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Sentenza

Sentenza n. 2242/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 18.03.2024 di annullamento della S.C.A. (segnalazione certificata per l’agibilità) del 21.10.2023 prot. n. -OMISSIS- e di riduzione in pristino delle opere realizzate sine titulo;

Giustizia amministrativa202402081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di annullamento della segnalazione certificata di agibilità e di demolizione delle opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale con cui erano state annullate in autotutela la SCA relativa all'intera struttura e disposta la riduzione in pristino delle opere. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 6-bis l. 241/1990, sostenendo che il dirigente competente avrebbe dovuto astenersi per una situazione di grave inimicizia con uno dei ricorrenti. Con il secondo motivo hanno contestato l'esercizio dell'autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, lamentando l'assenza di uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità e la tardività dell'annullamento, intervenuto circa quattro mesi dopo la presentazione della SCA. Con il terzo motivo hanno contestato l'accertamento degli abusi, deducendo che diverse opere fossero assistite da titoli edilizi o riconducibili all'edilizia libera, in particolare il locale tecnico della piscina, la pavimentazione esterna, la scala, il gazebo, il terrazzo e un manufatto sul prospetto principale. Hanno inoltre contestato la rilevanza del mancato deposito dei calcoli strutturali e dei collaudi relativi agli ampliamenti assentiti nel 2009 e alla piscina, nonché il contestato mutamento di destinazione d'uso dell'area. Con il quarto motivo hanno sostenuto che l'agibilità potesse essere riconosciuta per singoli manufatti, anche in presenza di irregolarità relative ad altre parti del complesso, ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 380/2001. Con il quinto motivo hanno dedotto che le opere integrassero, al più, difformità parziali e che dovessero trovare applicazione le tolleranze costruttive o, in alternativa, la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione in caso di pregiudizio alla statica dell'edificio.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione dell'obbligo di astensione: pur riconoscendo che l'art. 6-bis l. 241/1990 impone l'astensione in presenza anche di un conflitto potenziale e che la mancata astensione può incidere sulla legittimità dell'atto, ha ritenuto che nel caso concreto non fosse configurabile un conflitto rilevante, poiché il potere repressivo edilizio esercitato dal dirigente era doveroso e vincolato ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Ha ritenuto tempestivo l'annullamento della SCA, adottato entro dodici mesi dalla sua formazione, e sufficiente la motivazione sull'interesse pubblico, considerato il contrasto delle opere con la disciplina edilizia e urbanistica: in presenza di valori pubblici autoevidenti connessi alla tutela del territorio, il richiamo alle violazioni e alle circostanze di fatto può soddisfare l'onere motivazionale dell'autotutela. Nel merito edilizio, il Collegio ha valutato le opere complessivamente e non atomisticamente, rilevando la pavimentazione di circa 615 mq in area agricola con consumo di suolo, la realizzazione del gazebo quale nuovo volume, la presenza di tre scale anziché una, l'assenza del deposito dei calcoli strutturali e dei collaudi per gli ampliamenti e la piscina in zona sismica, nonché il mutamento della destinazione dell'area in struttura turistico-sportivo-ricreativa e ricettiva. Tali difformità erano autonomamente idonee a giustificare l'annullamento della SCA e l'ordine di demolizione. Ha escluso che l'agibilità potesse riguardare singole parti, poiché l'art. 24 d.P.R. 380/2001 consente l'agibilità parziale solo per edifici o porzioni funzionalmente autonomi e scindibili, mentre la SCA riguardava l'intera struttura, caratterizzata da irregolarità diffuse e interconnesse. Ha infine ritenuto legittimo l'ordine di demolizione, osservando che l'originario permesso di costruire era condizionato al deposito dei calcoli strutturali, mai effettuato, e che l'ordine demolitorio costituisce conseguenza necessaria dell'accertamento dell'abuso. L'eventuale sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 può assumere rilievo solo ove il pregiudizio alla statica sia effettivamente e motivatamente riscontrato, su rappresentazione dell'interessato o quando emerga ictu oculi in sede esecutiva. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale debbano astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

    L'obbligo di astensione opera in presenza di un conflitto anche potenziale; nel caso concreto non è stato ravvisato perché il potere repressivo edilizio esercitato era doveroso e vincolato.

  • art. 97 Cost.

    Le scelte adottate dall'organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell'equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico.

    Il principio di imparzialità costituisce il fondamento costituzionale dell'obbligo di astensione e della disciplina del conflitto di interessi.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio della SCA è stato ritenuto legittimo perché esercitato entro dodici mesi e adeguatamente motivato mediante il richiamo alle violazioni della disciplina edilizia e urbanistica e ai valori pubblici tutelati.

  • art. 7 d.P.R. 62/2013

    La disciplina del codice di comportamento dei dipendenti pubblici costituisce ulteriore declinazione del principio di imparzialità e dell'obbligo di astensione.

  • art. 53 d.lgs. 165/2001

    La disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego è richiamata quale componente del quadro normativo generale sui conflitti di interessi.

  • d.lgs. 39/2013

    La disciplina dell'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubblici è richiamata come ulteriore riferimento sistematico in materia di conflitto di interessi.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Impone al dirigente, in presenza di rilevati abusi edilizi, di adottare i provvedimenti necessari al ripristino della legalità.

    Il potere repressivo edilizio è doveroso e vincolato; accertato l'abuso, l'amministrazione deve adottare l'ordine di demolizione e ripristino.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell'edilizia libera non è applicabile alle opere che, considerate nel loro complesso, determinano trasformazioni rilevanti del territorio e consumo di suolo.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    Le tolleranze costruttive non possono essere invocate per sottrarre a conseguenze demolitorie opere che, per consistenza e interconnessione, risultano prive del necessario titolo o difformi dal titolo.

  • art. 24 d.P.R. 380/2001

    Singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi.

    L'agibilità parziale presuppone parti autonome e scindibili; non è sufficiente che singoli manufatti siano astrattamente separabili quando la SCA riguarda l'intero complesso e le irregolarità sono diffuse e interconnesse.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.

    L'ordine di demolizione costituisce la conseguenza ordinaria dell'accertamento dell'abuso; l'eventuale sanzione pecuniaria sostitutiva richiede l'effettivo e motivato riscontro del pregiudizio alla statica dell'intero edificio.

  • art. 2, legge regionale Campania n. 13/2022

    È richiamato dai ricorrenti nel quadro delle disposizioni edilizie e urbanistiche asseritamente violate, ma non viene attribuita dal TAR una specifica interpretazione autonoma.

  • d.m. 2 marzo 2018 Ministero delle Infrastrutture

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla qualificazione delle opere edilizie, senza una specifica interpretazione autonoma del TAR.

Massime di principio

  • L'obbligo di astensione per conflitto di interessi non è automaticamente configurabile per il solo fatto dell'esistenza di rapporti conflittuali o denunce tra il funzionario e il destinatario dell'atto; quando il potere esercitato è integralmente vincolato e doveroso, occorre verificare in concreto se sussista una situazione idonea a incidere sull'esercizio della funzione e sul contenuto del provvedimento.
  • L'annullamento d'ufficio di una segnalazione certificata di agibilità può essere esercitato entro il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990; in presenza di violazioni edilizie e urbanistiche rilevanti, il richiamo alle circostanze di fatto e alle norme violate può essere sufficiente a motivare l'interesse pubblico all'autotutela, senza necessità di una motivazione ulteriore di particolare ampiezza.
  • La legittimità e la natura degli abusi edilizi devono essere valutate considerando unitariamente le opere funzionalmente connesse e il loro impatto complessivo sul territorio; non è consentito frazionare artificialmente gli interventi per ricondurne singole componenti all'edilizia libera o a un regime sanzionatorio più favorevole.
  • L'agibilità parziale ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 380/2001 è ammissibile soltanto per singoli edifici o porzioni della costruzione realmente funzionalmente autonomi e scindibili; non può essere riconosciuta per parti inserite in un complesso caratterizzato da irregolarità edilizie diffuse quando la segnalazione riguarda l'intera struttura.
  • Accertata l'abusività delle opere, l'ordine di demolizione costituisce la misura ordinaria e doverosa. La sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria per pregiudizio alla statica dell'edificio può essere valutata solo in presenza di un pregiudizio effettivamente e motivatamente accertato, rappresentato dall'interessato o manifestamente rilevabile in sede esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAgibilità e certificazioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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