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Ordinanza

Ordinanza n. 120/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n°274 del 2 febbraio 2026 con il quale il Consorzio di Bonifica della Gallura ha respinto l'istanza di autorizzazione all'allaccio idrico presentata dalla società Autotrasporti Olbia, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.

Giustizia amministrativa202600386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione all’allaccio idrico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Consorzio di Bonifica della Gallura ha respinto l’istanza di autorizzazione all’allaccio idrico relativa a particelle di sua proprietà. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del Regolamento per la gestione e distribuzione della risorsa idrica, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità del presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e sviamento. In particolare, il diniego sarebbe stato fondato sulla mera esistenza di una controversia civile e penale concernente il diritto di proprietà o di disponibilità della particella, senza considerare che la ricorrente risulterebbe proprietaria delle particelle indicate e senza svolgere un’adeguata istruttoria sulle contestazioni. È stata inoltre dedotta la violazione dei principi di imparzialità e del giusto procedimento e dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di diniego. Quanto al periculum in mora, la ricorrente ha allegato che il diniego impedirebbe l’utilizzo di una risorsa primaria, con grave pregiudizio per l’attività imprenditoriale. La controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e di interesse, sostenendo che l’allaccio sarebbe funzionale a un impianto industriale gestito da un soggetto diverso e non inciderebbe sull’attività tipica di autotrasporto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Riguardo al fumus boni iuris, ha rilevato che il Consorzio, quale gestore del servizio idrico, deve garantire l’accesso al servizio quando siano dimostrati i presupposti legittimanti. Nel caso concreto, il diniego era stato fondato sul solo fatto che fosse pendente una controversia civile e penale tra la ricorrente e terzi circa il titolo di disponibilità della particella, senza una valutazione dei presupposti sostanziali per l’accesso al servizio. La pendenza della controversia non consente, di per sé, di disconoscere tali presupposti: diversamente, l’accesso a un servizio indispensabile potrebbe essere impedito da una semplice diffida o denuncia presentata da un controinteressato. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto dimostrato il pregiudizio grave e irreparabile in ragione della natura fondamentale del servizio idrico per lo svolgimento di qualsiasi attività d’impresa e della presenza di un’unità immobiliare della ricorrente nella particella interessata. Le eccezioni relative al difetto di legittimazione e di interesse non sono state ritenute sufficientemente comprovate allo stato e sono state riservate alla fase di merito. Il TAR ha sospeso gli effetti del diniego e ordinato al Consorzio di riesaminare l’istanza entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha fissato l’udienza pubblica di merito per l’11 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale base della tutela cautelare; il giudice ha ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora e ha disposto la sospensione degli effetti dell’atto con riesame dell’istanza.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di comunicazione del preavviso di diniego; il profilo non è stato definito in via conclusiva nell’ordinanza cautelare.

  • Regolamento per la gestione e distribuzione della risorsa idrica, approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 29 novembre 2023

    La ricorrente ha denunciato la violazione del regolamento; il Collegio ha ritenuto cautelarmente rilevante la necessità di verificare concretamente i presupposti per l’accesso al servizio, senza fondare il diniego sulla sola pendenza di una controversia sul titolo di disponibilità.

Massime di principio

  • Il gestore di un servizio idrico indispensabile deve valutare concretamente la sussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso al servizio e non può negarlo sulla sola base dell’esistenza di una controversia civile o penale tra l’istante e terzi sul diritto di proprietà o sul titolo di disponibilità dell’immobile.
  • La pendenza di contestazioni giudiziarie o la presentazione di diffide e denunce da parte di terzi non è, di per sé, sufficiente a escludere l’accesso a un servizio indispensabile, in assenza di una specifica istruttoria e di un accertamento amministrativo sui presupposti dell’istanza.
  • Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile può essere desunto dalla privazione di un servizio idrico fondamentale quando tale privazione incida sull’utilizzo di un’unità immobiliare e sullo svolgimento dell’attività d’impresa.
  • Quando le eccezioni relative alla legittimazione e all’interesse a ricorrere non risultino sufficientemente comprovate nella fase cautelare, il giudice può riservarne l’esame alla fase di merito, adottando nel frattempo una misura di riesame dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiTutela cautelare
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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