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Circolare

Circolare n. 36 del 9/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina in modo organico chi può utilizzare il modello 730/2008, chi ne è escluso e come si svolge l’assistenza fiscale da parte di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati. Regola inoltre la dichiarazione congiunta, il 730 integrativo, la gestione del quadro I per l’ICI, le modalità di acconto e rateazione, gli adempimenti documentali e i controlli, nonché le procedure di conguaglio a credito e a debito, comprese le situazioni particolari di cessazione del rapporto di lavoro e decesso del contribuente.

Assistenza fiscale e presentazione del modello 730/2008 per i redditi 2007

Modello 730/2008 redditi 2007: assistenza fiscale, soggetti ammessi, adempimenti e conguagli

La circolare disciplina in modo organico l’utilizzo del modello 730/2008 per i redditi 2007 e la relativa assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati. Vengono chiariti i soggetti ammessi e quelli esclusi, le modalità di presentazione, gli obblighi documentali, il flusso telematico dei modelli 730-4 e le regole per il conguaglio delle imposte.

Soggetti che possono utilizzare il modello 730

Possono avvalersi del modello 730/2008, purché abbiano un sostituto d’imposta in grado di effettuare i conguagli nei tempi previsti:

  • lavoratori dipendenti e pensionati;
  • percettori di indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente, come integrazione salariale e mobilità;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali consiglieri regionali, provinciali e comunali;
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, IRAP e IVA.

Il modello può essere presentato al proprio sostituto che abbia scelto di prestare assistenza fiscale, a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista o esperto contabile).

Casi particolari di utilizzo

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato inferiori all’anno, la circolare stabilisce che:

  • il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto se il rapporto dura almeno da aprile a luglio 2008;
  • può rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato se il rapporto dura almeno da giugno a luglio 2008 e conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Per il personale della scuola con contratto a tempo determinato, il 730 è ammesso se il contratto dura almeno da settembre 2007 a giugno 2008.

Possono inoltre utilizzare il modello i soggetti che possiedono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che il rapporto sussista almeno nel periodo giugno-luglio 2008 e che siano noti i dati del sostituto per il conguaglio.

Il modello 730 può essere utilizzato anche dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

Redditi dichiarabili e soggetti esclusi

Possono essere dichiarati con il 730:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati al lavoro dipendente;
  • redditi di terreni e fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni redditi diversi;
  • alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

Non possono invece utilizzare il 730/2008 i contribuenti che nel 2007 hanno posseduto:

  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi diversi non compresi nel quadro D, righi D4 e D5;
  • redditi provenienti da trust;
  • plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate o non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, se i titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Sono inoltre esclusi:

  • i contribuenti tenuti a presentare anche IVA, IRAP o la dichiarazione come sostituti d’imposta;
  • i non residenti in Italia nel 2007 e/o nel 2008;
  • i soggetti che nel 2008 percepiscono solo redditi di lavoro dipendente da datori non obbligati a effettuare ritenute;
  • i lavoratori a tempo indeterminato con rapporto cessato al momento della presentazione;
  • i contribuenti deceduti.

Dichiarazione congiunta

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione congiunta se almeno uno dei due può utilizzare il 730. La dichiarazione non è ammessa se uno dei coniugi ha redditi incompatibili con il 730 o deve presentare il modello UNICO 2008 Persone fisiche.

Se entrambi possono usare l’assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha il sostituto presso cui è presentata la dichiarazione. Se la dichiarazione congiunta è presentata a CAF o professionista, dichiarante è il coniuge che ha scelto il proprio sostituto per i conguagli.

La dichiarazione congiunta non è possibile se uno dei coniugi è deceduto o se si dichiara per conto di altri contribuenti, come persone incapaci o minori.

Ciascun coniuge deve indicare nel proprio rigo F1 l’importo degli acconti versati riferiti alla propria IRPEF.

730-integrativo

La circolare disciplina tre ipotesi di dichiarazione integrativa, utilizzabile quando la correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non incide sull’imposta originaria.

Codice 1: la dichiarazione integrativa va presentata entro il 25 ottobre 2008 a un CAF o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza originaria è stata prestata dal sostituto d’imposta. Il contribuente deve esibire la documentazione necessaria al controllo; se l’integrativa è presentata allo stesso soggetto che ha curato l’originaria, va esibita solo la documentazione relativa all’integrazione.

Il CAF/professionista deve:

  • rilasciare la ricevuta modello 730-2;
  • elaborare un nuovo 730-3 con la casella "integrativo" compilata;
  • consegnare entro il 10 novembre 2008 copia della dichiarazione integrativa e del 730-3;
  • trasmettere entro il 10 novembre 2008 il 730-4 integrativo al sostituto;
  • trasmettere telematicamente i dati delle dichiarazioni integrative entro la medesima data.

Se, nel periodo tra originaria presentazione e 25 ottobre, il rapporto di lavoro è cessato, il 730-integrativo con codice 1 è ammesso solo se il contribuente ha un sostituto almeno da ottobre a dicembre 2008.

Codice 2: si utilizza quando il sostituto non è stato correttamente identificato per inesattezze o incongruenze nei dati del frontespizio. In questo caso può essere modificato solo il riquadro relativo al sostituto che effettua il conguaglio; gli altri dati devono restare invariati. La correzione deve essere effettuata tempestivamente dallo stesso soggetto che ha prestato l’assistenza originaria.

Codice 3: si usa quando la correzione dà luogo a maggior rimborso, minor debito o nessun effetto, ma il risultato contabile del 730 originario non è mai pervenuto al sostituto per errori nei dati del sostituto nel frontespizio. Anche in questo caso la modifica deve essere effettuata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza e l’integrativa deve essere presentata entro il 25 ottobre. Il conguaglio avviene sulla retribuzione di dicembre e sulle somme a debito si applica l’interesse dello 0,40 per cento mensile a partire da agosto, oppure da settembre per i pensionati.

Se l’errore originario determina un minor rimborso o un maggior debito, il contribuente può correggere con UNICO 2008 Persone fisiche nei termini ordinari oppure, se i termini sono scaduti, ai sensi delle norme richiamate in materia di ravvedimento/correzione. La presentazione dell’integrativa non sospende le procedure avviate con il 730 originario né l’obbligo del sostituto di eseguire i rimborsi o le trattenute derivanti da quest’ultimo.

Quadro I ICI

Anche chi usa l’assistenza fiscale può, compilando il quadro I ICI, chiedere che il credito risultante dalla dichiarazione sia utilizzato per il versamento autonomo dell’ICI 2008 mediante F24.

In tal caso:

  • il sostituto rimborsa l’eventuale differenza tra il credito della dichiarazione e l’importo richiesto per l’ICI;
  • se viene barrata la casella 1 del quadro I, oppure se l’importo della casella 2 coincide con il credito, il sostituto non effettua alcun rimborso;
  • in dichiarazione congiunta, ciascun coniuge può usare, in tutto o in parte, il credito della propria dichiarazione per il proprio debito ICI.

Per il 730-integrativo, il quadro I deve indicare un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione per l’ICI; se nel modello originario il quadro non era stato compilato o l’importo non è stato utilizzato, nel modello integrativo può essere compilato diversamente o non compilato.

Acconti e rateizzazione

Per l’IRPEF, chi non intende versare acconti deve barrare la casella 1 del rigo F6; chi intende versare un acconto minore deve indicare l’importo ridotto nella colonna 2 senza barrare la casella. Per l’addizionale comunale, la casella 3 va barrata per azzerare l’acconto e la colonna 4 va compilata per indicare un minore importo.

Chi non intende effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF, oppure intende versare un importo inferiore a quello risultante, deve comunicarlo entro settembre 2008 al sostituto che effettua il conguaglio.

La somma dovuta a saldo, primo acconto IRPEF, addizionale comunale e regionale IRPEF, acconto dell’addizionale comunale e acconto del 20 per cento su alcuni redditi a tassazione separata può essere rateizzata in un numero da due a cinque rate mensili di pari importo, con interessi dello 0,50 per cento mensile. Non è rateizzabile la seconda o unica rata di acconto IRPEF.

Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta

Possono prestare assistenza fiscale i sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l), del TUIR. L’assistenza è gratuita per gli assistiti; ai sostituti che svolgono l’attività spettano i compensi previsti dalla legge, erogati come riduzione dei versamenti di ritenute.

Non spettano compensi alle Amministrazioni dello Stato, alla Camera dei Deputati, al Senato, alla Corte costituzionale e alla Presidenza della Repubblica. Tutti i sostituti, anche se non prestano assistenza fiscale, devono comunque effettuare i conguagli derivanti dalle dichiarazioni elaborate da CAF e professionisti; per la sola effettuazione dei conguagli non spetta alcun compenso.

Presentazione del 730 al sostituto e adempimenti iniziali

Il contribuente che sceglie il sostituto d’imposta deve presentare entro aprile 2008:

  • il modello 730/2008 compilato e sottoscritto, indicando anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dal sostituto;
  • il modello 730-1 per la scelta dell’8 per mille e del 5 per mille, in busta chiusa, anche bianca, con la dicitura prevista; per la dichiarazione congiunta le scelte dei coniugi vanno inserite in un’unica busta con i dati del dichiarante.

Il contribuente non deve esibire documentazione al sostituto, ma deve conservarla fino al 31 dicembre 2012 ed esibirla, se richiesta, all’Agenzia delle entrate.

Adempimenti del sostituto d’imposta

Il sostituto deve rilasciare ricevuta del modello 730 e della busta 730-1, verificando prima della consegna:

  • la presenza dei dati del sostituto;
  • la sottoscrizione del contribuente o del rappresentante/tutore;
  • nelle dichiarazioni congiunte, la firma di entrambi i coniugi.

Il sostituto controlla anche la regolarità formale della dichiarazione rispetto ai limiti di deducibilità, detrazioni e crediti. Se emergono anomalie che impediscono l’assistenza fiscale, deve informare tempestivamente il contribuente, che dovrà presentare UNICO 2008 Persone fisiche.

Entro il 31 maggio 2008 il sostituto consegna copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione 730-3; entro il 25 giugno 2008 trasmette telematicamente i dati delle dichiarazioni e dei prospetti e consegna le buste con i modelli 730-1 secondo le modalità previste dai provvedimenti direttoriali richiamati. Le dichiarazioni e i prospetti vanno conservati fino al 31 dicembre 2010.

Assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti abilitati

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati possono prestare assistenza fiscale ai contribuenti che presentano il 730. I CAF devono esporre nei locali dedicati le informazioni sull’autorizzazione, sulla struttura, sulle scadenze, sugli orari e sui costi della consulenza.

I professionisti abilitati, per poter apporre il visto di conformità, devono inviare la preventiva comunicazione alla Direzione regionale competente allegando la documentazione prevista; l’esonero è previsto per chi abbia già fatto la comunicazione ai fini del visto sulla dichiarazione unificata, mentre l’abilitazione telematica non sostituisce tale adempimento. La polizza di responsabilità civile deve avere un massimale adeguato e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80, con copertura totale degli eventuali danni al contribuente.

Per l’attività svolta spettano i compensi di cui all’art. 38 del D.Lgs. 241/1997 e quelli per la trasmissione telematica tramite Entratel. Non è dovuto alcun corrispettivo se il contribuente presenta una dichiarazione completa in tutti i campi rilevanti per la documentazione e per le condizioni familiari e fiscali.

Presentazione del 730 a CAF o professionista e controlli

Il contribuente deve presentare entro maggio 2008:

  • il modello 730 compilato e sottoscritto, oppure richiedere la consulenza per la compilazione;
  • il modello 730-1 in busta chiusa per la scelta dell’8 e del 5 per mille.

Deve inoltre esibire la documentazione necessaria per verificare la corrispondenza dei dati e il rispetto delle norme su oneri deducibili e detraibili, detrazioni e crediti d’imposta. Tale documentazione va conservata fino al 31 dicembre 2012.

Il CAF o il professionista rilascia ricevuta della dichiarazione, della busta 730-1 e dei documenti esibiti; prima di farlo verifica la sussistenza dei requisiti per il 730, l’indicazione del sostituto e la sottoscrizione. Nella ricevuta può indicare sinteticamente i documenti se ne conserva copia, altrimenti deve elencarli analiticamente.

Se emergono situazioni che non consentono l’uso del 730, il contribuente deve essere informato tempestivamente per presentare UNICO 2008 Persone fisiche.

Elaborazione, consegna e invio dei dati

Sulla base dei dati e della documentazione, il CAF o il professionista elabora la dichiarazione, acquisisce le scelte per l’8 e il 5 per mille e liquida le imposte. Entro il 15 giugno 2008 deve consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione 730-3.

Nel prospetto devono risultare:

  • gli elementi di calcolo e il risultato del conguaglio;
  • le variazioni apportate rispetto ai dati indicati dal contribuente;
  • i minori importi di acconto indicati dal contribuente sotto la propria responsabilità;
  • la scelta per l’8 e il 5 per mille.

Se il CAF o il professionista commette errori, deve rideterminare gli importi ed emettere un nuovo 730-3, e se necessario un nuovo modello base. Il contribuente che non condivida le variazioni può presentare UNICO 2008 Persone fisiche assumendosene la responsabilità.

Entro il 25 giugno 2008 il CAF o il professionista comunica al sostituto il risultato contabile mediante il modello 730-4 per consentire il conguaglio di luglio; può usare diversi mezzi di trasmissione secondo le intese con il sostituto. I modelli vanno poi trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro la stessa data e conservati fino al 31 dicembre 2010.

Flusso telematico dei modelli 730-4

Il provvedimento del 23 gennaio 2008 regola la trasmissione telematica del risultato contabile dei 730. Per il 2008 il flusso riguarda solo i sostituti con domicilio fiscale al 31 dicembre 2007 nelle province indicate dalla circolare e presenti nell’elenco definitivo accessibile su Entratel dall’8 aprile 2008.

I sostituti che hanno comunicato l’utenza telematica entro il 31 marzo 2008 possono aggiornare alcuni dati entro il 5 maggio 2008, tra cui la chiave telematica, l’intermediario e il codice sede operativa.

I CAF devono consegnare il 730-4 per le vie ordinarie quando la consegna telematica non è possibile o quando il sostituto non è tenuto al conguaglio perché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente. Se il sostituto non è compreso nell’elenco, il CAF trasmette solo la dichiarazione e provvede autonomamente alla consegna del risultato contabile. Per l’anno considerato, i professionisti abilitati non rientrano nel flusso telematico dei 730-4.

Controlli sulla documentazione e documentazione autocertificabile

CAF e professionisti devono verificare la corrispondenza tra dichiarazione e documentazione esibita. La circolare precisa che, di regola, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione dei redditi indicati o delle detrazioni soggettive, salvo quanto previsto per specifiche ipotesi.

Per i cittadini extracomunitari che richiedono detrazioni per familiari a carico residenti all’estero e privi di codice fiscale, è richiesta apposita documentazione attestante lo stato di famiglia, secondo una delle modalità indicate:

  • documentazione originale del consolato del Paese d’origine, tradotta e asseverata dal prefetto competente;
  • documentazione con apostille per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961;
  • documentazione formata nel Paese d’origine, tradotta e asseverata conforme dall’Autorità consolare italiana.

La documentazione da controllare comprende, in particolare:

  • certificazioni delle ritenute;
  • fatture, ricevute e quietanze per oneri deducibili o detraibili;
  • attestati di versamento degli acconti;
  • ultima dichiarazione in caso di eccedenze da riportare;
  • documentazione sulle spese farmaceutiche, con la distinzione tra disciplina fino al 30 giugno 2007 e disciplina dal 1° luglio 2007;
  • contratto di mutuo per acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale;
  • documentazione per le detrazioni del 41 per cento e/o 36 per cento per recupero del patrimonio edilizio.

Visto di conformità

Ai fini del visto di conformità, i controlli non comportano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali in senso sostanziale, salvo i redditi risultanti dalle certificazioni delle ritenute. Il visto richiede invece la verifica di:

  • corrispondenza delle ritenute e addizionali con le certificazioni;
  • deduzioni entro i limiti di legge e documentate;
  • detrazioni entro i limiti di legge e coerenti con i dati dichiarati e la documentazione;
  • crediti d’imposta spettanti e nei limiti di legge.

Conguagli a credito e a debito

I sostituti effettuano i conguagli sulla base dei modelli 730-3 o 730-4 ricevuti entro il 25 giugno 2008, a partire dalle retribuzioni di luglio. Se il modello arriva dopo, il conguaglio decorre dal primo mese utile.

Per i conguagli a credito, il rimborso avviene riducendo le ritenute IRPEF e/o addizionali del mese di luglio e, se necessario, dei mesi successivi. Se le ritenute non sono sufficienti entro fine anno, il credito residuo va indicato al contribuente e nel CUD, così da poter essere fatto valere nella dichiarazione successiva o nella prima utile.

Per i conguagli a debito, le somme sono trattenute da luglio 2008; se la retribuzione non basta, il residuo è trattenuto nei mesi successivi con interesse dello 0,40 per cento mensile. Se è stata richiesta la rateizzazione, il sostituto calcola le rate con interesse dello 0,50 per cento mensile. La seconda/unica rata di acconto IRPEF viene trattenuta da novembre e, se necessario, da dicembre con ulteriore interesse dello 0,40 per cento.

Se a fine anno non è stato possibile trattenere tutta la somma, il sostituto comunica al contribuente gli importi residui entro dicembre; il versamento diretto va effettuato a gennaio con le modalità ordinarie delle imposte delle persone fisiche. Per i pensionati, i conguagli avvengono sulla prima pensione utile da agosto o settembre. I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative si effettuano sulla retribuzione di dicembre.

Situazioni particolari: cessazione del rapporto, assenza di retribuzione e decesso

Se prima o durante il conguaglio cessa il rapporto di lavoro, oppure vi è aspettativa senza retribuzione o posizione analoga, il sostituto non effettua i conguagli a debito e comunica al contribuente gli importi da versare direttamente. Il contribuente può però chiedere la trattenuta se il sostituto dovrà erogare emolumenti entro l’anno. In caso di credito, il rimborso spetta comunque anche ai dipendenti cessati o privi di retribuzione.

In caso di decesso, il sostituto non deve più effettuare i conguagli. Se il decesso è avvenuto prima della conclusione di un conguaglio a debito, gli eredi ricevono la comunicazione delle somme ancora da trattenere e devono versarle nei termini di legge, senza obbligo di acconto. Se invece c’è un credito, gli eredi ricevono la comunicazione del rimborso e possono utilizzarlo nella successiva dichiarazione o chiederne il rimborso. Gli eredi possono anche presentare UNICO 2008 Persone fisiche per integrare redditi o oneri non dichiarati. Se il deceduto era dichiarante in una dichiarazione congiunta, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria sulla base dei dati del modello 730-3; il debito va pagato tempestivamente senza sanzioni per tardivo versamento, mentre il credito può essere fatto valere nella dichiarazione successiva.

Validità della dichiarazione nelle ipotesi particolari

Per tutte le situazioni particolari disciplinate dalla circolare, la dichiarazione modello 730 resta validamente presentata a tutti gli effetti.

Punti principali

Soggetti che possono e non possono usare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730/2008, se hanno un sostituto d’imposta in grado di effettuare i conguagli nei termini, lavoratori dipendenti, pensionati, percettori di indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente, soci di cooperative, sacerdoti, titolari di cariche pubbliche elettive, soggetti impegnati in lavori socialmente utili e produttori agricoli esonerati da alcuni obblighi dichiarativi. Sono previste condizioni particolari per rapporti a tempo determinato, per il personale della scuola, per i collaboratori coordinati e continuativi e per rappresentanti/tutori di persone incapaci. Non possono invece usare il 730 i contribuenti con redditi d’impresa o di lavoro autonomo con partita IVA, con redditi non ammessi nel quadro D, con redditi da trust o da certe plusvalenze, nonché coloro che devono presentare IVA, IRAP o sostituto d’imposta, i non residenti, chi percepisce solo redditi da datori non tenuti alle ritenute, i lavoratori a tempo indeterminato con rapporto cessato al momento della presentazione e i contribuenti deceduti.

Dichiarazione congiunta e 730-integrativo

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione congiunta se almeno uno può usare il 730; è esclusa se uno dei due ha redditi incompatibili con il 730 o deve presentare UNICO. Se entrambi possono avvalersi dell’assistenza, scelgono a quale sostituto presentare la dichiarazione; vanno indicate correttamente le caselle del dichiarante. Il 730-integrativo è ammesso per correggere errori od omissioni che comportino maggior rimborso, minor debito o nessun effetto sull’imposta: si presenta entro il 25 ottobre 2008 con codice 1, 2 o 3 a seconda della fattispecie. La circolare distingue i casi in cui la correzione riguarda dati del sostituto o il risultato contabile non sia pervenuto, e precisa gli obblighi del CAF/professionista di rilasciare ricevuta, rielaborare il 730-3, trasmettere il 730-4 integrativo e i dati telematicamente entro il 10 novembre 2008.

Quadro I ICI, acconti e rateizzazione

Chi utilizza il 730 può chiedere, compilando il quadro I ICI, che il credito risultante dalla dichiarazione sia impiegato per il versamento autonomo dell’ICI 2008 con F24, con eventuale conguaglio della differenza da parte del sostituto. Nei casi di 730 integrativo è richiesto che nel quadro I sia indicato un importo non inferiore a quello già compensato, salvo assenza di precedente utilizzo. Per gli acconti Irpef e addizionale comunale sono previste specifiche caselle nel rigo F6 per chiedere l’azzeramento o la riduzione degli importi; l’eventuale rinuncia o riduzione della seconda/unica rata va comunicata entro settembre 2008 al sostituto. È ammessa la rateizzazione di saldo, primo acconto e addizionali in un numero da due a cinque rate, con interessi mensili dello 0,50 per cento, ma non è rateizzabile la seconda o unica rata di acconto Irpef.

Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta

Possono prestare assistenza fiscale i sostituti che erogano i redditi indicati dal TUIR; l’assistenza non comporta oneri per il contribuente, mentre ai sostituti spettano i compensi previsti dalla normativa, tranne per alcune amministrazioni e organi costituzionali. Il contribuente che si avvale del sostituto deve presentare entro aprile 2008 il 730 compilato e sottoscritto e il modello 730-1 in busta chiusa per la scelta dell’8 e del 5 per mille. Il sostituto rilascia ricevuta, verifica sottoscrizione e dati, controlla la regolarità formale, consegna entro il 31 maggio la copia della dichiarazione e il 730-3, trasmette telematicamente i dati entro il 25 giugno 2008 e conserva la documentazione fino al 31 dicembre 2010.

Assistenza dei CAF e dei professionisti abilitati

CAF-dipendenti e professionisti abilitati, inclusi consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, devono verificare la conformità dei dati, rilasciare ricevuta, elaborare la dichiarazione, acquisire le scelte per l’8 e il 5 per mille e comunicare il risultato contabile al sostituto. La circolare richiama gli obblighi di esposizione delle autorizzazioni e delle informazioni al pubblico per i CAF, la preventiva comunicazione alla Direzione regionale per i professionisti ai fini del visto di conformità e l’adeguatezza della polizza assicurativa, con massimale minimo di euro 1.032.913,80. Il contribuente non deve corrispondere compensi se la dichiarazione è completa in tutti i campi rilevanti; il CAF/professionista trasmette i dati telematicamente entro il 25 giugno 2008 e conserva la documentazione fino al 31 dicembre 2010.

Flusso telematico dei modelli 730-4

Per il 2008 il flusso telematico riguarda solo i sostituti con domicilio fiscale al 31 dicembre 2007 in specifiche province elencate dalla circolare e che abbiano comunicato l’utenza telematica entro il 31 marzo 2008, con possibilità di aggiornamento di alcuni dati entro il 5 maggio 2008. I CAF inviano i modelli 730-4, rettificativi e integrativi, nello stesso file della dichiarazione, attraverso l’Agenzia delle entrate per i sostituti compresi nell’elenco definitivo su Entratel; i professionisti abilitati non rientrano in questo flusso per l’anno in esame. Se il sostituto non è compreso nell’elenco o la consegna telematica non è possibile, il CAF deve provvedere con le vie ordinarie alla consegna del risultato contabile.

Controlli documentali e visto di conformità

CAF e professionisti devono verificare la corrispondenza tra dati dichiarati e documentazione esibita. La circolare elenca la documentazione da controllare: ritenute, oneri deducibili e detraibili, acconti versati, eventuali eccedenze riportate, spese farmaceutiche secondo la disciplina applicabile fino e dal 1° luglio 2007, mutui per abitazione principale e documentazione per detrazioni del 41/36 per cento per recupero edilizio. Alcune condizioni possono essere autocertificate, come la destinazione dell’immobile ad abitazione principale, l’acquisto di medicinali da banco e la sussistenza dei requisiti di handicap, nonché il permanere dei requisiti già documentati negli anni precedenti. Il visto di conformità richiede il controllo di ritenute, deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta entro i limiti di legge, senza valutazioni di merito su redditi o spese soggettive.

Conguagli, rimborsi e somme a debito

I sostituti effettuano i conguagli a partire da luglio 2008 sulla base dei modelli 730-3 o 730-4 ricevuti entro il 25 giugno; se il risultato arriva più tardi, il conguaglio slitta al primo mese utile. I crediti sono rimborsati tramite riduzione delle ritenute, anche su più mesi se necessario; se a fine anno il rimborso non è possibile, il credito viene indicato al contribuente e in certificazione. Le somme a debito sono trattenute da luglio, con eventuale differimento e interesse dello 0,40 per cento mensile; le rate comportano interessi dello 0,50 per cento mensile. La seconda/unica rata di acconto Irpef è trattenuta a novembre e, se occorre, a dicembre con ulteriore interesse dello 0,40 per cento. Se il debito non è trattenuto integralmente entro fine anno, il contribuente versa direttamente la parte residua entro gennaio.

Cessazione del rapporto, assenza di retribuzione e decesso

Se prima o durante il conguaglio cessa il rapporto di lavoro, oppure vi è aspettativa senza retribuzione o situazione analoga, il sostituto non effettua i conguagli a debito e comunica gli importi da versare direttamente; per i dipendenti senza retribuzione è possibile chiedere la trattenuta se il sostituto deve corrispondere emolumenti entro l’anno. In caso di conguaglio a credito, il sostituto rimborserà comunque le somme spettanti, anche ai dipendenti cessati. In caso di decesso del contribuente, l’obbligo di conguaglio viene meno: gli eredi ricevono la comunicazione delle somme a debito o del credito e possono versare o chiedere rimborso secondo le regole richiamate. Se il deceduto aveva presentato dichiarazione congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria; il debito va versato tempestivamente senza sanzioni per tardivo pagamento, mentre il credito può essere utilizzato nella dichiarazione successiva.

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