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Sentenza

Sentenza n. 4832/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 1323/2024 del 21 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente.

Giustizia amministrativa202505251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ordinato l’assegnazione della carta docente e dei relativi buoni elettronici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare la carta docente e a emettere buoni elettronici del valore di € 500,00 per gli anni scolastici indicati per ciascun ricorrente, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto sino all’accredito. Hanno chiesto la fissazione di un termine per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la rivalutazione monetaria e la penalità di mora. Il Ministero si è opposto, ma non ha dimostrato di avere adempiuto. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante assegnazione a ciascun ricorrente della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e mediante emissione dei relativi buoni elettronici, con corresponsione degli interessi legali riconosciuti nel titolo giudiziale. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, qualificando le somme come debito di valuta e rilevando che i ricorrenti non avevano allegato né provato il maggior danno richiesto dall’art. 1224, comma 2, c.c. Ha accolto la richiesta di penalità di mora: il Ministero deve corrispondere a ciascun ricorrente, per ogni giorno di ritardo, una somma pari agli interessi legali sulla condanna, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’effettivo soddisfacimento, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per compiere gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario è stato determinato in € 1.200,00 a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare le modalità e i termini dell’adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    La penalità di mora può essere applicata, su richiesta di parte, anche nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie; ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro, l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza consente di ritenere integrato il presupposto temporale per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1277 c.c.

    Le somme liquidate giudizialmente costituiscono debiti di valuta e sono soggette alla disciplina propria delle obbligazioni pecuniarie.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    Gli interessi legali costituiscono la conseguenza ordinaria del ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    La rivalutazione monetaria può essere riconosciuta soltanto se il creditore allega e prova un maggior danno non compensato dagli interessi legali; tale prova nella specie mancava.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato contro una pubblica amministrazione, verificati il passaggio in giudicato, il decorso del termine previsto per l’adempimento e l’assenza di prova dell’avvenuta esecuzione, il giudice deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche per le condanne pecuniarie, poiché svolge una funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento, distinta da quella risarcitoria.
  • Quando l’astreinte è determinata in misura pari agli interessi legali, essa non può essere considerata manifestamente iniqua ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e opera fino all’effettivo soddisfacimento, comunque non oltre il termine assegnato all’amministrazione per adempiere, salvo l’attivazione del commissario ad acta.
  • Le somme oggetto di una condanna giudiziale al pagamento costituiscono debiti di valuta: la rivalutazione monetaria non spetta automaticamente, ma richiede l’allegazione e la prova del maggior danno previsto dall’art. 1224, comma 2, c.c., non compensato dagli interessi legali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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