Cassazione Penale, Sentenza n. 29117/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47-ter ord. pen. e 16 nonies d.l. 15/01/1991, n. 8. Deduceva violazione normativa e vizio di motivazione, sostenendo che la sua collaborazione, la condotta carceraria collaborativa e le dichiarazioni di particolare rilievo per indagini di criminalità organizzata dimostravano l'assenza di pericolosità sociale e il ravvedimento, rendendo quindi matura la concessione della detenzione domiciliare. La difesa lamentava che il Tribunale aveva riconosciuto il contributo collaborativo e l'assenza di pericolosità ma aveva comunque negato il beneficio per ritenere prematuro il riconoscimento del ravvedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui, pur essendosi avviata la collaborazione e sussistendo elementi positivi (partecipazione ad attività trattamentali, contributo informativo rilevante, ammissione a permessi-premio a partire da febbraio 2021), risultano elementi che rendono insufficiente la prova di un ravvedimento ormai compiuto: precedenti e grave carriera delittuosa, sanzione disciplinare in carcere (ottobre 2019), ripetute istanze precedentemente respinte, periodo reale di sperimentazione esterna ancora limitato e persistenza di un procedimento penale pendente per omicidio con condanna non definitiva. Per tali ragioni il Tribunale ha legittimamente ritenuto necessario un ulteriore periodo di sperimentazione esterna e ha negato la detenzione domiciliare. Conseguentemente la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47-ter, I. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Richiama il principio secondo cui la concessione di misure alternative alla detenzione richiede la verifica del processo di revisione critica del passato delinquenziale, dell'emenda e della concreta praticabilità del beneficio; il giudice deve valutare soprattutto il comportamento e la situazione post-fatto per giudicare la possibilità di reinserimento
art. 16 nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito)
Per i collaboratori di giustizia il requisito del ravvedimento non è presunto dalla sola collaborazione o dalla mancanza di collegamenti persistenti con l'organizzazione criminale; occorrono ulteriori e specifici elementi che dimostrino, anche in termini di ragionevole probabilità, l'effettiva esistenza del ravvedimento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso, applicata dalla Corte a carico del ricorrente
Massime di principio
- Per ottenere misure alternative (inclusa la detenzione domiciliare) il giudice valuta non solo la collaborazione o l'assenza di collegamenti con la criminalità, ma soprattutto il percorso concreto di emenda e risocializzazione post-condanna
- Nel caso dei collaboratori di giustizia l'elemento del ravvedimento deve essere provato con specifici elementi positivi oltre alla mera collaborazione; la collaborazione rileva ma non sostituisce la prova del ravvedimento
- Il comportamento carcerario (anche sanzioni disciplinari), la partecipazione a programmi trattamentali, la fruizione e la regolarità dei permessi esterni e l'assenza di vicende criminose nuove sono fattori decisivi nella valutazione prognostica
- La gravità e la caratura dei reati commessi e l'esistenza di procedimenti pendenti per fatti gravi possono legittimamente richiedere una gradualità nell'accesso ai benefici e un periodo di sperimentazione esterna più lungo
- Il rigetto di una richiesta di beneficio non è automaticamente illegittimo se il giudice ha motivato l'esigenza di ulteriori elementi oggettivi; il ricorrente può riproporre la richiesta dopo un congruo periodo di verifica esterna e comportamenti positivi continuativi
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