Sentenza n. 970/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 105/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 23.1.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 105/2025 relativa al pagamento del bonus "carta del docente"
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Bologna n. 105/2025, divenuta irrevocabile, con la quale era stata riconosciuta la loro pretesa al pagamento del bonus "carta del docente" per gli anni indicati nel ricorso. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha provveduto al pagamento in data 23 febbraio 2026. I ricorrenti hanno quindi rappresentato l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Sono state liquidate in complessivi 1.000 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore del difensore, ed è stata disposta la restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È applicato per dichiarare cessata la materia del contendere quando la sopravvenienza determina la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della somma dovuta intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, quando realizza pienamente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza: queste possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto del fatto che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
- Quando l'amministrazione adempie integralmente alla sentenza dopo l'avvio del giudizio di ottemperanza, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere e porre comunque a carico dell'amministrazione le spese processuali, inclusa la restituzione del contributo unificato ove versato.
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