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Sentenza

Sentenza n. 14929/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202310716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti regionali e statali concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, compresi gli atti di determinazione degli importi dovuti dalla ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato l’atto dirigenziale della Regione Puglia relativo all’attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, nonché i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 15 giugno 2012 e gli ulteriori atti di ricognizione e certificazione del fatturato dei fornitori. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 2 luglio 2026, di non avere più interesse alla decisione di merito, avendo versato la quota del 25 per cento prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che l’art. 7 del d.l. n. 95/2025 consente alle aziende fornitrici di dispositivi medici di assolvere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, prevedendo che l’integrale versamento estingua l’obbligazione e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti. Sebbene le amministrazioni regionali non avessero prodotto le attestazioni previste dalla norma ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, il TAR ha ritenuto rilevante la dichiarazione della ricorrente, dalla quale emergeva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L’integrale versamento [...] estingue l’obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla disposizione estingue l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina il venir meno dell’interesse alla decisione sulle impugnazioni riguardanti gli importi dovuti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    È richiamato quale base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    È richiamato in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali oggetto delle impugnazioni e agli importi dovuti dalle aziende fornitrici.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una sopravvenienza normativa o fattuale estingue l’obbligazione controversa e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata sulla base della dichiarazione processuale della parte ricorrente, anche quando le amministrazioni non abbiano prodotto le attestazioni richieste da una disciplina sopravvenuta ai fini della formale cessazione della materia del contendere, purché la sopravvenienza renda concretamente inutile la prosecuzione del giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la sopravvenienza normativa che ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione giustifica l’esistenza di giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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