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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30318/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Un farmacista abilitato era stato condannato dal giudice di pace alla pena di 600 euro di ammenda per aver continuato a gestire la farmacia comunale dopo la revoca della concessione e la diffida dell’autorità sanitaria a cessare immediatamente l’attività. La difesa sosteneva, con un primo motivo, che non vi fosse stata apertura o esercizio sine titulo della farmacia, ma soltanto un periodo di gestione finale e di chiusura necessario a garantire la continuità del servizio pubblico, anche in ragione di indicazioni dell’A.T.S.; chiedeva quindi l’esclusione della responsabilità. Con un secondo motivo censurava invece la pena accessoria della sospensione dell’esercizio della professione di farmacista per un anno, rilevando l’erroneo richiamo all’art. 32 c.p. e l’inapplicabilità dell’art. 35 c.p. perché la condanna era stata pronunciata per contravvenzione punita con ammenda e non con arresto non inferiore a un anno. In memoria veniva anche prospettata, in subordine, la prescrizione quinquennale del reato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la fattispecie di cui all’art. 3 l. n. 362/1991 comprende non solo l’apertura ex novo di una farmacia senza autorizzazione, ma anche la prosecuzione dell’esercizio dopo la revoca del titolo concessorio, sicché la motivazione di merito sulla continuazione dell’attività dopo la diffida è stata ritenuta immune da censure. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la sospensione dall’esercizio della professione di farmacista non poteva essere applicata né ai sensi dell’art. 32 c.p. né ai sensi dell’art. 35 c.p., mancando il presupposto della pena detentiva richiesto da quest’ultima norma. Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria, con eliminazione della stessa, e il rigetto del ricorso nel resto. La Corte ha inoltre precisato che al momento della sentenza di merito la prescrizione non era ancora maturata e che, per il periodo successivo, opera il diverso regime dell’improcedibilità di cui all’art. 344-bis c.p.p., con termine al 30 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 362/1991

    La norma incriminatrice punisce chi apre una farmacia o ne assume l’esercizio senza la prescritta autorizzazione; la Corte ne dà una lettura estensiva e funzionale, includendovi anche la prosecuzione dell’attività dopo la revoca del titolo concessorio, cioè l’esercizio sine titulo nelle varie fasi operative della farmacia.

  • art. 32 c.p.

    La disposizione è stata richiamata in modo non pertinente dal giudice di merito, perché riguarda l’interdizione legale e non la sospensione dell’esercizio di una professione.

  • art. 35 c.p.

    La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte consegue, per le contravvenzioni, solo quando la pena inflitta non è inferiore a un anno di arresto e la violazione è commessa con abuso o violazione dei doveri inerenti alla professione; nel caso concreto, essendo stata irrogata una mera ammenda, la pena accessoria non era applicabile.

  • art. 620 lett. l) c.p.p.

    È il fondamento dell’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria illegittimamente applicata, con eliminazione della stessa in sede di legittimità.

  • art. 344-bis c.p.p.

    Per il periodo successivo alla sentenza di merito, essendo il fatto successivo al 1° gennaio 2020, opera il diverso regime dell’improcedibilità, con termine finale indicato dalla Corte nel 30 ottobre 2026.

Massime di principio

  • La previsione che punisce l’apertura o l’assunzione dell’esercizio di una farmacia senza autorizzazione si applica anche alla prosecuzione dell’attività dopo la revoca del titolo, perché il presidio penale tutela in modo dinamico l’intero esercizio della farmacia e non solo il momento genetico dell’apertura.
  • Quando la motivazione del giudice di merito sia logica e non irrazionale, in cassazione non è consentita una nuova lettura del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti adottata in sentenza con una diversa più favorevole al ricorrente.
  • La sospensione dell’esercizio di una professione non può essere applicata se manca il presupposto normativo specifico: non basta un generico richiamo a disposizioni sulle pene accessorie, occorrendo verificare il tipo di pena inflitta e la struttura della contravvenzione contestata.
  • L’annullamento senza rinvio è lo strumento corretto quando l’illegittimità riguarda soltanto una pena accessoria autonomamente eliminabile, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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