prossimo al nuovo fatto, quale indice di maggiore pericolosità e colpevolezza.
  • La censura sulla misura della pena è infondata quando il giudice di merito abbia già effettuato un apprezzamento del trattamento sanzionatorio, con motivazione non manifesta­mente illogica, e la pena si collochi comunque entro limiti non sproporzionati rispetto al quadro fattuale e alle circostanze considerate.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

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