Sentenza n. 5108/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l'ottemperanza del giudicato civile e liquidato le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna limitatamente alla quantificazione delle spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza, ritenendola inadeguata. Il giudicato civile posto in esecuzione aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica per il docente, per complessivi euro 3.000,00. Il Ministero si è costituito resistendo all'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione in materia di liquidazione delle spese. Ha quindi parzialmente riformato la sentenza impugnata, liquidando le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del grado di appello sono state compensate, sia perché l'appello è stato accolto soltanto in parte, sia in considerazione delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per il docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile posto in esecuzione, ma non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione d'appello.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché siano concisamente esposti i motivi della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o sul richiamo a un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, il giudice può parzialmente riformare la sentenza impugnata rideterminando direttamente l'importo dovuto alla parte vittoriosa.
- Quando l'appello è accolto soltanto in parte e sussistono incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese, il giudice può compensare integralmente le spese del grado d'appello, pur ponendo a carico dell'amministrazione soccombente le spese del primo grado nella misura rideterminata.
- La condanna alle spese può essere disposta con distrazione in favore del difensore che abbia dichiarato di essere antistatario.
- Il giudice amministrativo può motivare mediante richiamo a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., quando il rinvio consenta di individuare il fondamento in fatto e in diritto della decisione.
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