Cassazione Penale, Sentenza n. 11099/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto per due motivi principali. Primo: vizio nella perimetrazione temporale della pericolosità sociale di Mario Taormina, ritenuta dalla Corte di appello dal 1996 al 2011 in ragione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia; i ricorrenti rilevano che la militanza mafiosa è invece accertata solo dal 2011 e che le dichiarazioni utilizzate per il periodo anteriore sono contraddittorie e lacunose, nonché che la memoria difensiva depositata non è stata considerata. Secondo: censura sul giudizio di sproporzione tra entrate lecite ed impieghi patrimoniali, lamentando l'omissione di una detrazione del 20% per il cosiddetto fitto figurativo per abitazione di proprietà e l'uso di criteri presuntivi (media ISTAT) che, secondo i ricorrenti, sovrastimano le spese e non tengono conto di rettifiche fiscali operate (adeguamento agli studi di settore di Maria Amato); inoltre i ricorrenti contestano la metodologia del consulente d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo la motivazione della Corte di appello apparente quanto alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale di Mario Taormina (periodo 1996-2011). La Suprema Corte ha richiamato i principi di autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale ma ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano adeguatamente valutato le fragilità e le contraddizioni nelle dichiarazioni del collaboratore Francesco Di Piazza, sulla cui base era stata estesa la pericolosità anteriore al 2011; questa insufficienza ha determinato l'apparenza della motivazione. Di conseguenza il decreto impugnato è stato annullato e la causa è rinviata alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio limitato alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale, privo del vizio sopra evidenziato. Il residuo motivo relativo al giudizio di sproporzione economica non ha trovato accoglimento nel dispositivo (il provvedimento ha dato priorità all'annullamento per vizio motivazionale e ha disposto il rinvio).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)
art. 10, comma 3; art. 10, comma 2; art. 27, comma 2; art. 1, comma 1, lett. b)
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione (consentito solo per violazione di legge) e l'obbligo motivazionale del giudice d'appello circa la perimetrazione della pericolosità sociale; la Corte ha richiamato che devono essere considerate anche le prove favorevoli emergenti dal processo penale
codice di procedura penale
art. 606, lett. e); art. 530, comma 2
Art. 606 lett. e) è richiamato nell'ambito del divieto di sindacare l'illogicità manifesta in Cassazione nei procedimenti di prevenzione; art. 530, comma 2 (assoluzione) è motivo per valutare fino a che punto gli elementi penali possano essere riutilizzati in sede preventiva
Giurisprudenza della Cassazione - Sezioni Unite e Sezioni Unite rilevanti
Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 (Spinelli); Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso)
Precisa i criteri per la valutazione della pericolosità sociale e l'ambito di autonomia del giudice della prevenzione rispetto al giudice penale, consentendo l'utilizzo di fatti emersi in processi penali non sfociati in condanna, salvo che i fatti siano stati effettivamente smentiti dal giudice penale
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022 (Staniscia); Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021 (Avorio); Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019 (Grillo Brancati); Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015 (Scagliarini); Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016 (Pandico); Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 (Zangrillo)
Consolidamento dell'orientamento che consente al giudice di prevenzione di valorizzare elementi emersi in sede penale anche in presenza di assoluzione, purché gli elementi risultino delineati con sufficiente chiarezza; tuttavia non è consentito reinterpretarli in chiave accusatoria se in sede penale sono stati giudicati incongrui
Giurisprudenza citata per limiti procedurali
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci); Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 (Caliendo)
Richiamate in tema di sindacato sulla motivazione e dell'obbligo del giudice d'appello di provvedere con decreto motivato; riaffermano i limiti di sindacabilità in Cassazione nel procedimento di prevenzione
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il giudice ha autonomia rispetto al processo penale e può valutare elementi emersi in sede penale anche se non hanno prodotto condanna, ma tale valutazione richiede una motivazione effettiva e non apparente: non è ammessa una motivazione che ignori fragilità evidenti nelle fonti o contraddizioni rilevanti.
- Quando la perimetrazione temporale della pericolosità sociale si fonda su dichiarazioni di collaboratori, il giudice deve valutare specificamente l'attendibilità, la precisione e la congruenza cronologica di ciascuna dichiarazione; fragilità o indeterminatezza significative possono rendere la motivazione insufficiente e determinare l'annullamento del provvedimento.
- In presenza di assoluzioni o accertamenti giudiziali favorevoli al proposto, il giudice della prevenzione deve considerare e motivare espressamente gli elementi favorevoli posti in atti dalla difesa, specie se potenzialmente idonei a determinare un diverso esito.
- Nelle valutazioni economiche presumibili (sproporzione entrate/impieghi) occorre motivare l'adozione dei criteri presuntivi e trattare espressamente deduzioni difensive rilevanti (es. fitto figurativo per proprietari, rettifiche fiscali); l'omissione di considerazioni rilevanti può costituire vizio motivazionale.
- In caso di vizio motivazionale rilevante la Cassazione può annullare il decreto e rinviare per nuovo esame limitato agli aspetti viziati, senza compromettere l'intero impianto probatorio se le altre parti della motivazione risultano solide.
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