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Sentenza

Sentenza n. 431/2026 - Bari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia - Sez. Lavoro n. 1056/2024, pubblicata in data 28.03.2024, notificata in data 29.04.2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario del medesimo Tribunale in data 28 aprile 2025

Giustizia amministrativa202500624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia - Sezione lavoro n. 1056/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Foggia - Sezione lavoro n. 1056/2024, pubblicata il 28 marzo 2024, notificata il 29 aprile 2024 e passata in giudicato. Ha dedotto l'integrale mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale, chiedendo che fosse ordinato all'Amministrazione il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento della sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento di tutte le somme indicate nel titolo giudiziale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione di parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese di lite. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, assegnando un termine per l'adempimento e riservando, se necessario, la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • In presenza di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario avente ad oggetto obbligazioni a carico di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine determinato, disponendo il pagamento delle somme ivi riconosciute.
  • La mancata dimostrazione dell'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'assegnazione all'Amministrazione di un termine per adempiere.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata alla fase successiva, subordinandola alla persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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