Cassazione Civile, Ordinanza n. 14016/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale di Ascoli Piceno da due soggetti che, deducendo di essere proprietari di alcuni terreni e di avervi titolo per successione e possesso, chiedevano: in via principale, l’accertamento dell’usucapione di una servitù di passaggio carrabile e pedonale su fondi confinanti, con ordine di consegna della chiave della sbarra e rimozione degli ostacoli; in subordine, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex artt. 1051 o 1052 c.c., sostenendo l’interclusione del fondo o comunque l’eccessivo disagio/dispendio nell’accesso alla via pubblica; inoltre chiedevano la determinazione dell’indennità e il risarcimento dei danni per l’impedito transito, nonché una domanda di regolamento di confini con apposizione di termini. Il Tribunale respingeva usucapione, servitù coattiva e risarcimento, accoglieva invece il regolamento di confini; la Corte d’Appello confermava il rigetto delle domande sulla servitù e condannava gli appellanti alle spese. In cassazione i ricorrenti lamentavano: (1) motivazione apparente/lacunosa e travisamento della prova quanto al rigetto dell’usucapione; (2) errata valutazione delle prove e mancato rilievo di circostanze che avrebbero dimostrato il possesso utile; (3) motivazione viziata per avere escluso l’interclusione del fondo e quindi la servitù coattiva; (4) omessa pronuncia sulla specifica domanda ex art. 1052 c.c., distinta da quella ex art. 1051 c.c.; (5) erronea condanna alle spese nei confronti di una parte contumace.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo, perché le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e non evidenziavano un vizio di motivazione tale da superare il "minimo costituzionale"; ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la Corte d’Appello non si era pronunciata sulla domanda di costituzione della servitù di passaggio ex art. 1052 c.c., domanda autonoma e non assorbita dal rigetto di quella ex art. 1051 c.c. Tuttavia ha osservato che tale domanda implicava un litisconsorzio necessario rispetto a tutti i proprietari dei fondi coinvolti e ai percorsi concretamente praticabili; poiché il giudizio si era svolto senza contraddittorio integro, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il quinto motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 1146 c.c.
Richiamato in relazione all'accessio possessionis; la Corte ha osservato che non era stato provato il possesso del dante causa, sicché non poteva operare il cumulo del possesso.
art. 1051 c.c.
Regola la servitù coattiva di passaggio in caso di interclusione assoluta o relativa del fondo; il presupposto va accertato con riferimento al fondo nella sua interezza e alla necessità effettiva, non alla mera maggiore comodità.
art. 1052 c.c.
Costituisce una domanda autonoma rispetto all'art. 1051 c.c.; la sua mancata trattazione integra omessa pronuncia se ritualmente proposta.
art. 1053 c.c.
Richiamato per la determinazione dell'indennità dovuta per l'esercizio della servitù coattiva.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di requisiti della motivazione della sentenza e del minimo costituzionale.
art. 112 c.p.c.
La sua violazione è configurabile in caso di omessa pronuncia su una domanda autonoma ritualmente proposta.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice ha esplicitamente disapplicato la regola di giudizio o ha deciso su prove non dedotte dalle parti; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è ravvisabile solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittoria in modo irriducibile o incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per i vizi di nullità processuale, inclusa l'omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, consente solo il sindacato sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non su insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 380-bis c.p.c.
Cita il procedimento camerale e la proposta del consigliere delegato.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Richiamato per distinguere il travisamento della prova rilevante in revocazione dall'errore di valutazione della prova.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Richiamato per la disciplina della doppia conforme e la limitazione del sindacato sul fatto.
art. 614-bis c.p.c.
Richiamato nelle domande originarie per la penalità di mora, ma non decisivo nell'esito di legittimità.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo in relazione alla condanna alle spese.
art. 950 c.c.
Richiamato per la domanda di regolamento di confini.
art. 951 c.c.
Richiamato per l'apposizione dei termini di confine.
Massime di principio
- L’usucapione di una servitù di passaggio richiede, oltre all’apparenza della servitù, un possesso continuo, non interrotto e univocamente corrispondente all’esercizio del diritto: la sola esistenza di opere o di un passaggio materiale non basta se non prova il possesso utile per il tempo di legge.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure sulla motivazione in richieste di nuova valutazione del merito: dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo o ai casi di motivazione radicalmente mancante/apparente.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice dichiari di non osservare la regola di giudizio sulle prove o decida su prove non introdotte dalle parti; non è sufficiente contestare l’apprezzamento comparativo delle risultanze istruttorie.
- La servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. presuppone una vera situazione di necessità di accesso al fondo, assoluta o relativa, e l’interclusione va valutata con riferimento al fondo nella sua interezza, non alle sole comodità di alcune sue porzioni o a vantaggi meramente accessori.
- La domanda di costituzione della servitù di passaggio ex art. 1052 c.c. è autonoma rispetto a quella ex art. 1051 c.c. e richiede una specifica pronuncia; la sua omissione integra violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Quando la servitù coattiva coinvolge più fondi e più percorsi concretamente praticabili, il contraddittorio deve essere integro nei confronti di tutti i proprietari interessati, poiché il rapporto dedotto è a struttura litisconsortile necessaria.
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