Cassazione Penale, Sentenza n. 24120/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per la violazione del divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittenti (telefoni cellulari) imposto con avviso orale del Questore; il ricorrente deduceva difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) in misura prevalente sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui consentiva al Questore di vietare possesso e uso dei telefoni cellulari mediante avviso orale amministrativo. Per tale motivo la condotta contestata non è più prevista dalla legge come reato quando il divieto deriva da un mero avviso orale del Questore; la Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, lett. I), c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 3, comma 4
"con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni (...)"
La Corte Costituzionale ha dichiarato la parte costituzionalmente illegittima nella parte in cui consentiva al Questore di vietare possesso/uso di telefoni cellulari con provvedimento amministrativo (avviso orale); il divieto può essere legittimamente disposto solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria, nel rispetto della riserva di legge e delle garanzie giurisdizionali.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 2
Norma richiamata come titolo di reato nella sentenza d'appello (violazione del divieto imposto con avviso orale). In applicazione della pronuncia costituzionale, la violazione del divieto relativo ai telefoni imposti con mero avviso orale non integra più il reato previsto da questo articolo.
art. 15 Cost.
Tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni: restrizioni che incidono su questo diritto richiedono legge e garanzie giurisdizionali; l'intervento amministrativo privo di vaglio giudiziario è stato ritenuto incompatibile con questa tutela.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche invocata dal ricorrente per il mancato riconoscimento in sede di merito; resa irrilevante ai fini della conservazione della condanna in presenza della declaratoria di illiceità costituzionale del divieto applicato.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma citata a titolo di contesto (arresto in flagranza per reato di stupefacenti) nel quale emersero i fatti; non centrale rispetto alla questione di illegittimità costituzionale del divieto amministrativo.
Corte Cost., sentenza n. 2 del 2023
"nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo"
Pronuncia chiave che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 per violazione dell'art. 15 Cost.; afferma che il divieto di possesso/uso di telefoni può essere disposto solo dall'autorità giudiziaria con le garanzie previste.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2023, la violazione di un divieto di possesso/uso di telefoni imposti tramite mero avviso orale del Questore non costituisce più reato; le condanne fondate su tale violazione sono annullabili per non essere più previste dalla legge.
- Per essere legittimo, un divieto che incida sulla libertà di comunicazione (art. 15 Cost.) deve avere base normativa precisa e coinvolgere il vaglio e il provvedimento dell'autorità giudiziaria, con motivazione e garanzie procedurali; misure disposte dall'autorità amministrativa in via autonoma sono vulnerabili a censura costituzionale.
- Nei procedimenti simili occorre verificare la natura del provvedimento che ha imposto il divieto: se fosse intervenuto un provvedimento giudiziario motivato, il divieto può essere valido e la condotta sanzionabile; se invece si tratta di un avviso orale/amministrativo, la fattispecie penale non regge.
- In presenza di pronunce di illegittimità costituzionale che incidono sulla tipicità della condotta, il giudice penale deve applicare l'annullamento senza rinvio quando il fatto 'non è previsto dalla legge come reato' (art. 620, lett. I, c.p.p.).
- Chi è coinvolto in casi analoghi dovrebbe valutare l'opportunità di chiedere revisione/annullamento delle condanne o la remissione in termini, nonché verificare eventuali effetti sul calcolo delle recidive o su altri profili sanzionatori dipendenti dalla qualificazione del divieto.
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