Cassazione Penale, Ordinanza n. 34883/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
In sede esecutiva era stata rigettata la richiesta di applicare la disciplina della continuazione tra il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso il 3 aprile 2020 e giudicato dal Tribunale di Bergamo, e il reato di cui all’art. 187, comma 1, d.lgs. 285/1992, giudicato dalla Corte d’appello di Brescia. Con cinque motivi complementari, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 c.p., sostenendo che il rigetto si fosse fondato soltanto sulla distanza temporale e sull’eterogeneità delle condotte, senza valutare adeguatamente lo stato di tossicodipendenza, la condizione personale e la possibilità di ravvisare il medesimo disegno criminoso in gruppi o nuclei omogenei di fatti. La data della decisione impugnata e la pena inflitta non sono riportate nel testo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano manifestamente infondate e, in parte, dirette a ottenere una diversa lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento impugnato: l’identità del disegno criminoso deve essere riconoscibile fin dalla commissione del primo reato e, nel caso concreto, non era desumibile dagli atti, considerati l’intervallo di quasi tre anni tra i fatti e la loro eterogeneità. La tossicodipendenza, da sola insufficiente a fondare la continuazione, non risultava avere inciso sul collegamento tra i due episodi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato
Il riconoscimento della continuazione richiede che il disegno criminoso comune sia individuabile già al momento della commissione del primo reato; la mera condizione di tossicodipendenza non basta, in assenza di ulteriori indici.
art. 73 D.P.R. 309/1990
in relazione al reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990, commesso il 3 aprile 2020
La disposizione individua uno dei reati rispetto ai quali era stata chiesta l’applicazione della continuazione; il testo non ne sviluppa un’interpretazione ulteriore.
art. 187, comma 1, d.lgs. 285/1992
in relazione al reato di cui all’art. 187, comma 1, d.lg.s 285 del 1992
La disposizione individua l’altro reato per il quale era stata richiesta la continuazione; il testo non ne sviluppa un’interpretazione ulteriore.
art. 616 c.p.p.
alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per applicare la continuazione, l’identità del disegno criminoso deve essere riconoscibile sin dalla commissione del primo reato; la valutazione va condotta considerando gli elementi concreti che collegano gli episodi.
- La rilevante distanza temporale tra i reati e l’eterogeneità delle condotte possono escludere, nel caso concreto, la prova di un disegno criminoso unitario.
- Lo stato di tossicodipendenza non è, da solo e in assenza di altri indici, sufficiente a dimostrare il vincolo della continuazione; occorre inoltre che risulti concretamente collegato ai fatti da un punto di vista rilevante per il disegno criminoso.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova e alternativa lettura degli elementi fattuali quando la decisione impugnata abbia motivato adeguatamente la valutazione svolta.
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