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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19513/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo, articolato in due profili, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse affermato la responsabilità penale sulla base del solo possesso di un bilancino e che, inoltre, fosse stata violata la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità: le censure sono state ritenute intrinsecamente generiche, prive di una critica puntuale alla ratio della decisione di merito e formulate in termini astratti e astrattamente riproponibili in qualunque altro ricorso analogo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non escludendosi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge che il ricorso atteneva alla tenuta della motivazione sulla responsabilità per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi lieve.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione conseguente all'inammissibilità presuppone che non possa escludersi una colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916

    Richiamata a sostegno del principio di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità delle censure.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823

    Richiamata, in motivazione, a sostegno del principio di specificità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche, astratte e non ancorate alla concreta motivazione della sentenza impugnata, perché non consente di cogliere una specifica censura alla ratio decidendi.
  • La violazione dell'obbligo di specificità ricorre quando il ricorso non sviluppa critiche puntuali alla decisione di merito e si risolve in formule riproducibili in modo indifferenziato in qualsiasi procedimento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esclusione della colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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