Cassazione Civile, Ordinanza n. 26212/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto notarile con cui due società avevano sciolto per mutuo dissenso un precedente atto di scissione societaria, con conseguente ricostituzione in capo alla società ricorrente della proprietà di un immobile strumentale. L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l'avviso, qualificando lo scioglimento come negozio comportante un nuovo trasferimento immobiliare. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 28 d.P.R. 131/1986, 14 Tariffa e 10 d.lgs. 347/1990, sostenendo che l'art. 28 d.P.R. 131/1986 riguardasse solo l'imposta di registro e non fosse applicabile all'imposta ipo-catastale, e che il mutuo dissenso non producesse effetti retro-traslativi ma solo estintivi o ripristinatori, con conseguente applicazione dell'imposta in misura fissa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il mutuo dissenso, quando interviene dopo che gli effetti traslativi di un contratto ad effetti reali si sono già prodotti, non è una mera cessazione del precedente rapporto, ma integra un nuovo negozio autonomo e contrario, che realizza un nuovo trasferimento del bene al precedente proprietario. Da ciò discende la tassabilità proporzionale anche ai fini dell'imposta ipotecaria e catastale, perché l'atto manifesta una autonoma capacità contributiva e comporta la trascrizione e voltura di un trasferimento immobiliare. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
Il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge; il mutuo dissenso opera come accordo risolutorio autonomo.
art. 1350 c.c.
L'accordo risolutorio avente effetti reali richiede la forma scritta ad substantiam, perché comporta un nuovo trasferimento della proprietà.
art. 28 d.P.R. 131/1986
Richiamato in via analogica/di sistema per affermare che, quando l'accordo risolutorio realizza un nuovo passaggio di ricchezza, l'imposizione segue la natura dell'effetto traslativo; la disposizione non è direttamente applicabile all'imposta ipo-catastale, ma il criterio è coerente.
Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
Serve a distinguere tra imposizione fissa e proporzionale in presenza di effetti risolutori/traslativi, secondo la presenza di un nuovo passaggio di ricchezza.
art. 10 d.lgs. 347/1990
La Tariffa dell'imposta ipotecaria e catastale si applica in misura proporzionale agli atti che comportano trascrizione e voltura di trasferimenti di proprietà di beni immobili o diritti immobiliari.
Tariffa allegata al d.lgs. 347/1990
L'imposta ipotecaria e catastale è dovuta in misura proporzionale in occasione della trascrizione e voltura di atti che trasferiscono proprietà immobiliari o costituiscono/trasferiscono diritti reali immobiliari.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Il contributo unificato aggiuntivo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Il mutuo dissenso di un contratto ad effetti reali, quando interviene dopo il perfezionamento del trasferimento, non si risolve in una mera eliminazione retroattiva del rapporto, ma costituisce un nuovo contratto autonomo e contrario al precedente.
- Se l'accordo risolutorio determina il ritorno del bene al precedente proprietario, esso integra un nuovo trasferimento immobiliare e manifesta una autonoma capacità contributiva, con applicazione dell'imposizione proporzionale prevista per gli atti traslativi.
- Ai fini tributari, il discrimine tra imposta fissa e proporzionale dipende dalla presenza di un nuovo passaggio di ricchezza collegato agli effetti restitutori/ripristinatori dell'accordo risolutorio, non dalla sola denominazione del negozio.
- L'assenza di un corrispettivo specifico per la retrocessione non esclude l'imposizione proporzionale, perché l'imposta colpisce il valore della ricchezza trasferita e non solo l'eventuale prestazione corrispettiva pattuita.
- Nel mutuo dissenso non rileva, verso i terzi, un'efficacia puramente obliterativa dell'atto originario, dovendo restare salvi i diritti dei terzi aventi causa e dei creditori eventualmente intervenuti medio tempore.
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