Cassazione Penale, Sentenza n. 21061/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva confermato il rigetto, da parte del Gip, della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di violazione di legge e insufficiente motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato; 2) omessa motivazione sulla possibilità che altra misura meno afflittiva (arresti domiciliari con controlli) potesse soddisfare le esigenze cautelari; 3) vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza la Corte ha richiamato la precedente valutazione del Tribunale in sede di riesame (27 giugno 2022), dichiarando operante il principio di intangibilità del giudicato cautelare e rifiutando una riconsiderazione degli stessi elementi in assenza di novità. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha condiviso la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto credibile l'esistenza di legami stabili con ambienti dediti al traffico di stupefacenti, desunti dalla considerevole quantità di droga e dalla pianificazione della trasferta dalla Toscana alla Sardegna. Sulla misura cautelare, la Corte ha ritenuto adeguata la custodia in carcere perché solo una misura pienamente limitativa della libertà personale poteva prevenire il rischio di reiterazione e di allontanamento; gli arresti domiciliari, anche con sistemi di controllo a distanza, sarebbero stati insufficienti dato l'assenza di elementi di ravvedimento e la scarsa affidabilità dell'autodisciplina dell'indagato. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e disposto l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
non presente nel testo integrale
La norma incrimina il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; nella sentenza è usata per inquadrare il reato contestato all'indagato e spiega la gravità dell'illecito rilevante ai fini cautelari
art. 616 c.p.p.
non presente nel testo integrale
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso per cassazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
non presente nel testo integrale
Prevede la comunicazione agli organi indicati relativamente agli effetti non liberatori della sentenza; la Corte dispone l'inoltro della comunicazione per gli adempimenti consequenziali
Principio giurisprudenziale dell'intangibilità del giudicato cautelare
Corte di cassazione, Sez. V penale, 15 giugno 2018, n. 27710 (richiamata)
La Corte applica il principio secondo cui le questioni già decise in sede cautelare non possono essere riaperte nelle impugnazioni successive se non emergono elementi di novità oggettivi; impedisce la rielaborazione degli stessi fatti o argomentazioni già valutate
Massime di principio
- La conferma della custodia cautelare è frequentemente motivata dalla quantità di stupefacente e da elementi che depongono per professionalità e collegamenti con organizzazioni criminali: tali indici possono giustificare il pericolo di reiterazione anche in assenza di precedenti penali
- Il principio di intangibilità del giudicato cautelare limita la possibilità di riaprire in appello o in Cassazione questioni già esaminate nelle precedenti decisioni cautelari; per ottenere una diversa valutazione è necessario produrre elementi nuovi e rilevanti
- La mera assenza di precedenti (condotta incensurata) o la semplice affermazione di legami familiari e lavorativi stabili non sono in sé sufficienti a escludere il rischio di reiterazione se sussistono altri indizi (quantitativi e organizzativi) favorevoli all'accusa
- Gli arresti domiciliari, anche con sistemi di controllo a distanza, possono risultare inadeguati quando vi sia concreto rischio di allontanamento o di perseveranza nell'attività criminosa; la valutazione comparata delle misure deve considerare l'affidabilità del soggetto e la praticabilità del controllo
- Per chi difende soggetti sottoposti a misure cautelari, è cruciale produrre al più presto elementi nuovi e verificabili (es. comportamenti di ravvedimento, mutamento di condizioni fattuali, documentazione che smentisca i presunti contatti criminali) per superare il vincolo del precedente giudicato cautelare
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