Circolare n. 34 del 4/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce risposte ai quesiti posti dalla Consulta nazionale dei Caf sulla compilazione del modello 730/2008 e sulle modalità di assistenza fiscale. I chiarimenti riguardano soprattutto detrazioni per carichi di famiglia, spese sanitarie, mutui, locazioni, riqualificazione energetica, bonus fiscali e aspetti operativi di compilazione e trasmissione telematica. Vengono precisati requisiti, documentazione, ripartizioni tra genitori o coniugi, soglie di reddito, limiti di spesa e regole per i casi particolari.
Chiarimenti su compilazione del 730/2008 e assistenza fiscale
Chiarimenti su compilazione del 730/2008 e assistenza fiscale
La circolare raccoglie i principali chiarimenti richiesti dalla Consulta nazionale dei Caf in materia di modello 730/2008, detrazioni, bonus fiscali e gestione telematica dei flussi 730 e 730-4. L’intervento mira a uniformare la prassi applicativa su casi ricorrenti o controversi, con indicazioni operative utili per l’assistenza fiscale.
Detrazioni per figli a carico e famiglie separate
La circolare approfondisce la detrazione per figli a carico ex art. 12 Tuir, precisando che il beneficio richiede un rapporto di parentela o affiliazione con il soggetto che ne fruisce. Nel caso di madre sposata con persona diversa dal padre naturale, senza riconoscimento, la detrazione resta alla madre anche se incapiente.
Per i genitori legalmente ed effettivamente separati, la ripartizione segue regole rigide:
- in caso di affidamento a un solo genitore, la detrazione spetta a quest’ultimo, salvo accordo per dividerla al 50% o attribuirla al genitore con reddito più elevato;
- in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita al 50%, salvo accordo per attribuirla integralmente al genitore con reddito più elevato.
Viene chiarito che il riferimento al "reddito più elevato" rileva anche se quel genitore, per effetto di oneri deducibili o detraibili, non riesce a utilizzare la detrazione per incapienza. In tal caso, la detrazione non fruita può essere attribuita all’altro genitore. Per i figli maggiorenni, se la sentenza non disciplina l’affido, la detrazione si ripartisce in parti uguali, salvo diverso accordo.
Detrazioni per carichi di famiglia di non residenti ed extracomunitari
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 i soggetti non residenti possono fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, purché dimostrino che il familiare non supera 2.840,51 euro di reddito complessivo, comprensivo dei redditi prodotti all’estero, e che nel Paese di residenza non godano di benefici fiscali analoghi. La documentazione deve attestare il grado di parentela, il periodo di sussistenza dei requisiti e l’assenza di altri benefici fiscali.
Per i soggetti extracomunitari la circolare richiama il decreto 2 agosto 2007, n. 149, che ammette tre modalità documentali alternative:
- documentazione consolare con traduzione in italiano e asseverazione del prefetto;
- documentazione con Apostille per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja;
- documentazione formata nel Paese d’origine, tradotta e asseverata dal consolato italiano.
Per i residenti nell’UE o nel SEE è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per gli extracomunitari residenti in Italia, la circolare richiama le nuove modalità della legge finanziaria 2007: la richiesta può essere presentata al sostituto o in dichiarazione, e per i familiari residenti all’estero è necessaria la documentazione prevista dalla normativa richiamata. Dal 1° gennaio 2008 la richiesta al sostituto deve essere reiterata ogni anno con indicazione dei codici fiscali dei familiari.
Ulteriore detrazione per famiglie numerose
L’ulteriore detrazione di 1.200 euro per famiglie con più di tre figli spetta solo se spetta anche, in via teorica, la detrazione ordinaria per figli a carico. Gli accordi tra genitori sulla ripartizione della detrazione ordinaria non incidono sul diritto alla detrazione aggiuntiva: anche se la detrazione ordinaria è attribuita al 100% a uno dei genitori, l’ulteriore detrazione resta ripartita al 50% tra i genitori non separati.
Se la percentuale di carico cambia nel corso dell’anno, il beneficio va ripartito sulla base di una media ponderata delle percentuali applicate nei diversi periodi.
Indennità sostitutive del reddito e detrazione minima
Le indennità temporanee sostitutive di reddito erogate dall’INPS sono considerate, ai fini della detrazione minima ex art. 13 Tuir, come redditi riferibili a rapporti di lavoro a tempo determinato. Poiché sono corrisposte solo per il periodo di inattività, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro la detrazione minima spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.
Spese sanitarie per farmaci, anche acquistati all’estero
Per la deduzione e detrazione delle spese sanitarie relative ai medicinali è necessaria una fattura o uno scontrino parlante contenente natura, qualità, quantità dei prodotti e codice fiscale del destinatario o di un familiare a carico.
Per gli acquisti all’estero, se il documento non riporta tali elementi, il codice fiscale può essere scritto manualmente sullo scontrino, mentre natura, qualità e quantità devono risultare da un documento della farmacia estera; per il solo periodo d’imposta 2007 è ammessa anche un’autodichiarazione del contribuente.
La circolare chiarisce inoltre che più scontrini non parlanti o incompleti possono essere integrati con un’unica autodichiarazione, purché siano indicati:
- il numero identificativo di ciascuno scontrino;
- il codice fiscale del destinatario;
- per ciascuno scontrino o per gruppi di scontrini, natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
Mutui per la costruzione dell’abitazione principale
La disciplina modificata dall’art. 44, comma 4-ter, del d.l. n. 159/2007 estende da sei a diciotto mesi il termine entro cui stipulare il mutuo per la costruzione dell’abitazione principale, decorrente dall’inizio dei lavori. Se il mutuo è stipulato prima dell’inizio dei lavori, resta fermo il limite dei sei mesi anteriori.
La nuova disciplina si applica anche a chi, alla data di entrata in vigore della norma, avrebbe già potuto fruire dell’agevolazione secondo la disciplina previgente, in particolare a chi aveva iniziato i lavori da non più di sei mesi. La circolare indica come data di entrata in vigore il 1° dicembre 2007.
In caso di estinzione anticipata del mutuo e stipula di un nuovo contratto, la detrazione degli interessi sul secondo mutuo è ammessa solo in proporzione alla quota residua del capitale del primo contratto. Il principio vale anche per contratti stipulati prima del chiarimento interpretativo, poiché non viene introdotta una regola nuova ma interpretata la disciplina già vigente.
Locazioni per studenti universitari fuori sede e giovani inquilini
Per le spese di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, la detrazione del 19% spetta anche se il contratto è intestato al genitore che sostiene la spesa, purché il figlio studente abbia i requisiti di legge: università in Comune diverso da quello di residenza, distanza di almeno 100 km e provincia diversa.
Il limite di spesa di 2.633 euro è complessivo per contribuente, anche se sostiene più contratti per più figli. Se il contratto è intestato al figlio a carico di entrambi i genitori, la detrazione si ripartisce secondo l’effettivo sostenimento della spesa; se il contratto è cointestato ai genitori, la spesa si presume divisa al 50%, con detrazione massima di 1.316,50 euro ciascuno.
Per verificare il requisito dei 100 km, è possibile fare riferimento alla distanza più breve tra i Comuni, calcolata su qualunque via di comunicazione esistente, ad esempio stradale o ferroviaria: il requisito è rispettato se almeno una di esse raggiunge o supera i 100 km.
Per la detrazione spettante ai giovani inquilini tra 20 e 30 anni, la circolare precisa che:
- la detrazione si applica ai contratti stipulati a partire dal periodo d’imposta 2007;
- vale per tre annualità;
- il requisito anagrafico è soddisfatto se sussiste anche solo per una parte dell’anno;
- se il contratto è cointestato, ciascun conduttore fruisce della propria quota;
- la quota di detrazione non fruita da un conduttore incapiente non può essere attribuita integralmente all’altro;
- il soggetto senza reddito non è considerato incapiente, perché l’incapienza presuppone comunque un reddito sul quale calcolare l’imposta.
Detrazioni per canoni di locazione e fondo affitti
La circolare afferma che il meccanismo dell’incapienza si applica a tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dall’art. 16 del Tuir, secondo quanto indicato dal decreto ministeriale 11 febbraio 2008. Inoltre ritiene che la detrazione non sia cumulabile con il contributo del fondo affitti per tutte le tipologie di detrazione previste dall’art. 16, richiamando il principio per cui l’agevolazione spetta solo se la spesa resta effettivamente a carico del contribuente.
Detrazione del 55% per riqualificazione energetica e del 20% per motori efficienti
Per la detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica, se più soggetti hanno diritto al beneficio e non c’è coincidenza tra i nominativi della scheda ENEA, della fattura e del bonifico, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, purché tale circostanza sia annotata in fattura.
Per i familiari conviventi, il requisito della convivenza deve essere stabile e sussistere fin dall’inizio dei lavori; non è sufficiente una convivenza episodica.
Quanto alla detrazione del 20% per l’acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità, il riferimento corretto è la spesa massima ammissibile prevista dalle tabelle del decreto interministeriale 19 febbraio 2007. Se la spesa effettiva supera quei limiti, l’aliquota del 20% si applica sul tetto massimo ammissibile indicato nelle tabelle.
Intermediazione immobiliare, attività sportive e televisori digitali
Per la detrazione del 19% sui compensi di intermediazione immobiliare, la circolare conferma che l’agevolazione spetta anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà, se l’immobile viene destinato ad abitazione principale. Non spetta invece se l’acquisto non si conclude. In caso di acquisto in comproprietà, la detrazione va ripartita tra i comproprietari in proporzione alla quota di proprietà.
Per le spese sostenute per l’attività sportiva dei ragazzi, il requisito anagrafico è rispettato se sussiste anche solo per una parte del periodo d’imposta. Le strutture rilevanti sono le associazioni sportive dilettantistiche e, più in generale, tutti gli impianti destinati alla pratica sportiva non professionale, anche se gestiti da soggetti privati o imprese.
In materia di detrazione per l’acquisto di apparecchi televisivi dotati di sintonizzatore digitale, la circolare precisa che gli abbonati del servizio di radiodiffusione di Sardegna e Valle d’Aosta sono esclusi dalla detrazione solo se nel 2007 acquistano la stessa apparecchiatura per la quale hanno già fruito del contributo previsto dalla legge 266/2005; se acquistano un bene diverso, la detrazione spetta.
Bonus 150 euro
Il bonus fiscale di 150 euro, incrementato di 150 euro per ciascun familiare a carico, spetta ai contribuenti con reddito complessivo 2006 non superiore a 50.000 euro e imposta netta pari a zero. La circolare precisa che deve comunque esistere un reddito complessivo, anche teorico, e che la condizione di incapienza può emergere anche da una dichiarazione integrativa.
Se il beneficio è richiesto in relazione a somme ulteriormente rimborsabili a seguito di dichiarazione integrativa o di istanza di rimborso, la domanda va presentata con l’apposito modello approvato il 11 marzo 2008. Il bonus spetta anche ai contribuenti deceduti e può essere richiesto dagli eredi con la dichiarazione dei redditi oppure con l’apposito modello.
Istruzioni di compilazione del modello 730
La circolare dà numerose indicazioni operative sulla compilazione del modello 730/2008.
Per il 730 integrativo:
- codice 1 se si correggono dati non riferiti al sostituto;
- codice 2 se si correggono dati riferiti solo al sostituto;
- codice 3 se si correggono anche altri dati della dichiarazione, purché producano un maggior credito, un minor debito o imposta invariata.
Per il domicilio fiscale, se il contribuente ha cambiato solo via nello stesso Comune, non va compilata l’intera sezione ma solo il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2007, utile per individuare il Comune destinatario dell’addizionale comunale.
Per la casella relativa ai figli residenti all’estero a carico, va indicato il numero dei figli privi di codice fiscale tra quelli residenti fuori Italia.
Per l’ulteriore detrazione per famiglie numerose, il beneficio spetta per intero anche se uno dei quattro figli nasce in corso d’anno, senza ragguaglio al periodo. Se la detrazione eccede l’imposta lorda, il credito residuo viene gestito in sede di conguaglio dal sostituto o può essere usato in compensazione o chiesto a rimborso.
Per il quadro R relativo al bonus fiscale sui figli a carico, la circolare indica come compilare la dichiarazione sostitutiva e i righi R2-R6 a seconda che il bonus sia richiesto per sé e per i familiari, oppure solo per sé perché già fruito in parte tramite sostituto.
Addizionale comunale, cinque per mille e previdenza complementare
Per l’addizionale comunale, il contribuente che risiede in un Comune con soglie di esenzione basate su condizioni soggettive non desumibili dal modello compila il rigo F7 attestando di possederle. Se il reddito imponibile non supera la soglia, l’addizionale non è dovuta; se la supera, l’imposta va calcolata sull’intero reddito del rigo 35. Il soggetto che presta assistenza deve verificare la delibera comunale e correggere eventuali importi errati, riportando le modifiche anche nelle annotazioni.
La casella 2 del rigo F8 si compila solo se il Comune ha deliberato un’aliquota agevolata per il 2008 basata su condizioni soggettive particolari.
Sul cinque per mille, la circolare segnala due novità: l’inclusione del sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, da indicare nel quarto spazio della scheda, e la possibilità di destinare il cinque per mille anche alle fondazioni nazionali di carattere culturale, da indicare nel primo spazio riservato alle Onlus e alle associazioni assimilate.
In materia di previdenza complementare, il lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 deve compilare il rigo E29 anche se aderisce a un fondo individuale; per i dipendenti pubblici iscritti a forme negoziali di categoria restano applicabili le vecchie regole, con compilazione del rigo E32.
Trasmissione telematica del 730 e del 730-4
La circolare disciplina anche il nuovo flusso telematico tra Caf, Agenzia delle entrate e sostituti d’imposta. Se il sostituto è presente nell’elenco ma non raggiungibile telematicamente, l’Agenzia accoglie la dichiarazione ma comunica poi al Caf che deve consegnare il risultato contabile con le modalità ordinarie. Se il sostituto non è presente nell’elenco, l’invio congiunto 730/730-4 viene scartato e il 730 va trasmesso separatamente.
La ricevuta di ricezione non esonera il Caf dagli ulteriori obblighi di consegna qualora il sostituto non sia raggiunto telematicamente. INPS, INPDAP e soggetti analoghi sono esclusi dalla sperimentazione iniziale.
L’elenco provvisorio dei sostituti è stato formato con i dati dell’Anagrafe tributaria riferiti ai sostituti con domicilio fiscale al 31 dicembre 2007 nelle province interessate. Chi non ha comunicato entro il 31 marzo l’utenza telematica non rientrerà nell’elenco definitivo e continuerà a ricevere i modelli 730-4 dai Caf con le modalità tradizionali.
Infine, non serve una utenza telematica dedicata esclusivamente ai 730-4: un intermediario può ricevere nella propria utenza più sostituti o più società del gruppo. Tuttavia, per ogni società del gruppo va inviata una comunicazione distinta, indicando per ciascun codice il soggetto intermediario e la relativa sede Entratel principale o secondaria.
Punti principali
Detrazioni per figli a carico e familiari non residenti
La circolare chiarisce che la detrazione per figli a carico spetta solo a chi ha un rapporto di parentela o affiliazione riconosciuto; nel caso di madre sposata con soggetto diverso dal padre naturale, in assenza di riconoscimento, la detrazione resta alla madre anche se incapiente. Per i genitori separati ribadisce che la detrazione è rigidamente ripartita secondo le regole dell’affidamento: intera al genitore affidatario salvo accordo al 50% o al genitore con reddito più elevato; in affidamento congiunto, 50% ciascuno salvo diverso accordo. Se il genitore originariamente titolare non può fruire del beneficio per incapienza, la detrazione può essere attribuita integralmente all’altro genitore, anche quando l’incapienza dipenda da oneri deducibili o detraibili che azzerano l’imposta. Per i figli divenuti maggiorenni, in assenza di diversa decisione sulla base dell’affido, la detrazione continua secondo la ripartizione già in essere o, se la sentenza non si pronuncia sull’affido, in parti uguali tra i genitori.
Detrazioni per soggetti non residenti ed extracomunitari
Per gli anni 2007-2009 i soggetti non residenti possono fruire delle detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 Tuir, purché dimostrino che il familiare non supera il limite di 2.840,51 euro di reddito complessivo, comprensivo anche dei redditi prodotti all’estero, e che non godano di benefici fiscali analoghi nel Paese di residenza o in altro Paese. Viene indicata la documentazione necessaria: attestazione del grado di parentela, del periodo di sussistenza delle condizioni e dell’assenza di altri benefici fiscali; per extracomunitari sono ammesse le modalità documentali previste dal decreto 2 agosto 2007, n. 149, con documentazione consolare, Apostille o documentazione formata nel Paese d’origine e asseverata. Per i residenti in UE o SEE è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per gli extracomunitari fiscalmente residenti in Italia si applicano le regole della legge finanziaria 2007: la documentazione può essere consolare, con Apostille o asseverata dal consolato italiano; per i figli residenti in Italia è sufficiente lo stato di famiglia. Dal 1° gennaio 2008 la richiesta di detrazioni al sostituto deve essere reiterata ogni anno con indicazione dei codici fiscali dei familiari.
Ulteriore detrazione per famiglie numerose
L’ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie con più di tre figli spetta solo se è teoricamente spettante anche la detrazione ordinaria per figli a carico; non è necessario che quest’ultima sia effettivamente fruita. Gli accordi tra genitori sulla detrazione ordinaria non incidono sul riconoscimento dell’ulteriore beneficio, che va ripartito al 50% tra i genitori non separati anche se la detrazione ordinaria è attribuita integralmente a uno solo. Se la percentuale di carico varia durante l’anno, va calcolata una media ponderata delle percentuali di spettanza in relazione ai mesi di riferimento.
Indennità sostitutive del reddito e detrazione minima
Le indennità temporanee sostitutive del reddito erogate dall’INPS, pur costituendo reddito di lavoro dipendente, sono considerate ai fini della detrazione minima come redditi derivanti da rapporti di lavoro a tempo determinato, perché erogate solo durante il periodo di inattività. Di conseguenza, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro, la detrazione minima non può essere inferiore a 1.380 euro.
Spese sanitarie per farmaci, anche acquistati all’estero
Per la deduzione e detrazione delle spese sanitarie relative ai medicinali è richiesta fattura o scontrino parlante con natura, qualità, quantità e codice fiscale del destinatario. Per acquisti all’estero, se la documentazione manca di tali dati, il codice fiscale può essere annotato manualmente sul documento e natura, qualità e quantità devono risultare da ulteriore documentazione rilasciata dalla farmacia; per il solo periodo d’imposta 2007 è ammessa anche un’autodichiarazione del contribuente. Viene inoltre chiarito che più scontrini fiscali non parlanti o incompleti possono essere integrati con una sola dichiarazione, purché siano indicati il numero identificativo di ciascuno scontrino, il codice fiscale del destinatario e, per singoli scontrini o gruppi di scontrini, natura, qualità e quantità dei farmaci.
Mutui per costruzione dell’abitazione principale
La modifica normativa ha portato da sei a diciotto mesi, decorrenti dall’inizio dei lavori, il termine entro cui deve essere stipulato il mutuo per costruire l’abitazione principale. Il nuovo termine si applica anche ai contribuenti che, alla data di entrata in vigore della disposizione, avrebbero già potuto fruire dell’agevolazione secondo la disciplina previgente, cioè coloro che avevano iniziato i lavori da non più di sei mesi. L’entrata in vigore è individuata nel 1° dicembre 2007. La circolare conferma inoltre che, in caso di estinzione anticipata di un mutuo e stipula di un nuovo contratto di importo superiore al capitale residuo, gli interessi del secondo mutuo sono detraibili solo proporzionalmente alla quota di capitale residua del primo, e tale criterio vale anche per i contratti stipulati prima del chiarimento interpretativo.
Locazioni per studenti universitari fuori sede e giovani inquilini
Per gli studenti universitari fuori sede, la detrazione spetta anche se il contratto è intestato al genitore che sostiene effettivamente la spesa, purché il figlio rispetti i requisiti di distanza e ubicazione dell’università. Il limite di spesa di 2.633 euro è complessivo per ciascun contribuente, anche se questi sostiene più contratti per più figli. Se il contratto è intestato allo studente a carico di entrambi i genitori, la detrazione va ripartita in base all’effettivo sostenimento della spesa; se il contratto è cointestato ai genitori, si presume una ripartizione al 50%, con limite di 1.316,50 euro ciascuno. La distanza di 100 km può essere verificata considerando il collegamento più breve, ferroviario o stradale, e basta che uno di essi raggiunga almeno 100 km. Per i giovani inquilini tra 20 e 30 anni, la detrazione decorre dal periodo d’imposta 2007 per contratti stipulati da tale data in poi e vale per tre annualità; il requisito anagrafico è soddisfatto anche se sussiste solo per una parte dell’anno. La detrazione va ripartita tra più conduttori in proporzione alla quota spettante; non può essere attribuita integralmente a uno solo se l’altro è capiente. Inoltre, il soggetto senza reddito non è considerato incapiente ai fini del riconoscimento del credito, poiché l’incapienza presuppone comunque un reddito su cui calcolare l’imposta.
Detrazioni per canoni di locazione e compatibilità con il fondo affitti
Per gli altri contratti di locazione, la disciplina dell’incapienza si applica a tutte le detrazioni di cui all’art. 16, commi da 01 a 1-ter, del Tuir. La circolare ritiene che la detrazione non sia cumulabile con il Contributo fondo affitti per tutte le tipologie di detrazione previste dall’art. 16, richiamando il principio generale secondo cui la spesa deve restare effettivamente a carico del contribuente.
Detrazione del 55% per riqualificazione energetica e 20% per motori efficienti
Per la detrazione del 55% per riqualificazione energetica, se più soggetti hanno diritto al beneficio ma non coincidono i nominativi indicati nella scheda inviata all’ENEA e quelli presenti in fattura o bonifico, la detrazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che ciò sia annotato in fattura. I familiari conviventi possono beneficiare della detrazione solo se la convivenza è stabile e già sussistente all’inizio dei lavori. Per la detrazione del 20% sull’acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità, il limite da considerare è quello della spesa massima ammissibile indicata nelle tabelle del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, anche se superiore al costo fatturato; le istruzioni dichiarative devono intendersi integrate da tali tabelle.
Intermediazione immobiliare, attività sportive e televisori digitali
La detrazione del 19% sui compensi di intermediazione immobiliare spetta anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà, purché l’immobile sia destinato ad abitazione principale; non spetta se l’acquisto non va a buon fine. In caso di acquisto in comproprietà, la detrazione va ripartita tra i comproprietari secondo la percentuale di proprietà. Per le spese sportive dei ragazzi, il requisito anagrafico è rispettato se sussiste anche per una sola parte dell’anno; la detrazione spetta per associazioni sportive dilettantistiche e strutture sportive non professionali, comprese quelle gestite anche da soggetti privati o imprese. Sull’acquisto di televisori digitali, gli abbonati di Sardegna e Valle d’Aosta sono esclusi dalla detrazione solo se nel 2007 acquistano la stessa apparecchiatura già agevolata con il contributo della legge 266/2005; se acquistano un bene diverso, la detrazione spetta.
Bonus 150 euro e profili dichiarativi
Il bonus fiscale di 150 euro, maggiorato di 150 euro per ciascun familiare a carico, spetta ai contribuenti con reddito 2006 non superiore a 50.000 euro e imposta netta pari a zero, purché vi sia un reddito complessivo, anche teorico. La circolare ammette che l’incapienza possa emergere anche da una dichiarazione integrativa; se invece l’esigenza nasce da una richiesta di rimborso per maggiori somme versate, il bonus va richiesto con l’apposito modello del 11 marzo 2008. Il beneficio spetta anche ai contribuenti deceduti e può essere richiesto dagli eredi con la dichiarazione dei redditi o con l’apposito modello.
Compilazione del modello 730 e trasmissione telematica
La circolare fornisce istruzioni operative sul 730 integrativo: codice 1 se la correzione non riguarda il sostituto, codice 2 se riguarda solo il sostituto, codice 3 se riguarda il sostituto e altri dati con effetti non peggiorativi. Per la residenza, se il contribuente si è trasferito in altra via dello stesso Comune, va compilato solo il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2007. Se nel prospetto familiari a carico uno o più figli residenti all’estero non hanno il codice fiscale, va compilata la casella dedicata con il numero dei soli figli privi di codice. Per l’ulteriore detrazione per famiglie numerose, se il quarto figlio nasce a settembre il beneficio resta intero e non va ragguagliato al periodo; l’eventuale incapienza viene gestita dal sostituto in sede di conguaglio o può essere utilizzata in compensazione o a rimborso. Per il bonus fiscale ai figli a carico nel quadro R, vengono indicate le modalità di compilazione dei righi e delle caselle in base a chi abbia già beneficiato del bonus tramite sostituto e alla percentuale di deduzione spettante.
Addizionale comunale, cinque per mille e previdenza complementare
Per le soglie di esenzione dell’addizionale comunale legate a condizioni soggettive, il contribuente compila il rigo F7 attestando il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale; se il reddito imponibile supera la soglia, l’addizionale si applica sull’intero importo del rigo 35. Il soggetto che presta assistenza deve verificare la delibera comunale e correggere eventuali errori o importi eccedenti, riportando tutto nelle annotazioni. La casella 2 del rigo F8 si compila solo se il Comune ha deliberato un’aliquota agevolata per il 2008 basata su condizioni soggettive non desumibili dal modello. Quanto al cinque per mille, si amplia il novero dei beneficiari con le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e con le fondazioni nazionali di carattere culturale, da indicare negli appositi spazi della scheda. In materia di previdenza complementare, il lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 deve compilare il rigo E29 anche se aderisce a un fondo individuale; per i dipendenti pubblici iscritti a forme negoziali di categoria si applicano invece le vecchie regole, con compilazione del rigo E32.
Flusso telematico 730-4 e utenze
Per il flusso telematico del modello 730 e del 730-4, se il sostituto è presente nell’elenco ma non raggiungibile telematicamente, l’Agenzia accoglie la dichiarazione ma il Caf deve poi consegnare i dati contabili con le modalità ordinarie. Se il sostituto non è presente nell’elenco, l’invio congiunto è scartato e il 730 va trasmesso separatamente. La sola ricevuta di ricezione non esonera il Caf dai successivi obblighi di consegna qualora il sostituto non sia raggiungibile. Gli istituti come INPS e INPDAP sono esclusi dalla sperimentazione. L’elenco provvisorio dei sostituti è formato con i dati dell’Anagrafe tributaria, e la mancata comunicazione entro il 31 marzo impedisce l’inserimento nell’elenco definitivo. Non è necessaria un’utenza telematica dedicata alla sola ricezione dei 730-4: un intermediario può ricevere i dati di più sostituti o società del gruppo nella medesima utenza; per società del gruppo con diverse categorie di dipendenti occorrono tante comunicazioni quante sono le società, indicando per ciascun codice l’intermediario e il codice della sede Entratel.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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