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Sentenza

Sentenza del 16/04/2019 n. 2410 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento liquidazione controlli - IRES - Associazioni - Esenzione per definizione - Non sussiste - - Prova dei presupposti perl' esenzione - Necessita

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. È stato affermato che l’esenzione non spetta per il solo fatto che l’ente abbia forma associativa o non persegua finalità lucrative, ma deve essere provata dal contribuente attraverso la dimostrazione dei requisiti previsti dalla legge. In assenza di tale prova, le attività svolte possono essere assoggettate a imposizione fiscale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’applicazione dell’esenzione o del regime agevolativo previsto dall’art. 148 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) alle associazioni senza fini di lucro. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la natura associativa e l’assenza di finalità lucrative fossero sufficienti a escludere il prelievo fiscale. La decisione chiarisce invece che gli enti associativi non godono di un’immunità fiscale automatica: anche un’associazione senza scopo di lucro può svolgere attività oggettivamente commerciale. Pertanto, l’associazione deve dimostrare concretamente la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per il regime agevolativo.

Norme richiamate

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 148

    La norma disciplina il trattamento fiscale delle attività svolte dagli enti associativi e consente il regime agevolativo solo quando siano concretamente dimostrati i presupposti richiesti. La qualifica di associazione senza fini di lucro, da sola, non determina l’esenzione automatica.

Massime di principio

  • La natura non lucrativa o associativa di un ente non comporta automaticamente l’esenzione da ogni imposta.
  • Anche gli enti senza scopo di lucro possono svolgere attività fiscalmente considerate commerciali, in base alle modalità concrete di esercizio.
  • L’onere di provare i requisiti per beneficiare di un’esenzione o di un regime agevolativo grava sul contribuente che lo invoca.
  • In caso di controllo fiscale, è necessario conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la reale natura delle attività, il rispetto delle clausole statutarie e la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 148 TUIR.
  • Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in relazione ai presupposti sostanziali previsti dalla legge e non possono essere riconosciute sulla base della sola denominazione o forma giuridica dell’ente.

Testo integrale

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