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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23301/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un promotore finanziario chiese il rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 2013 al 2017, assumendo di non essere soggetto all'imposta per difetto del requisito dell'autonoma organizzazione. Il silenzio-rifiuto dell'amministrazione fu impugnato e la controversia giunse in Cassazione dopo che la CTR aveva riformato la decisione favorevole di primo grado. Con il primo motivo il ricorrente denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997, 54 d.lgs. n. 917/1986, 2195 e 230-bis c.c., sostenendo che la sola esistenza di un'impresa familiare con la moglie non bastasse a integrare l'autonoma organizzazione, occorrendo invece verificare se il familiare svolgesse mansioni di segreteria o meramente esecutive. Con il secondo motivo dedusse violazione di legge e travisamento della prova, lamentando che la CTR avesse attribuito eccessivo rilievo all'ammontare dei compensi corrisposti alla moglie, che egli riteneva invece mera quota di partecipazione ad adiuvandum, e non indice di una struttura organizzativa rilevante ai fini IRAP, specie in presenza di beni strumentali esigui.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, in tema di IRAP, l'autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un apporto meramente esecutivo. Ha ribadito che, nel caso di impresa familiare, il giudice di merito deve valutare in concreto la natura dell'apporto del collaboratore, e che l'onere di provare l'assenza del requisito organizzativo grava sul contribuente che chieda il rimborso dell'imposta. Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato che l'attività della moglie fosse solo esecutiva; anzi, l'entità dei compensi a lei corrisposti è stata ritenuta indice coerente dell'esistenza di autonoma organizzazione. È stata inoltre dichiarata inammissibile la memoria depositata dal ricorrente perché tardiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 446/1997

    requisito dell'autonoma organizzazione

    Il presupposto impositivo IRAP richiede che il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e si avvalga non occasionalmente di lavoro altrui o di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

  • art. 3 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato tra le norme dedotte nel primo motivo, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo.

  • art. 54 d.lgs. n. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo.

  • art. 2195 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione dell'attività e dell'impresa familiare.

  • art. 230-bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la rilevanza dell'impresa familiare ai fini dell'autonoma organizzazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    termine di dieci giorni prima dell'adunanza

    La memoria depositata oltre tale termine è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata nel secondo motivo per denunciare violazione di legge e travisamento della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di IRAP, l'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia il responsabile della struttura organizzativa e utilizzi in modo non occasionale lavoro altrui oltre il livello di un collaboratore con mansioni meramente esecutive, oppure impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
  • Nel giudizio di rimborso dell'IRAP già versata, l'onere di provare l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente.
  • Nell'impresa familiare la mera presenza di un familiare collaboratore non esclude né impone automaticamente l'IRAP: il giudice deve verificare in concreto il contenuto dell'apporto e se esso integri un valore aggiunto organizzativo rispetto al solo lavoro personale del titolare.
  • L'entità dei compensi corrisposti ai collaboratori può costituire un indice del ricorso a lavoro altrui non occasionale e, se significativa, può sorreggere il giudizio di sussistenza dell'autonoma organizzazione.
  • Ai fini dell'IRAP, il valore assoluto dei compensi o dei costi non è di per sé decisivo, ma va apprezzato insieme alla natura delle prestazioni rese e al loro collegamento con l'assetto organizzativo dell'attività.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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