Sentenza n. 4348/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, Legge 07 agosto 1990, n. 241, formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, Legge 07 agosto 1990, n. 241, in relazione alle istanze notificate il 15 aprile 2026 ed in data 11 maggio 2026, l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad accedere, mediante visione ed estrazione ai documenti e la condanna dell’amministrazione intimata all’esibizione degli stessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sulle istanze di accesso documentale del 15 aprile e dell’11 maggio 2026, relative alla gestione e alle spese degli alloggi assegnati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli assegnatari di alloggi popolari negli edifici di via Francesco Cilea nn. 118 e 120, gestiti da Metropolitana Milanese S.p.A. per conto del Comune di Milano, hanno impugnato il silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di accesso presentate il 15 aprile e l’11 maggio 2026. Hanno chiesto contratti con i fornitori, fatture, libretti metrologici dei contatori e misuratori e documentazione relativa a lavori, manutenzioni e delibere, per numerose voci di spesa e per il periodo 2016-2025. Hanno dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e affermato di voler verificare la congruità delle spese pagate o in corso di pagamento, esercitare il contraddittorio e valutare un’azione di ripetizione dell’indebito entro il termine prescrizionale decennale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’interesse all’accesso documentale debba essere concreto, attuale e diretto, e preesistente all’istanza, senza che l’accesso possa essere usato in funzione esplorativa per individuare solo successivamente eventuali ragioni di tutela. Nel caso concreto, la richiesta riguardava un’ingente quantità di documenti, quasi tutte le voci di spesa e un arco temporale esteso dal 2016 al 2025, senza indicare circostanze specifiche o anomalie che mettessero in dubbio la correttezza degli addebiti. La finalità era dunque ricercare eventuali irregolarità, anziché verificare fatti già puntualmente individuati. Ha inoltre considerato significativo che gli assegnatari non avessero utilizzato gli ordinari strumenti informativi disponibili, incluso il portale per gli inquilini, né segnalato anomalie nelle spese. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese a favore del Comune di Milano, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Come noto, ai fini dell’accesso agli atti è necessario che l’interesse dell’istante, pur se in astratto legittimato, possa considerarsi concreto, attuale, diretto e, in particolare, che preesista all’istanza di accesso e non ne sia, invece, conseguenza; in altri termini, l’esistenza di detto interesse deve collocarsi anteriormente all’istanza di accesso documentale che, quindi, non deve essere impiegata e piegata a costruire ad hoc, con una finalità esplorativa, le premesse affinché sorga ex post.
L’accesso documentale richiede un interesse concreto, attuale e diretto, già esistente prima della domanda; non può essere utilizzato per svolgere un’indagine esplorativa finalizzata a scoprire eventuali elementi da cui far nascere solo in seguito un’esigenza di tutela.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
La disposizione è indicata come base del silenzio-rigetto impugnato; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma, ma respinge la domanda perché l’istanza non era sorretta da un interesse all’accesso concreto e non esplorativo.
Massime di principio
- L’accesso documentale è consentito quando l’interesse dell’istante è concreto, attuale e diretto e sussiste anteriormente alla presentazione dell’istanza; non può essere impiegato per costruire, attraverso la ricerca dei documenti, le premesse di una tutela futura.
- Una richiesta estesa a una quantità ingente di documenti, a pressoché tutte le voci di spesa e a un periodo pluriennale, priva dell’indicazione di specifiche anomalie o circostanze che facciano dubitare della correttezza degli addebiti, ha carattere esplorativo e non è sorretta da un interesse qualificato all’accesso.
- La mancata utilizzazione degli ordinari strumenti informativi messi a disposizione degli interessati e l’assenza di segnalazioni di anomalie possono concorrere a confermare che l’istanza è diretta a un’indagine generalizzata sull’attività di gestione, anziché alla tutela di una posizione già concretamente incisa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1057/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1296/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1301/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1864/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15391/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15392/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →