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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22998/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di favoreggiamento della prostituzione (art. 3 e 4 L. 75/1958) censurando: 1) errata qualificazione giuridica del fatto e mancanza del dolo, sostenendo che le condotte non integrarebero rilevanza penale in quanto motivate dalla sua attività di prostituzione personale e limitate a verifiche di prenotazioni; 2) insussistenza delle aggravanti contestate; 3) eccessività della pena e motivazione insufficiente; 4) diniego delle circostanze attenuanti generiche (incensuratezza, rito abbreviato, assenza di lucro); 5) mancato riconoscimento delle attenuanti almeno in equivalenza; 6) illegittimità delle pene accessorie (durata) e della confisca per carenza di motivazione e mancata identificazione dei beni. Inoltre, con memoria ex art. 611 c.p.p. sollevava preliminarmente la questione dell’inappellabilità prevista dall’art. 593, comma 3, c.p.p. in relazione alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, deducendo violazione del diritto di difesa e proponendo anche questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in gran parte, ritenendo infondati i motivi concernenti la qualificazione del fatto, la presenza del dolo, le aggravanti e il trattamento sanzionatorio: la valutazione delle intercettazioni e del compendio probatorio è rimessa al giudice di merito e appare congruamente motivata; le attenuanti generiche sono state di fatto riconosciute in termini di equivalenza nella determinazione della pena; le pene accessorie sono legittime in base all'art. 29 c.p. La Corte ha però accolto il motivo relativo alla confisca perché la motivazione della sentenza di merito non chiarisce quali beni siano stati sottoposti a sequestro e confiscati né la natura della confisca (obbligatoria, facoltativa, per equivalente o ai sensi dell'art. 240-bis c.p.). Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla confisca e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Palmi; il resto del ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha dichiarato l’irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità quanto agli altri punti della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

    La Corte conferma che l'attuale formulazione rende in linea di principio inappellabili le sentenze con applicazione del LPU; tuttavia il sindacato di legittimità è possibile ove vengano dedotti vizi di diritto attinenti alla legittimità e quando l'impugnazione sia correttamente qualificata (ricorso per cassazione). La Corte ha ritenuto infondata la questione costituzionale sollevata qua.

  • art. 29 cod. pen.

    la condanna alla reclusione "per un tempo non inferiore a tre anni" importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

    La Corte interpreta il requisito temporale come soddisfatto quando la pena di reclusione è "per un tempo non inferiore a tre anni"; quindi l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni è correttamente applicata anche nella fattispecie.

  • art. 3 e art. 4 L. 75/1958

    Le norme contro il favoreggiamento della prostituzione sono state interpretate nel senso che è sufficiente ogni forma di interposizione o attività idonea ad agevolare l'esercizio del meretricio, realizzata con la consapevolezza di facilitare l'attività altrui; il movente non ha rilievo.

  • d.lgs. 150/2022 (c.d. "riforma Cartabia")

    Il decreto ha introdotto modifiche all'art. 593 c.p.p. e alle pene sostitutive; la Corte richiama la relazione illustrativa e la finalità deflattiva che giustifica l'inappellabilità delle sentenze con LPU, nonché la necessitaà di una formale manifestazione di assenso dell'imputato alla pena sostitutiva.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente per evidenziare che l'assenso alla sostituzione con LPU dovrebbe essere formalizzato coerentemente alle regole sulla rinuncia all'impugnazione (atto personalissimo).

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma richiamata rispetto alla possibile natura speciale della confisca; la sentenza di merito non specifica se la confisca sia stata disposta ai sensi di questa norma, rendendo la statuizione carente di motivazione.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Utilizzato per dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità rispetto ai punti della sentenza non annullati (annullamento di un punto autonomo non comporta revisione complessiva della condanna).

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado applica la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, l'art. 593, comma 3, c.p.p. pone in linea di principio l'inappellabilità; ciò non esclude totalmente il controllo in Cassazione sui vizi di diritto e di legittimità.
  • La Corte di Cassazione non rivede il giudizio di fatto: le valutazioni sulle intercettazioni, sul significato delle conversazioni e sulla ricostruzione probatoria sono compito del giudice di merito e sono sindacabili solo se la motivazione appare illogica o carente.
  • La confisca deve essere motivata in modo chiaro: la sentenza di merito deve indicare quali beni sono stati sequestrati/oggetto di confisca e la relativa tipologia (obbligatoria, facoltativa, per equivalente, o ai sensi di norme speciali); l'assenza di queste indicazioni determina l'annullamento parziale con rinvio.
  • Le pene accessorie previste dal codice penale (es. interdizione dai pubblici uffici) si applicano quando ricorrono i presupposti testuali (es. reclusione "per un tempo non inferiore a tre anni"); occorre verificare la formulazione letterale della norma prima di impugnare la loro legittimità.
  • L'accettazione di una pena sostitutiva richiede una manifestazione formale dell'assenso per essere coerente con l'idea di rinuncia al grado d'appello; difese che intendono contestare l'inappellabilità dovrebbero sollevare tempestivamente la questione nei motivi di appello.
  • Le questioni di legittimità costituzionale dell'inappellabilità per finalità deflattive sono difficili da accogliere: la giurisprudenza tende a ritenere giustificata la scelta legislativa purché vi sia proporzionalità e ragionevolezza nel diverso regime di impugnazioni tra misure sostitutive.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, per ottenere riforme sul piano sanzionatorio occorre dedurre profili di diritto chiari (vizi di motivazione legale o errata applicazione delle norme); gli appelli che chiedono mera rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili.

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